Trib. Bergamo, sentenza 03/02/2025, n. 137

TRIB Bergamo
Sentenza
3 febbraio 2025
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TRIB Bergamo
Sentenza
3 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 03/02/2025, n. 137
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 137
Data del deposito : 3 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 5489/2024 e N. R.G. 5563/2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di primo grado riunite iscritte ai numeri di ruolo indicati in epigrafe, assunte in decisione all'udienza del 23.01.2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dell'avv. LOVITO MARIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ) nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CARSANA BARBARA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 23.01.2025 Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 23.01.2025 Controparte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole
1


MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra e è nato il figlio Parte_1 Controparte_1 Per_1
in data 21.07.2021.
[...]
All'udienza di comparizione del 23.01.2025, le parti davano atto di aver raggiunto il seguente accordo:
“1. Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, sicché la responsabilità Per_1 genitoriale sarà esercitata dagli stessi paritariamente;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione attinenti la vita quotidiana di verranno assunte dal genitore con cui in quel momento Per_1 costui si troverà.

2. Il figlio trascorrerà il suo tempo prevalente presso la casa materna in San Giorgio Lucano Persona_1
(MT), in via Franz De Pinedo n. 7, ove avrà anche la residenza anagrafica. Costui frequenterà la scuola materna di San Giorgio Lucano scelta da entrambi i genitori.

3. Eventuali, futuri spostamenti di residenza o domicilio da parte di entrambe le parti con il minore dovranno essere comunicati l'una all'altro e viceversa nonché condivisi in maniera espressa.

4. Data la residenza paterna in Alzano Lombardo, alla via Lombardia n. 3, il OR potrà frequentare CP_1
e tenere con sé il figlio come segue: Per_1
Della frequentazione ordinaria
- sino al quarto anno di età un fine settimana al mese da comunicarsi alla madre entro 20 giorni prima della data in cui si recherà a San Giorgio Lucano, dal sabato mattina alle ore 10.00, momento in cui la madre lo porterà presso la casa paterna sino alla sera alle ore 21.00, dopo aver cenato, momento in cui il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna;
da domenica mattina alle ore 10.00, momento in cui la madre lo accompagnerà presso la casa paterna sino all'orario di partenza del padre, momento in cui costui provvederà
a riaccompagnarlo presso l'abitazione materna;

