Trib. Marsala, sentenza 07/02/2024, n. 90
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Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2788 /2023
Oggi 06/02/2024, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
nell'interesse di dall'avv. ABATE nonché della memoria Parte_1
di costituzione del Controparte_1
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che
allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice C I, all'esito della
discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e
contestuale motivazione (art. 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2788/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 CodiceFiscale_1
W M ( , G R Email_1
( , F G ( e Giuseppe Email_2 Email_3
M A ( per procura in atti Email_4
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore e CP_2 Controparte_3
C.F. ), in persona del dirigente pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Serena Montanti,
funzionario ministeriale in servizio presso l' di Controparte_4 CP_3
( Email_5
RESISTENTI
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute
vvv
2
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di:
essere docente iscritta nelle GPS, utilizzata dal Controparte_1
, dal 14.10.2019 al 30.6.2023 mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo
[...]
determinato (per l'a.s. 2019/2020 presso l' di Erice Controparte_5
nonché per l'a.s. 2022/2023 presso il medesimo Istituto e con completamento
presso l' di Marsala;
Organizzazione_1
aver maturato durante l'anno scolastico 2019/2020, per aver lavorato 261 giorni, il diritto a fruire di 21,75 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse,
per un totale di giorni 23,75 di ferie;
aver maturato durante l'anno scolastico 2022/2023, per aver lavorato 292 giorni, il diritto a fruire di 24,33 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse,
per un totale di giorni 27,33 di ferie;
aver fruito di 18 giorni di ferie nell'anno scolastico 2019/2020 e di 17 giorni di ferie nell'anno scolastico 2022/2023;
non aver richiesto di fruire delle ferie maturate residue dopo il termine delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale (8-10 giugno);
non essere stata formalmente invitata a fruirne né tantomeno di essere stata
“informata - in modo accurato - del fatto che, se non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero
andate perdute alla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr., Cassazione, sezione Lavoro,
ord. n. 14268 del 5.5.2022
ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità sostitutiva per CP_1
i giorni di ferie residui non goduti per un totale di 5,75 giorni per l'anno scolastico 2019/2020
(21,75 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 18 giorni di ferie
3
effettivamente fruite) e di 10,33 giorni per l'anno scolastico 2022/23 (24,33 giorni di ferie + 3
giorni di riposo per festività soppresse meno 17 giorni di ferie effettivamente fruite), per la
complessiva somma di € 1.535,45.
Cont
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la
prescrizione quinquennale del diritto.
La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'odierna udienza.
vvv
Cont In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal .
Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, infatti, è pacificamente soggetto
a prescrizione decennale in quanto viene in rilievo un elemento della retribuzione di natura
mista, sia retributiva che indennitaria (cfr., Cass., sez. lav., sent. n. 3021/2020).
Nel merito, pare opportuna una ricognizione della normativa e della giurisprudenza in
materia.
Secondo il disposto di cui all'art. 1 comma 54 l. 228/2012: "Il personale docente di tutti i gradi
di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici
regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore
a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale
senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica";
mentre l'art. 5 comma
8 d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012, come modificato dall'art. 1 comma 54 l. 228/2012, prevede
che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la
[...]
e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto Organizzazione_2
dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti
economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di
lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a
4 decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed
amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine
delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e
quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie" (l'ultimo periodo della
norma appena citata è quello introdotto dall'art. 1 co 56 l. 228/2012).
Da tale complesso normativo si deduce che risulta ad oggi ancora consentita la
"monetizzazione" delle ferie non godute dal personale docente (o dal personale c.d. A.T.A.)
assunto con contratto a termine infra-annuale (personale "supplente breve e saltuario o
docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche");
"monetizzazione" che riguarda sicuramente il differenziale tra le ferie maturate e le ferie
godute per disposizione officiosa, durante i periodi di sospensione delle lezioni (v. art. 1 co
55 l. 228/2012 cit.).
Sul fronte giurisprudenziale, facendo ricorso alla sintesi della relazione del Presidente
della Sezione Lavoro, viene in particolare rilievo l'ordinanza n. 14268 del 2022 della Corte
di Cassazione.
I Giudici di legittimità hanno ivi affermato che ai docenti supplenti con contratto a tempo
determinato spetta l'indennità sostituiva delle ferie anche se non hanno fatto richiesta,
trattandosi di un diritto inderogabile, essendo invece indispensabile che il docente sia stato
messo nelle condizioni di usufruirne, con verifica in capo al datore di lavoro scolastico, che
deve altresì sollecitare il docente ad usufruirne. Se, pur avendo avuto la suddetta possibilità,
il docente non abbia goduto delle ferie, queste “andranno perse al termine del periodo
di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato ovvero alla cessazione del rapporto
di lavoro” (cfr. anche Cass. n. 26413/2022).
In particolare, con riferimento alla disciplina di legge e di contratto collettivo delle
ferie dei docenti a termine della scuola pubblica, la Corte ha affermato che tali docenti
anche se non hanno chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle
lezioni hanno diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri
5
di avere inutilmente invitato l'interessato a goderne, con espresso avviso della perdita,
in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Ciò in quanto la
normativa interna − e in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 (convertito
dalla legge n. 135 del 2012, n. 135), come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge
n. 228 del 2012 − deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della
direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in
cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie
retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore,
mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione
di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del
rapporto di lavoro.
In definitiva, la Corte ha stabilito che dalla interpretazione del diritto
interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva quanto segue:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile
del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla
indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro
è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo
obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al
principio affermato da Cass. n. 15652 del 2018;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla
cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto
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