Trib. Trento, sentenza 09/05/2024, n. 87
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Testo completo
R.G.N. 385/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa A D T Presidente dott.ssa L D B Giudice dott.ssa A T Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g.n. 385/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 31 gennaio 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. G B
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 con l'Avv. G B
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno esposto di aver contratto matrimonio in
Pergine Valsugana (TN) in data 17 luglio 2010, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Pergine Valsugana, Parte II, Serie A, N. 10, Anno 2010
e che dalla loro unione è nato in data 11 ottobre 2012 il figlio , P_1
dando atto che prima di unirsi in matrimonio ha avuto Parte_1
1
una figlia, (nata ad Aprilia (LT) il 24 ottobre 2006), Controparte_1
adottata dal sig. . Parte_2
I coniugi hanno allegato che è tra loro intervenuta separazione personale omologata con decreto di data 4 ottobre 2018 di questo Tribunale (con udienza di comparizione di data 11 settembre 2018) e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alle seguenti:” CONDIZIONI
1)disporsi l'affido condiviso a entrambi i genitori dei figli e CP_1 Per_1 stabilendo che le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute dei figli siano assunte di comune accordo, fissando la dimora degli stessi presso la madre in
Pergine Valsugana (TN) Via Battisti 45 e con diritto del padre di vederli e tenerli con sè previo accordo con la madre secondo le esigenze dei minori e lavorative dei genitori oltre che per la metà delle vacanze scolastiche estive natalizie e pasquali e dei cd “ponti”;
2)dichiararsi che i genitori provvederanno al mantenimento ordinario dei figli nei periodi in cui gli stessi vivranno con ciascuno di loro;
3)dichiararsi tenuto a contribuire per il 50% alle spese mediche e Parte_2
scolastiche sportive e ricreative straordinarie dei figli anche estive necessarie, e documentate, facendo riferimento per l'individuazione delle stesse e per le modalità di rimborso alle linee guida del C.N.F.;
4)per quanto attiene le spese per le quali sia previsto il preventivo accordo, esso andrà richiesto solo per le spese superiori ad euro 100,00 per ciascuna voce di spesa, salva l'urgenza di provvedere. Resta parimenti inteso che trascorsi giorni 5 dalla data di comunicazione della necessità di una spesa straordinaria da concordare (comprovata da messaggio telefonico, whatsApp, e-mail), in caso di mancato riscontro, si darà come intervenuto il consenso tacito alla stessa e il relativo obbligo di compartecipazione, costituendo la sentenza titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate;
2
5)disporsi che assegni al nucleo famigliare e analoghe provvidenze e detrazione siano a favore della madre;
6)a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tutti intercorrenti tra le parti e a titolo solutorio compensativo di ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale esistente tra i coniugi, e Parte_1 Parte_2
concordano e stipulano quanto segue:
cod. fisc. nato a Pergine Valsugana il Parte_2 C.F._2
25.03.1966, res. in Pergine Valsugana (TN) Via Battisti 45 dichiara espressamente di trasferire a , cod. fisc. , nata a Parte_1 C.F._1
Pucioasa (Romania) il 17.10.1985, res. in Pergine Valsugana (TN) Via Battisti 45 che dichiara espressamente di accettare il diritto di usufrutto sulla p.ed. 223, p.m.
3 subalterno 10 in P.T. 687 C.C. Pergine (costituenda p.m. 4), così descritta: ingresso cucina/soggiorno disbrigo due camere da letto, 2 guardaroba e 2 bagni e identificata in giallo nella planimetria catastale Sub. Doc 8A) così meglio descritta: in P.T. 687 C.C. Pergine, della p. ed. 223;censito al Catasto Fabbricati (doc 7) con
i seguenti dati: C.C. 273 p.m. 3 della p. ed. 223 Foglio 13 Sub. 10 Cat.A/2 Classe 3 consistenza 5 vani superficie 132 mq rendita Euro 271,14;
b.Annotazioni e intavolazioni
- Ipoteca di data 19.10.2012 nascente da atto di data 16.10.2012 di complessivi €
432.000,00 di cui euro 270.000,00 di capitale, euro 162.000 per tre annualità di interessi al tasso complessivo del 6,256%, spese ed accessori a favore della Org_1
di Pergine, iscritta sub G.N. 2443/1;
[...]
- Ipoteca di data 12.09.2019 per atto di mutuo ipotecario Organizzazione_2
0.09.2019 per complessivi euro 450.000,00 di cui euro € 300.000,00
[...]
di capitale, euro 150.000,00 per tre annualità di interessi al tasso complessivo del
5,90% con clausola di indicizzazione di cui all'art. 2 del contratto – iscritta sub
G.N. 1921/1;
c.Consistenza.
Quanto forma oggetto del presente trasferimento viene ceduto e rispettivamente acquisito a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, pertinenza, cose comuni, diritto, azione, servitù, con l'immissione nel possesso e nell'odierno stato tavolare, noto alle parti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29
3
comma primo bis legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni:
- precisa e , prende atto che i dati di Parte_2 Parte_1
identificazione catastale in C.C. 273 della p.m. 3 della p. ed. 223 Foglio 13 Sub. 10
Cat.A/2 Classe 3 consistenza 5 vani superficie 132 mq rendita Euro 271,14 come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana raffigurata nella planimetria redatta dal geom. e depositata in Catasto in data CP_2
26.10.2022 con prot. 12303.001.2022 prodotto sub doc. 8A;
- dichiara e , prende altresì atto, che i Parte_2 Parte_1
dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, e in particolare, che non sussistono difformità tali da influire sulla categoria, sulla classe, sulla consistenza e quindi sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
d.Dichiarazioni urbanistico - edilizie
Ai sensi della vigente normativa urbanistica, nella consapevolezza della propria responsabilità penale prevista nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci dal d.p.r.
445/2000 e assumendosi tutte le garanzie anche per eventuali sanzioni amministrative, dichiara che: Parte_2
- la costruzione del fabbricato oggetto del presente atto è iniziata in data 1860.
- L'immobile è stato ristrutturato/ampliato in base ai seguenti titoli edilizi:
•R-529-1992 autorizzazione 465 dd. 22.12.1992 – rifacimento scala esterna e poggiolo casa abitazione;
•R-123-2001 rifacimento del tetto risanamento cornicioni e manutenzione agli intonaci esterni all'edificio;
•R-587-2001 – manutenzione straordinaria;
•DIA – 737 – 2007 n. 20070041694 dd. 30.11.2007 rifacimento copertura e cornicioni p.ed. 223 C.C. Pergine;
n. 20080012154 dd.