Trib. Messina, sentenza 22/01/2024, n. 162
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. C B Presidente dott. C M Giudice est. dott. V C G riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4740 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nato a Messina il 16.08.1973 ed ivi residente in Parte_1
via Archimede,63, cod. fisc. , rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. M B ed elettivamente domiciliato in Via
Trento 2\L 98123, Messina;
RICORRENTE
nata a Messina l'11.1.1982, cod. fisc. Parte_2
, ivi residente in via Archimede, n. 63, C.F._2 [...]
elettivamente domiciliata in Messina presso lo Controparte_1
studio dell'avv. G S T, in via G. Grillo n. 61;
RESISTENTE
(C.F. , nata il 13.10.1951 Controparte_2 C.F._3
S (ME) e residente in Messina Via Caporale, rappresentata e difesa
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giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. A I presso il cui studio in Messina, via San Martino 62 is.104 è elettivamente domiciliata;
INTERVENTORE VOLONTARIO
Avv. nata a Messina il 21.12.1974, C.F. Controparte_3
, n.q. di tutore dei minori , nato a C.F._4 Persona_1
Messina il 06.08.2007, C.F. , , C.F._5 Persona_2
nato a Messina il 02.03.2011, C.F. , e curatore C.F._6
speciale delle minori , nata a Messina il 06.10.2012, C.F. Persona_3
, e nata a Messina il 15 C.F._7 Controparte_4
Maggio 2015, C.F. , come da nomina del 12.08.2022 C.F._8
del Tribunale per i Minorenni di Messina, depositata il 16.08.2022;
con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2022, Parte_1
dopo avere dedotto di avere contratto matrimonio con in Parte_2
data 8 giugno 2005 e che dall'unione erano nati quattro figli, deduceva che
l'unione coniugale era stata compromessa dall'ingerenza dei suoceri nel menage familiare e dal carattere arrendevole della moglie, condizionata dalla propria madre;
dopo un crisi economica a seguito della quale la famiglia si era avvantaggiata dal supporto economico dei suoceri, le ingerenze si erano incrementate anche in pregiudizio della prole che aveva manifestato la sua fragilità tanto che il nucleo familiare era stato attenzionato dal Tribunale per i Minorenni che aveva limitato la responsabilità genitoriale delle parti.
2
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva che i coniugi venissero autorizzati a vivere separatamente, che la casa coniugale venisse assegnata alla moglie, che venissero esperite indagini sociali in esito alle quali fossero revocate le misure limitative adottate dal Tribunale per i minorenni
e tutti i figli fossero domiciliati presso la madre;
che venissero regolati i suoi tempi di permanenza con la prole alla cessazione della misura degli arresti domiciliari in atto;
che venisse posto a suo carico il versamento di un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili una volta che esso ricorrente avesse riacquisito un'adeguata capacità economica.
Con comparsa di costituzione depositata in data 16 febbraio 2023, si costituiva in giudizio , la quale, dopo avere richiamato le Parte_2
ragioni sottostanti la crisi familiare in modo sostanzialmente coincidente con le argomentazioni esposte dal marito, chiedeva che i figli fossero collocati presso la casa familiare, con eventuale prosecuzione dell'affidamento al servizio sociale e con il supporto del curatore dei minori, ai fini della ripresa della relazione tra i germani;
chiedeva che venissero regolati i tempi di permanenza con il padre, eventualmente con la costituzione di uno spazio neutro;
chiedeva infine la previsione di un obbligo di contribuzione del ricorrente in misura non inferiore ad euro
150,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata in data 15 febbraio 2023, si costituiva in giudizio l'avv. già nominata dal Tribunale per i Controparte_3
Minorenni di Messina tutore dei minori e nonché curatore Per_2 Per_1
delle minori e , la quale, dopo avere ripercorso le Persona_4 CP_4
vicende familiari e processuali, chiedeva la conferma di tutti i provvedimenti resi dal Tribunale per i Minorenni di Messina nel procedimento recante r.g.n. 147/2022 V.G. di carattere ablativo e limitativo
3
della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori con affidamento dei figli al Servizio Sociale di Messina ed alla collocazione dei minori;
la conferma di tutti i provvedimenti resi dal Tribunale per i
Minorenni di Messina nel procedimento recante r.g.n. 147/2022 V.G. in ordine alla frequentazione tra fratelli, rinviando alla valutazione dei Servizi
Sociali, in seguito al monitoraggio degli incontri protetti sugli stessi, per
l'ampliamento degli incontri anche in forma più libera;
che nulla venisse disposto in ordine al mantenimento dei minori ad onere dei genitori;
la conferma al Servizio Sociale, alla NPI ed al Consultorio dei relativi incarichi di monitoraggio, di vigilanza e presa in carico e sostegno ai minori ed alla genitorialità, già disposti dal Tribunale per i Minorenni di
Messina.
