Trib. Firenze, sentenza 28/11/2024, n. 1327
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Testo completo
N. R.G. 1359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. T M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1359/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO Parte_1 CodiceFiscale_1 LAZZERINI, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec rdineavvocatifirenze. Email_1 Ema_2
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. B F, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. B F
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 19 aprile 2024, citava in Parte_1 giudizio il allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici CP_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 500,00 per ogni annualità quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio, richiamava la sentenza n. 29961/2023 Controparte_1 della Suprema Corte e sosteneva che nulla era dovuto alla ricorrente per il servizio svolto nell' anno
scolastico 2019/2020 poiché la stessa aveva prestato servizio con un contratto con orario settimanale inferiore al 50% dell'orario completo previsto per la scuola dell'infanzia.
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta Carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della Carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. T M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1359/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO Parte_1 CodiceFiscale_1 LAZZERINI, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec rdineavvocatifirenze. Email_1 Ema_2
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. B F, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. B F
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 19 aprile 2024, citava in Parte_1 giudizio il allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici CP_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 500,00 per ogni annualità quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio, richiamava la sentenza n. 29961/2023 Controparte_1 della Suprema Corte e sosteneva che nulla era dovuto alla ricorrente per il servizio svolto nell' anno
scolastico 2019/2020 poiché la stessa aveva prestato servizio con un contratto con orario settimanale inferiore al 50% dell'orario completo previsto per la scuola dell'infanzia.
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta Carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della Carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che
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