Trib. Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 45
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Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5077/20 R.G. contenzioso, vertente
TRA
Protem Comunicazione srls, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall' avv. Stefano Potenza, come da mandato in atti
OPPONENTE
DAG Communication srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall'avv. Mario Restelli, come da mandato in atti
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 8.7.20 Protem Comunicazione srls proponeva opposizione avverso il d.i. n. 1054/20, notificatole in data 29.5.20, inerente il corrispettivo del contratto di subappalto asseritamente intervenuto tra le parti;
deduceva che le due compagini avessero concluso un contratto di avvalimento, funzionale all'espletamento delle attività a lei demandate giusta appalto stipulato con
Puglia Promozione;
precisava che in tal sede fosse stata prevista la responsabilità solidale dell'ausiliaria rispetto alla stazione appaltante e che quest'ultima avesse emesso, in data 28.6.20, un provvedimento di risoluzione contrattuale, comunicato anche all'ANAC;
inferiva, a sostegno dell'illegittimità della prefata domanda di pagamento, la nullità del contratto di subappalto - la cui copia presente in atti era, peraltro, sprovvista
della propria sottoscrizione - stante l'assenza di previa autorizzazione dell'appaltante;
assumeva che il credito vantato non risultasse esigibile, siccome inerente a prestazioni effettuate in ritardo e sprovviste del certificato di regolare esecuzione;
indicava che i compensi richiesti attenessero solo alle attività svolte in relazione a sei delle sette tappe previste;
disconosceva l'allegato 6 al ricorso monitorio, sconfessandone la portata di ricognizione di debito;
chiedeva, pertanto, revocarsi il provvedimento monitorio in contestazione.
L'opposta, costituendosi, evidenziava che l'opponente avesse qualificato espressamente rapporto contrattuale da instaurarsi nei propri confronti e posto a base della pretesa in contestazione quale subappalto nell'offerta economica depositata al fine di partecipare alla gara indetta nel 2018 da Puglia Promozione e che il testo contrattuale validamente sottoscritto dalle parti mediante sottoscrizione digitale in data
8.7.18 fosse parimenti univoco sul punto;
indicava che tale società avesse confermato la conformità dei servizi resi nelle 6 tappe evento, così comprovando anche il regolare espletamento delle prestazioni ascrittele, ed avesse corrisposto all'appaltatrice €
177.252,72;
prospettava la riconducibilità della successiva risoluzione contrattuale ad attività di scouting delle locations, esulanti dal perimetro degli interventi a lei demandati;
segnalava di aver parametrato il corrispettivo solo alle 6 tappe svolte e poneva l'accento sulla genericità del disconoscimento dei messaggi whatsapp documentati in atti, integranti una ricognizione del debito poi azionato in sede monitoria;
instava, pertanto, per l'emissione di provvedimento ex art. 648 c.p.c. e, comunque, per il rigetto dell'opposizione. Con ordinanza emessa in data 12.10.21 il d.i. opposto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo;
nel corso del procedimento, anche mediante prova delegata, veniva dato corso ai mezzi istruttori indicati