Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 26

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 26
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 26
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


N. R.G. 426/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 426/2024
Tra
EN VI (C.F.: [...]), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Cola, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore daniele.cola@ordineavvocatirimini.it;

RICORRENTE
e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso
ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa MARIA TERESA FIGLIOMENI;

RESISTENTE
Oggi, 27.12.2024, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per EN VI l'Avv. DANIELE COLA ha depositato note di trattazione scritta.
Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO nessuno ha depositato note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 426/2024 promossa da:
EN VI (C.F.: [...]), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Cola, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore daniele.cola@ordineavvocatirimini.it;

RICORRENTE
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del Ministro
pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso
ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa MARIA TERESA FIGLIOMENI;

RESISTENTE

IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal MI esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo
pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, eccependo che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che
stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine, ha chiesto di: “1. accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta
Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della
Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei
contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità richieste in ricorso (2022/2023 e 2023/2024) e così per complessivi Euro 1.000,00 e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

2. condannare il MIM resistente all'adempimento in forma specifica per

l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto come indicato al punto precedente, oltre interessi e/o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n.
55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza della pretesa attorea.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Com'è pacifico e documentato, la ricorrente ha svolto, nel corso degli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, le supplenze indicate in ricorso.
È parimenti pacifico che, in relazione a tali contratti a termine, la ricorrente non ha ricevuto la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015
.
Ciò posto, parte ricorrente chiede innanzitutto la condanna del Ministero all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione della Direttiva
1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a
termine.
La domanda è fondata.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi
culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le
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