Trib. Catanzaro, sentenza 08/02/2024, n. 123
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Testo completo
R.G. LAV. N. 1584/2021
Udienza del 08/02/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1584/2021 promossa
DA
EL IN (C.F. [...])
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Palermo
- RICORRENTE -
CONTRO
IN - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Maria Teresa Pugliano e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 1584/2021
avente ad oggetto: indennità di maternità in ipotesi di congedo flessibile.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 22/09/2021, AF
IN ha chiesto che il resistente IN venga condannato al pagamento della somma di euro 2.034,56 a titolo di indennità di maternità che le era stata corrisposta parzialmente, nella misura di euro 3.051,24, per solo tre mesi anziché cinque.
L'IN aveva infatti rigettato la domanda di fruizione del
c.d. congedo flessibile ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n.
151/2001 (a partire dal mese precedente la data presunta del parto, ovvero dal nono mese in poi e nei quattro mesi successivi al parto), ovvero dal 16/10/2020 in poi (essendo stata prevista la data presunta del parto per il 16/11/2020), con la seguente motivazione “Le certificazioni non sono state rilasciate nel corso del 7° mese di gravidanza e la domanda inviata è tardiva”.
Il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell'IN veniva rigettato con la seguente motivazione: “Considerato che: la DPP è il 16/11/2020 tutta la documentazione doveva
Udienza del 08/02/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1584/2021 promossa
DA
EL IN (C.F. [...])
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Palermo
- RICORRENTE -
CONTRO
IN - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Maria Teresa Pugliano e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 1584/2021
avente ad oggetto: indennità di maternità in ipotesi di congedo flessibile.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 22/09/2021, AF
IN ha chiesto che il resistente IN venga condannato al pagamento della somma di euro 2.034,56 a titolo di indennità di maternità che le era stata corrisposta parzialmente, nella misura di euro 3.051,24, per solo tre mesi anziché cinque.
L'IN aveva infatti rigettato la domanda di fruizione del
c.d. congedo flessibile ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n.
151/2001 (a partire dal mese precedente la data presunta del parto, ovvero dal nono mese in poi e nei quattro mesi successivi al parto), ovvero dal 16/10/2020 in poi (essendo stata prevista la data presunta del parto per il 16/11/2020), con la seguente motivazione “Le certificazioni non sono state rilasciate nel corso del 7° mese di gravidanza e la domanda inviata è tardiva”.
Il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell'IN veniva rigettato con la seguente motivazione: “Considerato che: la DPP è il 16/11/2020 tutta la documentazione doveva
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