Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 33
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Testo completo
N. R.G. 4398/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore
dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4398/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SABATINO CLAUDIO Parte_1
Parte attrice contro
Controparte_1
Convenuto contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig Parte_1 Controparte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della
[...]
sentenza;
pagina 1 di 9 b) confermare l'affidamento super esclusivo delle figli minori alla madre, così come statuito con la sentenza giudiziale di separazione;
c) assegnare in via definitiva la casa coniugale, sita in San Giorgio in Bosco, alla Sig.ra Parte_1
, in quanto rispondente all'interesse della prole;
[...]
d) stabilire a carico del Sig. ,per i motivi esposti in narrativa un Controparte_1 assegno di mantenimento in favore della sig.ra della somma di € 500,00 e per ciascuna figlia Pt_1
minore non ancora autosufficiente la somma cadauno pari ad euro 500,00 mensili, per un totale complessivo di € 1.500,00 con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 100% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
f) stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli minori presso i nonni.
Vinte le spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata il [...] a [...], e Parte_1 [...]
, nato il [...] a [...] , contraevano matrimonio Controparte_1
celebrato con rito civile in data 10.6.2008 trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Giorgio in Bosco, al n. 000001, parte I, serie Ufficio 1;
dal matrimonio sono nati i seguenti figli minorenni economicamente non autosufficienti:
• nata il [...] a [...] e residente in [...]
Grappa n.784/A San Giorgio in Bosco (PD), CodiceFiscale_1
• , nata il [...] a [...] e residente in [...]
n.784/A San Giorgio in Bosco (PD), , CodiceFiscale_2
Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 765/2021 emessa in data 13.04.2021 (e ora passata in giudicato), nell'ambito della procedura NRG 4977/2017 ha pronunciato la separazione giudiziale dei suddetti coniugi, su istanza della ricorrente, disponendo, ai fini che rilevano:
3.”….assegna la casa coniugale alla moglie che vi risiederà con le figlie ... Parte_1
Con 4.dispone l'affidamento super esclusivo delle due figlie minori della coppia, ed in capo alla Per_1
ricorrente Parte_1
6. dispone a carico del resistente il pagamento di un assegno di Controparte_1 mantenimento quantificato nella somma di € 500,00 per ciascuno delle due figlie da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat
pagina 2 di 9
7. dispone a carico del resistente il pagamento del 50% delle spese Controparte_1
straordinarie sostenute per le due figlie minori della coppia, così come definite secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017...”;
in data 19.04.2018, l'odierna ricorrente è comparsa innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
sono trascorsi più di dodici mesi dalla predetta data, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione e la sentenza di separazione è passata in giudicato.
In data 20.7.2023 depositava ricorso chiedendo che venisse Parte_1
pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio e i consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici.
All'udienza del 11.1.24 compariva la sola parte ricorrente e, verificata la ritualità della notifica del ricorso alla udienza del 17.10.2024, il giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza di parte resistente, dichiarava la contumacia di e CP_1
rimetteva la causa al collegio per la decisione.
****
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (
[...]
è nato il [...] in [...] e risiede in Francia), appare necessario Controparte_1
verificare per ogni domanda se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, lett. d) del Regolamento (UE)
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale” e, pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e
l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
pagina 3 di 9
Va ricordato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore
dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4398/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SABATINO CLAUDIO Parte_1
Parte attrice contro
Controparte_1
Convenuto contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig Parte_1 Controparte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della
[...]
sentenza;
pagina 1 di 9 b) confermare l'affidamento super esclusivo delle figli minori alla madre, così come statuito con la sentenza giudiziale di separazione;
c) assegnare in via definitiva la casa coniugale, sita in San Giorgio in Bosco, alla Sig.ra Parte_1
, in quanto rispondente all'interesse della prole;
[...]
d) stabilire a carico del Sig. ,per i motivi esposti in narrativa un Controparte_1 assegno di mantenimento in favore della sig.ra della somma di € 500,00 e per ciascuna figlia Pt_1
minore non ancora autosufficiente la somma cadauno pari ad euro 500,00 mensili, per un totale complessivo di € 1.500,00 con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 100% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
f) stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli minori presso i nonni.
Vinte le spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata il [...] a [...], e Parte_1 [...]
, nato il [...] a [...] , contraevano matrimonio Controparte_1
celebrato con rito civile in data 10.6.2008 trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Giorgio in Bosco, al n. 000001, parte I, serie Ufficio 1;
dal matrimonio sono nati i seguenti figli minorenni economicamente non autosufficienti:
• nata il [...] a [...] e residente in [...]
Grappa n.784/A San Giorgio in Bosco (PD), CodiceFiscale_1
• , nata il [...] a [...] e residente in [...]
n.784/A San Giorgio in Bosco (PD), , CodiceFiscale_2
Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 765/2021 emessa in data 13.04.2021 (e ora passata in giudicato), nell'ambito della procedura NRG 4977/2017 ha pronunciato la separazione giudiziale dei suddetti coniugi, su istanza della ricorrente, disponendo, ai fini che rilevano:
3.”….assegna la casa coniugale alla moglie che vi risiederà con le figlie ... Parte_1
Con 4.dispone l'affidamento super esclusivo delle due figlie minori della coppia, ed in capo alla Per_1
ricorrente Parte_1
6. dispone a carico del resistente il pagamento di un assegno di Controparte_1 mantenimento quantificato nella somma di € 500,00 per ciascuno delle due figlie da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat
pagina 2 di 9
7. dispone a carico del resistente il pagamento del 50% delle spese Controparte_1
straordinarie sostenute per le due figlie minori della coppia, così come definite secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017...”;
in data 19.04.2018, l'odierna ricorrente è comparsa innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
sono trascorsi più di dodici mesi dalla predetta data, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione e la sentenza di separazione è passata in giudicato.
In data 20.7.2023 depositava ricorso chiedendo che venisse Parte_1
pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio e i consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici.
All'udienza del 11.1.24 compariva la sola parte ricorrente e, verificata la ritualità della notifica del ricorso alla udienza del 17.10.2024, il giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza di parte resistente, dichiarava la contumacia di e CP_1
rimetteva la causa al collegio per la decisione.
****
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (
[...]
è nato il [...] in [...] e risiede in Francia), appare necessario Controparte_1
verificare per ogni domanda se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, lett. d) del Regolamento (UE)
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale” e, pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e
l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
pagina 3 di 9
Va ricordato
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