Trib. Savona, sentenza 07/11/2024, n. 800

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Savona, sentenza 07/11/2024, n. 800
Giurisdizione : Trib. Savona
Numero : 800
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa L CO Presidente
Dott.ssa E PI Giudice
Dott.ssa D M Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 755 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. NOLASCO POLO, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. SILVESTRINI ANDREA, giusta delega in Controparte_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione e divorzio
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della
convivenza tra i coniugi e era ormai Parte_1 Controparte_1
divenuta intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni in proposito rese da
entrambe le parti e dalle accuse che si rivolgono con i rispettivi scritti difensivi. Ne consegue che
deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
Parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, per violazione del dovere di
fedeltà coniugale.
A tal proposito, si rileva che la pronuncia di addebito a norma dell'art. 151 comma 2 c.c. postula
non soltanto il riscontro di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal
matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile il
deterioramento del rapporto coniugale e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della
convivenza: Cass. civ. 4656/86;
Cass.civ., sez. I 21/8/97 n. 7817;
Cass.civ. sez. I 11/12/98 n. 12489;

Cass. civ. sez I . 18/3/99 n. 2444;
Cass. civ. sez. I 9/6/2000 N. 7859).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che nel caso di specie il contegno tenuto dal ricorrente nei
confronti della moglie integri senza alcun dubbio quel “comportamento consapevolmente contrario
ai doveri nascenti dal matrimonio” che, come testé evidenziato, è tale da integrare i presupposti
dell'addebito della responsabilità della separazione coniugale. Infatti, dalla documentazione versata
in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge con ogni evidenza che la fine del rapporto
matrimoniale sia stata determinata dalla relazione extraconiugale intrattenuta dal negli ultimi Pt_1
mesi del 2023 e che ha portato all'abbandono della casa coniugale, da parte del marito, nel
dicembre 2023. Infatti, lo stesso ricorrente in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c., pur negando
di avere avuto relazioni extraconiugali, ha dichiarato: “l'allontanamento definitivo c'è stato durante
l'autunno del 2023: ho conosciuto un'altra persona, che è la mia attuale compagna, che mi ha dato quel senso di famiglia che cercavo”. Risulta, poi, pacifico in atti, in quanto non contestato, che il
abbia lasciato la casa coniugale nel dicembre 2023 andando a convivere con la stessa donna Pt_1
con la quale attualmente, pacificamente, intrattiene una relazione sentimentale, di talché appare
presumibile che tale relazione fosse già iniziata durante la convivenza matrimoniale. Né pare
condivisibile l'affermazione del secondo cui il rapporto coniugale fosse già in crisi: infatti se è Pt_1
vero che dagli atti di causa e dalle stesse dichiarazioni rese dalla resistente è emerso che il rapporto
matrimoniale abbia avuto momenti di difficoltà – peraltro tutti legati a tradimenti o comunque a
rapporti intrattenuti dal con altre donne comunque idonei a determinare offesa alla dignità ed Pt_1
all'onere dell'altro coniuge, ponendo in crisi il rapporto di fiducia posto alla base dell'obbligo di
fedeltà coniugale (cfr. docc. nn. 14, 15, 16 e 17) – è pur vero che tali momenti risultavano
comunque superati e che, almeno sino all'estate 2023 il rapporto coniugale pareva solido (cfr. in
particolare, doc. n. 5 fascicolo parte resistente: lettera del 16.02.2022 nella quale il S scrive alla
moglie “Amore mio ti amo, sei la cosa più bella del mondo (…) Voglio vivere ed invecchiare con te
(…) Non rimarrai più sola e ti amerò cercando di recuperare il tempo che non ti ho dedicato”;
cfr.
anche doc. n. 13 fascicolo parte resistente, messaggio del 14.06.2023, nel quale il ricorrente scrive
alla moglie: “Ti amo. Siamo soli io e te ma ne usciremo sempre. Dobbiamo attendere luglio
oppure messaggio del 29.08.2023 ove il S scrive “Dobbiamo stare un po' più da soli. Adesso il
sabato e la domenica andiamo via. Piuttosto dormiamo in macchina”;
cfr. anche doc. n. 7 fascicolo
parte resistente, messaggio del 06.09.2023 nel quale il ricorrente
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