Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 294

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 294
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 294
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 14218/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14218/2021 promossa da:
FALLIMENTO ANTICA CONCERIA S.R.L., (C.F. 03826880878), rappresentato e difeso dall'avv. PITTARI ALESSANDRO giusta procura in atti.
ATTORE contro
ALBIGIN SRL (C.F. 04857690871), rappresentata e difesa dall'avv. SCARDACI
DI GRAZIA FRANCESCO giusta procura in atti.
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha chiesto di dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita stipulato da CA RI srl in favore di LB srl con atto notaio dell'8.10.2013 Notar Saporita di Acireale avente ad oggetto
l'immobile adibito a struttura alberghiera sito in Acireale via Capomulini n. 30/34, meglio individuato in atti;
ha allegato a tal fine l'inadempimento grave di LB,
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che si era obbligata a stipulare atto pubblico di avveramento della condizione sospensiva (il contratto invero era sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione in favore del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali) ed al pagamento del saldo del prezzo, pari ad euro 450.000,00 contestualmente alla stipula del predetto atto ed era rimasta invece inadempiente.
Parte attrice ha chiesto anche la restituzione dell'immobile.
Si è costituita la LB, chiedendo il rigetto della domanda e negando il proprio inadempimento. In particolare, la convenuta ha allegato di avere pagato l'intero prezzo di acquisto dell'immobile (pari ad euro 700.000,00) in quanto, appena verificatasi la condizione sospensiva, in data 01.02.2014, CA RI ed
LB, tramite scrittura privata, avevano regolato le modalità di corresponsione del residuo prezzo di acquisto di euro 450.000,00 mediante concessione in godimento da parte di LB ad CA RI per la durata di 90 mesi, della parte dell'immobile compravenduto adibita ad albergo, consentendogli l'esercizio in esso dell'attività alberghiera e riservando a sé la parte di immobile adibita ad attività di ristorazione. In caso di accoglimento della domanda attorea, la convenuta ha chiesto la restituzione della parte di prezzo già versata ed il pagamento di un equo indennizzo per il godimento dell'immobile da parte di
CA RI.
Con note autorizzate del 7.5.2024, parte attrice ha dichiarato essere cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di restituzione dell'immobile, in quanto, nell'ambito della esecuzione immobiliare (R.G.ES.IMM. 304/2016) promossa nei confronti della società fallita da Banca Nuova spa, il compendio pignorato è stato trasferito all'aggiudicatario con decreto del 28 novembre 2023 in danno della
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