Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 580
TRIB Palermo
Sentenza
10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 15726/2023 R.G.L. promossa
D A
SC NA rappresentata e difesa dall'Avv. John Gai Antonio Li Causi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Campobello di
Mazara (Tp), via San Giovanni Bosco n. 23, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro-tempore, legalmente domiciliato in
Roma ed elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59, con l'avv. Maria Grazia
Sparacino e l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura a generale alle liti in atti.
- opposto -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 7 febbraio 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso.
❖ Condanna parte ricorrente a rifondere all'INPS le spese di lite che liquida in euro
1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023 parte ricorrente, come indicata in epigrafe, propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620239028850103/000 notificata il 29.11.2023 con la quale le veniva richiesto pagamento della somma complessiva di € 22.713,07 con riferimento a sette avvisi di addebito:
1. AVA n° 59620180001404067/000
2. AVA n° 59620180005745349/000
3. AVA n° 59620190001287804/000
4. AVA n° 59620190006135831/000
5. AVA n° 59620210001493271/000
6. AVA n° 59620220002190350/000
7. AVA n° 59620220006218361/000
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità dell'intimazione per carenza del presupposto impositivo atteso che gli avvisi di addebito ivi contenuti si riferivano a contribuzione IVS per anni successivi alla data di cancellazione della ricorrente dalla
Gestione Commercianti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo:
- la tardività dell'opposizione stante la rituale notifica degli avvisi di addebito;
- la carenza di legittimazione passiva con riferimento ai vizi propri dell'intimazione di pagamento (in quanto atti non di competenza dell'ente previdenziale);
- nel merito, la debenza delle somme ingiunte atteso che, parte ricorrente sebbene una prima volta sia stata cancellata, risultava successivamente all'asserita cancellazione, nello stesso anno 2013, reiscritta quale titolare d'impresa su domanda della medesima.
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all'udienza del 7 febbraio
2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate
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