Trib. Patti, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 10.6.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 2642/2023 R.G. e vertente
TRA
NT AM, nata a [...] il [...], C.F.:
[...], rappresentata e difesa, come da procura allegata alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3,
c.p.c.
, dall'Avvocato Giuseppe Musolino, C.F [...]PEC avv.giuseppemusolino@pec.it, elettivamente domiciliata in Messina, via Cicerone, n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Musolino, in atti.
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO dell'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina (C.F.:
80005000833), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art.
417 bis, comma 1 c.p.c.
, come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Di Paola Daniela Caterina Carmela (C.F.
[...]), funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis,
D. Lgs 3 febbraio 1993, n°29
, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs n°80 del 31 marzo
1998
, presso la sede del predetto Ambito Territoriale di Messina, sita in Messina, Via
San Paolo. 361 ex IAI, pec: uspme@postacert.istruzione.it;

RESISTENTE
OGGETTO: altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TA NT, con ricorso depositato in data 2.8.2023, conveniva in giudizio
l'amministrazione scolastica, esponendo di essere un'insegnante e di svolgere attività di docenza alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.
In particolare, riferiva di avere sottoscritto i seguenti incarichi di supplenza docente:

A.S. Sede di Tipo di Dal Al Qualifica servizio servizio 2020/21 I. C. Scuola Statale 23/11/20 22/12/20 Docente (cdc
“OR” di Secondaria di I A049) OR GR (ME) 2020/21 I. C. Scuola Statale 11/01/21 26/03/21 Docente (cdc
“OR” di Secondaria di I A049) OR GR (ME) 2020/21 I. C. Scuola Statale 29/03/21 12/06/21 Docente (cdc
“OR” di Secondaria di I A049) OR GR (ME) 2020/21 I. C. Scuola Statale 21/06/21 22/06/21 Docente (cdc
“OR” di Secondaria di I A049) OR GR (ME) 2021/22 I. C. Scuola Statale 22/09/21 22/12/21 Docente (cdc
“OR” di Secondaria di I A049) OR GR (ME) 2021/22 I. C. Scuola Statale 13/01/22 13/04/22 Docente (cdc
“OR” di Secondaria di I A049) OR GR (ME) 2021/22 I. C. Scuola Statale 20/04/22 10/06/22 Docente (cdc
“OR” di Secondaria di I A049)
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OR GR (ME) 2021/22 I. C. Scuola Statale 11/06/22 14/06/22 Docente (cdc
“OR” di Secondaria di I A049) OR GR (ME) 2021/22 I. C. Scuola Statale 16/06/22 16/06/22 Docente (cdc
“OR” di Secondaria di I A049) OR GR (ME)
2021/22 I. C. Scuola Statale 21/06/22 22/06/22 Docente (cdc
“OR” di Secondaria di I A049) OR GR (ME) 2021/22 I. C. Scuola Statale 25/06/22 25/06/22 Docente (cdc
“OR” di Secondaria di I A049) OR GR (ME) 2021/22 I. C. Scuola Statale 28/06/22 28/06/22 Docente (cdc
“OR” di Secondaria di I A049) OR GR (ME) 2022/23 I. C. Scuola Statale 08/09/22 30/06/22 Docente (cdc
“OR” di Scuola Primaria A049) OR (ME)
Tanto premesso, lamentava che per nessuno degli anzidetti incarichi di docenza aveva ottenuto il riconoscimento del diritto alla c.d. “carta elettronica del docente”, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Sosteneva l'illegittimità dell'esclusione da tale beneficio dei docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Rilevava che tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari, chiamati a svolgere le medesime funzioni in seno all'organizzazione scolastica, sarebbe in contrasto con l'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, consacrato nei cit. artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. con il principio di buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 della Cost. e con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito
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nella clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 e negli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici in cui ha svolto attività di supplenza fino al termine delle attività didattiche, e cioè per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e, conseguentemente, la condanna del Ministero dell'Istruzione al pagamento dell'importo complessivo di € 1500,00.
Il Ministero dell'Istruzione e del merito si costituiva in giudizio con memoria del
9.4.2024, contestando la fondatezza delle pretese avversarie in relazione agli anni scolastici 2020/21 e 2021/2022. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso limitatamente
a tali anni scolastici.
Indi, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., non essendo stata accettata dalla parte ricorrente la proposta conciliativa formulata dal
Ministero resistente, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
In via preliminare va rilevato che con sentenza n. 29961/2023, emessa il 27.10.2023 la
Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto con ordinanza del Tribunale di Taranto, NRG 8514/2022 nel corso di un giudizio di oggetto analogo al presente e su questioni sovrapponibili a quelle da valutarsi in questa sede.
Ed infatti, il Tribunale di Taranto ha chiesto alla Suprema Corte di pronunciarsi sulle seguenti questioni:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;

- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;

- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;

- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre
2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;

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- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
I giudici di legittimità, hanno risolto le anzidette questioni pregiudiziali enunciando una serie di principi di diritto che, pur non essendo direttamente vincolanti nel presente giudizio, appaiono pienamente condivisibili, anche perché sostanzialmente confermativi dell'orientamento già espresso da questo ufficio in precedenti giudizi riguardanti la medesima materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
Pag. 5 di 20 l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”

Tanto premesso, tenuto conto delle
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