Trib. Cassino, sentenza 08/01/2025, n. 12
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Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1796 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1796 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to LANNI MICHELE;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.08.2022, l'istante chiedeva, previo accertamento del diritto all'attribuzione della I posizione economica per il profilo ATA di assistente tecnico con decorrenza dal 01.07.2013, condannare il resistente a corrispondergli la somma di € 5.491,85 maturata nel periodo da luglio 2013 al mese di agosto 2022, oltre interessi come per legge.
Esponeva di essere in servizio presso l'Istituto Magistrale Varrone di Cassino, assunta a far data dal
1.09.2006, con inquadramento come collaboratore scolastico appartenente all'area A del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, e di essere inserito nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione della I posizione economica per il personale ATA, avendo svolto la prescritta attività formativa.
Deduceva che, nonostante il possesso di tutti i titoli prescritti dalle disposizioni collettive, il Pt_2
non aveva dato corso al riconoscimento della predetta progressione stipendiale.
Il , ritualmente citato, non si costituiva rimanendo contumace. CP_1
Autorizzato il deposito di ulteriore documentazione ex art. 421 c.p.c., la causa, di natura documentale, veniva decisa in esito all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 12.12.2024.
La domanda non può trovare accoglimento per insufficiente allegazione documentale.
L'art.50, comma 1, del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, così come sostituito dalla sequenza contrattuale (ex art.62 CCNL 2006/2009) sottoscritta il 25.07.2008, dispone che: “
1. Il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in €600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1796 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1796 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to LANNI MICHELE;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.08.2022, l'istante chiedeva, previo accertamento del diritto all'attribuzione della I posizione economica per il profilo ATA di assistente tecnico con decorrenza dal 01.07.2013, condannare il resistente a corrispondergli la somma di € 5.491,85 maturata nel periodo da luglio 2013 al mese di agosto 2022, oltre interessi come per legge.
Esponeva di essere in servizio presso l'Istituto Magistrale Varrone di Cassino, assunta a far data dal
1.09.2006, con inquadramento come collaboratore scolastico appartenente all'area A del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, e di essere inserito nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione della I posizione economica per il personale ATA, avendo svolto la prescritta attività formativa.
Deduceva che, nonostante il possesso di tutti i titoli prescritti dalle disposizioni collettive, il Pt_2
non aveva dato corso al riconoscimento della predetta progressione stipendiale.
Il , ritualmente citato, non si costituiva rimanendo contumace. CP_1
Autorizzato il deposito di ulteriore documentazione ex art. 421 c.p.c., la causa, di natura documentale, veniva decisa in esito all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 12.12.2024.
La domanda non può trovare accoglimento per insufficiente allegazione documentale.
L'art.50, comma 1, del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, così come sostituito dalla sequenza contrattuale (ex art.62 CCNL 2006/2009) sottoscritta il 25.07.2008, dispone che: “
1. Il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in €600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da
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