Trib. Bari, sentenza 02/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 02/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 5
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. 92001196/2012
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa Simona
Merra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92001196/2012 di RG promossa da:
MOLITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché LO NC
e LO MA, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vito Taffarel presso il cui studio sito in
Altamura al viale Martiri 1799 n. 140 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;

- parte attrice opponente -
CONTRO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante la MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Volpe presso il cui studio sito in Bari in Strada Vallisa n. 7 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;

- parte convenuta opposta –
E
AM ES, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Acquaviva presso il cui studio sito in Altamura alla via Giusti n. 18 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;

- parte attrice opponente giudizio riunito R.G. n. 92001207/2012 -
CONTRO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante la MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Volpe presso il cui studio sito in Bari in Strada Vallisa n. 7 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta giudizio riunito R.G. n. 92001207/2012 –

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 17.06.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza odierna di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter
c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2012 LI S.r.l., LO NC e RU
MA proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 368/12 del 29.08.2012 emesso dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Altamura – con il quale veniva ingiunto alla LI
S.r.l. e ai suoi garanti LO NC, RU MA e CA ES il pagamento, in favore della MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., della complessiva somma di €. 58.419,76, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione notificato in data 26.10.2012, sia alla MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. sia alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., proponeva altresì opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, CA ES.
A fondamento del ricorso monitorio la MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. esponeva che in data 05.09.2006 la LI S.r.l., accendeva presso la Filiale di Altamura (BA) della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il conto corrente n. 3586.28 e in data 12.10.2006 sottoscriveva lettera- contratto di credito a mezzo della quale la Banca concedeva una linea di credito di €. 30.000,00, con validità sino a revoca e utilizzabile sotto forma di “anticipo accredito sbf di assegni bancari”, e una linea di credito di €. 50.000,00, con validità sino a revoca mediante “anticipi su fatture commerciali”.
Deduceva la ricorrente che l'adempimento delle obbligazioni nascenti da tali rapporti risultava garantito in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. da fideiussione personale, prestata
con atto del 14.05.2002, sino alla complessiva somma di €. 150.000,00 (poi elevata ad €. 300.000,00 con atto del 24.01.2003), da CA ES, nonché da fideiussione personale e solidale prestata con atto del 12.10.2006 sino alla complessiva somma di €. 150.000,00 da LO NC e RU
MA.
Assumeva la MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. che, in considerazione di un andamento irregolare del rapporto, la Banca MPS S.p.A. con lettera raccomandata del 02.03.2012 comunicava alla società correntista la revoca degli affidamenti accordati e comunque il recesso da tutti i rapporti intrattenuti;
in mancanza di riscontro, con lettera raccomandata del 30.03.2012, la MPS Gestione
Crediti Banca S.p.A., in qualità di mandataria della Banca MPS S.p.A., invitava la debitrice principale
e i suoi garanti a provvedere all'eliminazione dell'esposizione debitoria dell'importo complessivo di
€. 58.419,76 certificata come conforme alle scritture contabili della Banca ex art. 50 D. Lgs. n.
385/1993
.
Rimasto senza esito l'invito al pagamento la MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. chiedeva
l'emissione del decreto ingiuntivo per l'importo sopra indicato.
In entrambi i giudizi si costituiva
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