All'udienza presidenziale del 20 febbraio 2023, i coniugi raggiungevano un accordo nel rispetto delle limitazioni già introdotte dal
Tribunale per i Minorenni, sicchè ritenutane la conformità all'interesse dei minori, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., venivano recepiti i patti in questione a disciplina provvisoria della separazione, così disponendo:
l'affidamento di tutti i figli minori ai Servizi Sociali come disposto dal
Tribunale per i Minorenni di Messina, con conferma delle limitazioni alla responsabilità genitoriale già stabilite;
la collocazione di Persona_1
in una struttura di recupero, come disposto dal Tribunale per i Minorenni di
Messina;
la collocazione prevalente delle figlie e Controparte_4
presso la madre con facoltà del padre di vedere e Persona_5
tenere con sé le figlie nello spazio neutro assistito da un operatore come di seguito costituito;
l' obbligo del padre di corrispondere Parte_1
alla madre per il mantenimento delle due figlie l'importo di Parte_2
euro 300,00 - euro 150,00 per ciascuna figlia - rivalutabile annualmente
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secondo gli indici ISTAT oltre 50% delle spese straordinarie;
la conferma degli incontri protetti tra i germani così come vigenti, fatte salve Per_1
le indicazioni che sarebbero state offerte dalla struttura di accoglienza che avrebbe ospitato . Per_1
Il servizio sociale del veniva invitato a Controparte_5
predisporre uno spazio neutro assistito da un operatore presso il quale avrebbero potuto conferire e le figlie minori Parte_1 [...]
e , nei giorni ed orari che sarebbero stati indicati dal Per_4 CP_4
servizio territoriale ai fini di cui in motivazione.
Veniva richiesto al servizio di NPI presso l'ASP di Messina una valutazione del minore , finalizzata a comprenderne Persona_2
esattamente le esigenze in punto di affidamento e di collocazione presso uno dei genitori ovvero un soggetto terzo o Ente che potesse prendersene cura ed avviarlo stabilmente ad un percorso di cura e/o supporto psichiatrico o psicologico.
Veniva espressa riserva di provvedere in ordine all'affidamento del minore , ai tempi di permanenza con i genitori ed al suo Per_2
mantenimento all'esito degli accertamenti come sopra deferiti nonché di disporre in ordine all'obbligo di mantenimento gravante sui genitori a favore del minore , in esito alla imminente collocazione di Persona_1
questi presso la struttura di recupero che sarebbe stata individuata.
All'udienza del 28 aprile 2023 veniva esperito l'ascolto del minore
. Per_2
Con ordinanza del14 maggio 2023, veniva disattesa la domanda di collocazione prevalente del minore presso la nonna paterna, per le Per_2
ragioni ivi specificate e disposto l'ascolto del minore . Per_1
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L'età infradodicenne delle minori e Persona_4 CP_4
nonché lo scarso grado di maturità e lo stato di prostrazione che si evincevano dalle relazioni del servizio professionale ne sconsigliavano
l'ascolto, in quanto superfluo sul piano processuale e potenzialmente pregiudizievole alla loro serenità.
Con comparsa depositata in data 8 giugno 2023, interveniva volontariamente in giudizio madre della resistente, la Controparte_2
quale chiedeva la conferma delle limitazioni alla responsabilità genitoriale dei coniugi;
in via subordinata, chiedeva che venisse