- dal compimento del quarto anno di età, il fine settimana come sopra identificato comprenderà anche il pernotto relativo cosicché il padre potrà tenere con sé dalle ore 10.00 del sabato mattina sino Per_1 all'orario di partenza della domenica.
- A partire dal compimento del sesto anno di età il padre potrà tenere e frequentare anche a fine Per_1 settimana alterni qualora la propria attività lavorativa lo permettesse (da sabato a domenica sera).
Delle vacanze estive
- Per le vacanze estive dell'anno 2025 e 2026 il padre, nel mese di agosto si recherà per due settimane a San
Giorgio Lucano durante cui terrà con sé per cinque giorni consecutivi con pernotto, da concordarsi Per_1 entro il 15 luglio 2025, mentre nei restanti nove giorni lo frequenterà dalla mattina alle ore 10.00, momento in cui la madre lo accompagnerà presso la casa paterna, sino alla sera alle ore 22.00, momento in cui sarà il padre a condurlo presso la casa materna.
2
- A decorrere dalle vacanze estive dell'anno 2027 il padre trascorrerà con il figlio sino a tre settimane, di cui almeno due consecutive.
Delle vacanze natalizie
- Per le vacanze natalizie dell'anno 2024/2025, il padre si recherà a San Giorgio Lucano dal 21 dicembre al 4 gennaio e potrà trascorrere con il figlio dieci giorni dalle ore 10.00 del mattino sino alle ore 20.00, da concordarsi con la madre entro il 15 dicembre 2024;
il OR e la ORa concorderanno CP_1 Pt_1 altresì quali festività (Vigilia di Natale, Natale, 31 dicembre e Capodanno) saranno trascorse da con Per_1 ciascun genitore avendo cura di suddividerle equamente. Quando starà con il padre, costui avrà cura Per_1 di accompagnarlo ad almeno tre eventi organizzati dalla comunità (consegna della lettera a AB Natale, addobbo dell'albero, etc…).
- A partire dalle vacanze natalizie dell'anno 2025/2026, il padre terrà con sé il minore per cinque giorni consecutivi con pernotto a San Giorgio Lucano, da comunicarsi entro il 15 dicembre precedente alla ORa
Qualora lo stesso avesse possibilità di rimanere in Basilicata per più giorni, costui potrà trascorrere Pt_1 con il figlio ogni ulteriore giornata dalle 10.00 del mattino sino alla sera alle ore 21.00.
- A decorrere dalle vacanze natalizie dell'anno 2026/2027 il padre trascorrerà con il figlio sino a dieci giorni, in via alternata di anno in anno dal 23 dicembre al 3 gennaio o dal 28 dicembre al 6 gennaio.
Delle vacanze pasquali
- Per l'anno 2025 il padre potrà tenere con sé il figlio per l'intero periodo di vacanza pasquale a San Giorgio
Lucano, senza pernotto e dunque dalle ore 10.00 del mattino sino alle ore 21.00 la sera, concordando con la madre durante quale festività (Pasqua o Lunedì dell'Angelo) AT rimarrà con quest'ultima.
- A partire dall'anno 2026, potrà trascorrere con il padre quattro giorni consecutivi, in via alternata Per_1 di anno in anno dal giovedì santo sino alla domenica di Pasqua o dal sabato santo sino al martedì immediatamente successivo, con relativi pernotti.
Dei ponti
- Sino al compimento del quarto anno di età del bambino, costui rimarrà con il padre per l'intero ponte, comprensivo della festività, senza pernotto, dalle ore 10.00 del mattino e sino alle ore 21.00 dopo cena.
- A decorrere dal compimento del quarto anno di età del bambino, il padre potrà tenere con sé il figlio per l'intero ponte, comprensivo della festività.
Le festività da considerarsi ai fini del presente paragrafo sono le seguenti: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 17 e 18 agosto (Santo Patrono di San Giorgio Lucano), 1 novembre e 8 dicembre. Il OR CP_1 potrà trascorrere con il figlio fino a cinque delle indicate festività nelle modalità sopra elencate;
la madre trascorrerà con le rimanenti tre. I genitori entro il giorno 1 marzo di ogni anno concorderanno le Per_1 festività di rispettiva spettanza.
Dei compleanni
- potrà trascorrere il giorno del suo compleanno ad anni alterni dalle ore 10.00 alle ore 16.00 con un Per_1 genitore e dalle ore 16.00 alle ore 21.00 con l'altro. Qualora i genitori fossero d'accordo, potrà essere organizzata un'unica festa di compleanno con i parenti di entrambi i genitori e gli amici.
3
- I genitori potranno trascorrere con i rispettivi giorni di compleanno. Per_1
Dei contatti ordinari
- attesa la distanza tra le residenze dei genitori, il padre potrà videochiamare tramite l'utenza materna Per_1 alle ore 17,00/17,30 dei giorni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato quando svolge il primo turno lavorativo;
nella settimana in cui effettua, invece, il secondo turno, potrà videochiamare il figlio alle ore 8.00/8.15. Qualora per la madre non fosse possibile rispondere alle telefonate del padre nei giorni e/o negli orari indicati, costei dovrà garantire il contatto il giorno immediatamente successivo concordando con il OR l'orario. CP_1
- Il OR potrà altresì telefonare o mandare messaggi all'utenza della madre tutti i giorni, conservando CP_1 in proposito le parti un margine di tolleranza nel rispetto degli orari e nella durata delle stesse comunicazioni.
Lo stesso potrà fare la ORa nei giorni di spettanza paterna. Pt_1
Tutto quanto indicato al punto 4, salvo diverso e migliore accordo fra i genitori.

5. Il OR si impegna ad evitare il contatto tra e il cane di razza LA di proprietà della CP_1 Per_1 nonna paterna;

6. le parti, edotte sull'efficacia e sulla validità dello strumento dai loro legali, intraprenderanno un percorso di coordinazione genitoriale con la dottoressa con studio a ZA (BS), in via Bronzetti Controparte_2
Narciso n. 28, o qualora non fosse possibile, con altro/a professionista scelto/a di comune accordo tra i genitori.
Ad ogni buon conto, costoro si impegnano reciprocamente a mantenere comportamenti rispettosi e un dialogo educato ed efficace.

7. Le parti si impegnano a consentire al minore la frequentazione dei rispettivi nuclei familiari di origine.

8. Il OR contribuirà al mantenimento del figlio versando la somma di € 200,00 al mese CP_1 Per_1 entro il giorno 15 di ogni mese, sul c/c intestato alla ORa già a conoscenza del OR , con Pt_1 CP_1 rivalutazione ISTAT annuale, come per legge.

9. La ORa avrà il diritto di percepire integralmente e in via esclusiva l'assegno unico universale Pt_1 nella misura attualmente in vigore. Il OR a tal fine rilascerà apposita dichiarazione. CP_1
10. Sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per il figlio, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vive il figlio, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
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