Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 2
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., dr. Avv. Andrea Ingiulla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 669/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
RU FI, nato a [...] il [...] (c.f.[...]), e IT SE RI, nata a [...] il [...] (c.f.[...]), entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv.Giuseppe
Impaglione (c.f.[...]) unitamente all'Avv.Pasquale Emiliano Messina
(c.f.[...]), ed elettivamente domiciliati in Caltanissetta viale Sicilia n.106, presso lo studio del primo difensore.
Attori opponenti
CONTRO
IFIS NPL Investing s.p.a. (p.iva 04570150278), con sede legale in Mestre (VE) via Terraglio n.63, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.Roberto Franco
(c.f.[...]), giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Vibo Valentia, piazza del Lavoro n.3.
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri RU FI e IT SE RI hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.85/23 emesso dal Tribunale di Caltanissetta il
28.02.2023, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento della somma di € 7.725,00 - oltre interessi di mora da calcolarsi sulla sola sorte capitale e con la decorrenza indicata nel suddetto decreto, nonchè al
pagamento delle spese del giudizio monitorio -, in favore della IS Npl Investing s.p.a., a fronte del mancato pagamento delle rate scadute e non pagate di un contratto di finanziamento concesso loro dal Banco di Sicilia
(oggi Unicredit) nel 2005.
Parte opponente ha eccepito: 1) la mancata notifica della cessione del credito operata dalla DA s.r.l. in favore della IS Npl Investing s.p.a., la quale a suo dire renderebbe invalida e/o non opponibile nei suoi confronti la predetta cessione;
2) la prescrizione del diritto della IS di chiedere il pagamento delle somme intimate con il decreto ingiuntivo opposto, essendo il contratto di finanziamento risalente al 2005 e non essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 11.11.2023, la banca opposta ha dedotto: 1) l'irrilevanza della notifica al debitore ceduto ai fini della validità e/o del perfezionamento del contratto di cessione del credito, trattandosi peraltro nel caso di cessione di crediti in blocco ex art.4 della l.n.130/1999, in cui la pubblicazione sulla Gazzetta
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