Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2024, n. 371
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Testo completo
N. R.G. 1801/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1801/2024 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Debora FERRERO, elettivamente domiciliata in Via Parte_1
Cigna n. 2, VÌ (CN) presso il difensore Avv. Debora FERRERO
e
con il patrocinio dell'Avv. Nadia MAUNERO, elettivamente domiciliato in Via Parte_2
Cesare Battisti n. 9, Fossano (CN) presso il difensore Avv. Nadia MAUNERO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri e Parte_1
esponevano: Parte_2 di aver contratto matrimonio civile in San Michele VÌ (CN) il 25/07/2009, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 3, Parte I dell'anno 2009;
che dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] il [...], Persona_1 Persona_2 nato a [...] l'[...] e nato a [...] il [...];
Persona_3
che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo in data 28/01/2020 nanti il Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo e la separazione era stata omologata con decreto pubblicato il 04/03/2020;
che sin dalla data di comparizione il Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso;
Introdotto il procedimento in epigrafe, il giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava termine per il deposito delle stesse sino al 13/09/2024.
Il giudice relatore, stante il mancato deposito delle note scritte da parte dell'Avv. Ferrero assegnava nuovo termine sino al 15/11/2024.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 18/09/2024 in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni ivi riportate, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 23/07/2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge
e sono