Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18793

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18793
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 18793
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 17160/2020 R.G.T.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Silti, come da procura in Parte_1
atti;

ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ceccarelli, come da procura in CP_1
atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'1.4.2020 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati tre figli il 22.6.2005, il Per_1 Per_2
31.10.2008 e il 30.6.2015), e di avere ottenuto il decreto di omologa della Per_3
separazione consensuale in data 9.4.2019, in atti, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli con loro collocamento presso la
madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nel ricorso,
l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento a carico del resistente per la moglie pari ad euro 100,00 mensili e per i figli pari ad euro 900,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi meglio indicate nel ricorso, nonché
l'autorizzazione al rilascio dei passaporti (domanda, poi, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, e, dunque, da intendersi rinunciata).
Si costituiva il resistente il quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio, deduceva che era pendente presso il Tribunale per i Minorenni un procedimento a tutela dei figli minori ex artt. 330 e 333 c.c. azionato dal P.M., e chiedeva l'assegnazione della casa coniugale alla moglie solo ove dovesse essere ritenuta collocataria dei figli, un assegno di mantenimento per gli stessi a suo carico pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate nella memoria difensiva, con corresponsione degli assegni familiari in favore del resistente (domanda, poi, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, e, dunque, da intendersi rinunciata).
Il Tribunale per i Minorenni emetteva in via definitiva il decreto del 18.6./8.7.2021 di seguito riportato:

In sede presidenziale veniva statuito quanto segue: “…
rilevato che in sede di separazione le parti avevano concordato l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione degli stessi in via prevalente presso la madre e con disciplina del diritto di visita del padre,
l'assegnazione della casa familiare alla moglie, un assegno pari ad euro 900,00 mensili a carico del marito quale contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi ed un assegno pari ad euro 100,00 mensili a carico del marito per il mantenimento della moglie;
rilevato che il Tribunale per i Minorenni di Roma con decreto in data 18.6.2021 ha affidato i figli minori delle parti ai Servizi Sociali del X Municipio di Roma confermando il collocamento degli stessi presso la madre e rimettendo ogni ulteriore determinazione al Tribunale ordinario;
ritenuto, allo stato, doversi confermare le condizioni della separazione come attualmente vigenti, preso atto del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma sopra indicato, riservando ogni ulteriore
determinazione, sia con riferimento all'affidamento dei figli minori delle parti, sia con riferimento alle statuizioni di natura economica, all'esito degli ulteriori accertamenti da svolgersi in sede istruttoria;
ritenuto doversi sin da ora, incaricare i Servizi Sociali del X Municipio di Roma, affidatari dei figli minori delle parti, di rimettere entro il 10.1.2022 una relazione sul nucleo familiare, sulle attuali condizioni psico fisiche dei figli minori, sui rapporti fra i genitori e sui rapporti fra i genitori ed i figli minori;



PQM

conferma le condizioni della separazione come attualmente vigenti, preso atto del decreto del Tribunale per

i minorenni sopra indicato, riservando ogni ulteriore determinazione sia con riferimento all'affidamento dei figli minori delle parti, sia con riferimento alle statuizioni di natura economica, all'esito degli ulteriori accertamenti da svolgersi in sede istruttoria;
incarica i Servizi Sociali del X Municipio di Roma, affidatari dei figli minori delle parti, di rimettere entro il 10.1.2022 una relazione sul nucleo familiare, sulle attuali condizioni psico fisiche dei figli minori, sui rapporti fra i genitori e sui rapporti fra i genitori ed i figli minori…
”.
Con la memoria integrativa il resistente chiedeva, a parziale modifica delle domande già svolte, l'affidamento dei figli in modo condiviso con la madre, il loro collocamento con quest'ultima, il diritto di visita come richiesto dalla ricorrente anche con riguardo alla figlia
(avendo peraltro il P.M. avanzato richiesta di archiviazione
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