Trib. Trani, sentenza 08/01/2025, n. 15
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 95000611/2012 R.G. promossa da:
GENERALI ASSICURAZIONI SPA (CF. 00079760328 ) difeso dall'avv. D'ORSI FRANCESCA
ATTORE
contro
:
TRADO SYSTEM S.R.L. (C.F. 05835970723), con il patrocinio dell'avv. QUINTO MICHELE
FE IM (C.F. [...]), - contumace
CONVENUTI nonché' nei confronti
MILANO ASS.NI S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Perrella
IANNONE TRASPORTI S.A.S. DI IANNONE ANGELA, rappresentata e difesa dall'avv. Michele
De Benedettis
-
IANNONE ANGELA, in proprio e quale titolare della cessata ditta individuale Autotrasporti c/terzi
NN EL, rappresentata e difesa dall'avv. Michele De Benedettis
MANGANO RICCARDO, in proprio e quale rappresentante p.t. dell'omonima ditta individuale
Trasporti e Logistica di MA RI, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Violante pagina 1 di 11
CATTOLICA DI ASSICURAZIONI COOP. A R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio
Brattelli
-TERZI CHIAMATI-
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della decisione
Generali Assicurazioni S.p.A conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, DO TE S.r.l. e AI EI, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della TRADO SYSTEM
S.r.l. per colpa grave, nonché la responsabilità extracontrattuale del Sig. IM FE, per i fatti indicati;
- per l'effetto condannare la predetta Società ed il Sig. AI EI, ciascuno per le proprie responsabilità, in solido e/o disgiuntamente come meglio, al pagamento in favore delle Generali assicurazioni S.p.A. della somma di € 121.901,55 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria a far data dall'avvenuta surrogazione fino all'effettivo soddisfo.
Deduceva l'attrice che la DPS Group aveva affidato la sua merce (consistente in vari articoli di elettronica, per un valore complessivo di € 152.376,94) alla TRADO SYSTEM s.r.l., affinché ne curasse il trasporto presso due punti vendita siti in provincia di Imperia;
che la DO TE aveva incaricato del medesimo trasporto altro vettore, il quale, a sua volta, lo aveva affidato alla ditta
TRASPORTI INTERNAZIONALI Soc. Coop. di Corato;
che in data 11/12/10, caricata la merce su di un autoarticolato appartenente a quest'ultima società, l'autista - sig. AI EI - si dirigeva nella zona industriale di Corato;
che, quivi giunto, a pochi metri dall'ingresso del parcheggio in Via Forchetta,
l'autocarro veniva affiancato da un'autovettura Audi SW, i cui occupanti, armati, costringevano
l'autotrasportatore ad arrestare la marcia del veicolo da lui condotto, a salire a bordo della menzionata autovettura ed a sdraiarvisi sul sedile posteriore;
che, dopo aver girovagato per un paio d'ore con la ridetta auto, sulla quale il sig. AI veniva tenuto sotto sequestro, i malviventi restituivano a costui la motrice dell'autocarro, priva del semirimorchio sul quale era caricata la merce della DPS Group;
che
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l'indennizzo liquidato alla DPS Group s.r.l. dalle ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., a fronte dell'evento descritto ed in forza della polizza, ammontava ad € 121.901,55;
che, per effetto dell'avvenuto indennizzo, la prefata Compagnia era subentrata in via di surroga ex art. 1916 c.c. nei diritti della propria assicurata verso i responsabili del danno.
Si costituiva DO TE chiedendo la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice della responsabilità vettoriale Milano Assicurazioni e del sub vettore incaricato per il trasporto, NN
Trasporto s.a.s. di NN EL nonché la sig.ra EL NN in qualità di socio accomandatario di tale società, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
-nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, oltre che non provata sia nell'an che nel quantum debeatur;
-in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice e per l'entità dei danni eventualmente accertati, tenuto conto che a tal uopo del limite di responsabilità fissato dall'art
1696 co 2 c.p.c., disporre che le parti terze chiamate in causa – IANNONE TRASPORTO s.a.s. di
NN EL e la sig.ra EL NN, in qualità di socio accomandatario di tale società, per le causali cui innanzi – siano tenute a garantire e manlevare la convenuta DO TE s.r.l. da ogni e qualsivoglia onere di natura economica, con la conseguente condanna di esse parti al pagamento di tutte le somme che, a qualunque titolo, dovessero essere poste a carico della convenuta medesima ivi comprese le spese del presente giudizio;
-sempre nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, per l'entità dei danni eventualmente accertati, e con le specificazioni e limitazioni di cui al punto che precede, disporre che la
Compagnia Milano Assicurazioni S.p.A., nella qualità di e per le causali di cui in narrativa, sia tenuta a garantire e manlevare la convenuta DO TE s.r.l. da ogni e qualsivoglia onere di natura economica, con la conseguente condanna di essa società assicuratrice al pagamento di tutte le somme che, a qualunque titolo, dovessero esser poste a carico della medesima convenuta in dipendenza dei fatti di causa, ivi comprese le spese del presente giudizio.
Si costituiva EL NN, sia quale socio accomandatario della NN Trasporti S.a.s. di NN
EL sia quale titolare della cessata ditta individuale Autotrasporti c/terzi NN EL, depositando comparsa di costituzione contenente la richiesta di chiamata in causa del proprio sub vettore incaricato sig. RI MA quale titolare della Trasporti e Logistica di MA
RI, e le seguenti conclusioni:
-in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della NN Trasporti s.a.s. di
NN EL nonché della sig.ra NN EL nella sua qualità di socio accomandatario della predetta società;
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-nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, oltre che non provata sia nell'an che nel quantum debeatur;
- in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice e per l'entità dei danni eventualmente accertati, disporre che DO TE s.r.l. in persona del suo legale rapp.te pro tempore per le causali di cui innanzi sia unica tenuta al pagamento delle somme pretese da parte attrice ovvero sia tenuta a garantire e manlevare NN EL nella sua spiegata qualità da ogni e qualsivoglia onere di natura economica, con la conseguente condanna al pagamento di tutte le somme che, a qualunque titolo dovessero esser poste a carico della convenuta medesima, ivi comprese le spese del presente giudizio;
- in via ancora più subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice e per
l'entità dei danni eventualmente accertati, disporre che DO TE s.r.l. in persona del suo legale rapp.te pro tempore, il sig. AI EI, la Trasporti Internazionali Soc. Coop a r.l. in persona del suo rapp.te pro tempore ed il sig. MA RI nella sua qualità di titolare della Trasporti e Logistica di MA RI siano tenuti al pagamento delle somme pretese da parte attrice ovvero siano tenute a garantire e manlevare la sig.ra NN EL nella sua spiegata qualità da ogni e qualsivoglia onere di natura economica, con la conseguente condanna di esse parti al pagamento di tutte le somme che, a qualunque titolo, dovessero esser poste a carico della convenuta medesima, ivi comprese le spese del presente giudizio.
Si costituiva anche Milano Assicurazioni Spa con comparsa di costituzione e risposta chiedendo
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
-quanto alla domanda principale azionata da Genarli Assicurazioni, respingere la stessa in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti;
-quanto alla domanda di garanzia e/o manleva azionata nei confronti di Milano Assicurazioni