Trib. Roma, sentenza 01/01/2025, n. 28
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Testo completo
N. R.G. 38361/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38361/2018 promossa da:
OZ MA, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. anche disgiuntamente, dall'Avv. Pietro Tacchi Venturi e dall'Avv. Guido
Tarantelli
ATTORE contro
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con atto di citazione ritualmente notificato OZ MA adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: - Accertarsi e dichiararsi la nullità, l'inesistenza o, comunque,
l'inefficacia e/o disporre l'annullamento dell'ingiunzione prot. N. 857 del 06/03/2003 emessa nei confronti del sig. OZ MA;
- Accertarsi e dichiararsi, nel merito, la non debenza di quanto richiesto nell'ingiunzione;
- Spese, diritti ed onorari di causa rifusi”.
1.2.In particolare, parte attrice esponeva che con l'ingiunzione n. 857/2023 AGEA aveva ingiunto all'impresa individuale OZ MA il pagamento della somma di euro 26.200,28 con la motivazione che con processo verbale di constatazione della G.d.F. di LI del 24.05.02 erano state rilevate irregolarità. Più specificamente, ciò che veniva contestato era aver emesso fatture per operazioni inesistenti riguardanti acquisti fittizi di uva da vino
e mosto e che dall'analisi dei rilevamenti fotografici effettuati con il programma informatico “Provit” erano emerse ulteriori irregolarità relative alle superfici dichiarate come vitate e rivelatesi, invece, del tutto prive di qualsiasi impianto di vigenti o vitate solamente in parte.
1.3.Contestava, pertanto, l'opponente che l'ingiunzione fosse nulla per carenza di motivazione in violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 in quanto rimandava senza alcuna autonoma valutazione al richiamato processo di verbale di contestazione della Guardia di
Finanza.
1.4.Inoltre, lamentava l'illegittimità e l'infondatezza della ingiunzione in relazione agli artt.
2697, 2727 e 2729 c.c., atteso che affinché sia possibile per la PA avvalersi dello speciale procedimento disciplinato dal R.D. 639/1910, per le entrate di diritto privato è necessario che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38361/2018 promossa da:
OZ MA, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. anche disgiuntamente, dall'Avv. Pietro Tacchi Venturi e dall'Avv. Guido
Tarantelli
ATTORE contro
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con atto di citazione ritualmente notificato OZ MA adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: - Accertarsi e dichiararsi la nullità, l'inesistenza o, comunque,
l'inefficacia e/o disporre l'annullamento dell'ingiunzione prot. N. 857 del 06/03/2003 emessa nei confronti del sig. OZ MA;
- Accertarsi e dichiararsi, nel merito, la non debenza di quanto richiesto nell'ingiunzione;
- Spese, diritti ed onorari di causa rifusi”.
1.2.In particolare, parte attrice esponeva che con l'ingiunzione n. 857/2023 AGEA aveva ingiunto all'impresa individuale OZ MA il pagamento della somma di euro 26.200,28 con la motivazione che con processo verbale di constatazione della G.d.F. di LI del 24.05.02 erano state rilevate irregolarità. Più specificamente, ciò che veniva contestato era aver emesso fatture per operazioni inesistenti riguardanti acquisti fittizi di uva da vino
e mosto e che dall'analisi dei rilevamenti fotografici effettuati con il programma informatico “Provit” erano emerse ulteriori irregolarità relative alle superfici dichiarate come vitate e rivelatesi, invece, del tutto prive di qualsiasi impianto di vigenti o vitate solamente in parte.
1.3.Contestava, pertanto, l'opponente che l'ingiunzione fosse nulla per carenza di motivazione in violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 in quanto rimandava senza alcuna autonoma valutazione al richiamato processo di verbale di contestazione della Guardia di
Finanza.
1.4.Inoltre, lamentava l'illegittimità e l'infondatezza della ingiunzione in relazione agli artt.
2697, 2727 e 2729 c.c., atteso che affinché sia possibile per la PA avvalersi dello speciale procedimento disciplinato dal R.D. 639/1910, per le entrate di diritto privato è necessario che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare
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