Trib. Palermo, sentenza 14/05/2024, n. 2719
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Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11778 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
EL AR in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
Tecnosystem S.a.s. di EL AR e C., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Valguarnera ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa via G. Marconi n° 10
opponente
E
IFIS NP ST S.p.a., e per essa quale mandataria IFIS NP Servicing
S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona nel vicolo S. Bernardino n° 5A
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
1
Nella specie, IFIS NP ST S.p.a. ha agito in sede monitoria per ottenere dalla Tecnosystem S.a.s. di EL AR e C. e da EL
AR in qualità di coobbligato il pagamento dell'importo di € 10.661,04 ( oltre interessi e spese della fase monitoria ) a titolo di saldo debitorio complessivo maturato in ragione di contratto di finanziamento originariamente stipulato dalla società odierna opponente con la Agos Ducato S.p.a. ( contratto n. 50302669 ), credito pervenuto quanto a titolarità dopo talune cessioni a IFIS NP ST
S.p.a. ( v. documentazione prodotta a corredo della domanda d'ingiunzione ).
Ciò premesso, parte opponente al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria ha innanzitutto eccepito come EL AR, legale rappresentante della Tecnosystem S.a.s. di EL AR e C., non avesse mai prestato in relazione al contratto di finanziamento sopra menzionato alcuna garanzia in favore di detta società, rilevando peraltro la decadenza della Agos
Ducato S.p.A. e quindi della IFIS NP ST S.p.A., ai sensi dell'art. 1957
c.c., dalla possibilità di agire nei confronti del EL, presunto fideiussore, per non avere tempestivamente proposto le azioni contro il debitore principale.
Invero, la superiore doglianza non appare meritevole di accoglimento, poiché, se da un lato è
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