Trib. Firenze, sentenza 28/11/2024, n. 1327

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 28/11/2024, n. 1327
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1327
Data del deposito : 28 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. T M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1359/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO Parte_1 CodiceFiscale_1 LAZZERINI, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec rdineavvocatifirenze. Email_1 Ema_2
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. B F, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. B F
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 19 aprile 2024, citava in Parte_1 giudizio il allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici CP_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015
.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 500,00 per ogni annualità quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio, richiamava la sentenza n. 29961/2023 Controparte_1 della Suprema Corte e sosteneva che nulla era dovuto alla ricorrente per il servizio svolto nell' anno
scolastico 2019/2020 poiché la stessa aveva prestato servizio con un contratto con orario settimanale inferiore al 50% dell'orario completo previsto per la scuola dell'infanzia.
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta Carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della Carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che
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