Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 359
TRIB Roma
Sentenza
9 gennaio 2025
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9 gennaio 2025
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9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
RGAC 13561 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 13561 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione alla udienza del 18 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 17 ottobre 2024 ed assegnazione dei termini ex articolo 352 cpc per memorie e repliche, e vertente
TRA
Five s.r.l. (p.IVA 13679001001), in persona del legale rappresentante pro tempore,nella qualità di cessionaria del credito vantato da SI OR, elettivamente domiciliata in
Roma, via Aureliana n. 2 presso lo studio degli avv. Renato Verrengia e Mario De Michele
che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti conferita in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
Sara Assicurazione s.p.a. (cf 00408780583), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49 presso lo studio dell'avv.
Sveva Bernardini che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da
Giuseppe Pafumi, procuratore speciale della società
APPELLATA
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Leasys Italia s.p.a.
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni
Alla udienza di precisazione delle conclusioni del 17 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti e sono stati assegnati i termini per le memorie conclusionali e le repliche di cui all'articolo 352 cpc e la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 18 dicembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società Five s.r.l., nella qualità di cessionaria del credito risarcitorio asseritamente spettante a SI OR quale proprietaria del veicolo Audi Q5 targato EC251ZJ, in relazione all'incidente avvenuto il giorno 27 gennaio 2020 in Formia , lungo via delle Fosse e causato dal veicolo Jeep
targato FN038PZ di proprietà della società Leasys s.p.a. e condotto da LV AR VA
che aveva invaso la opposta corsia di marcia urtando il veicolo Audi Q5 che a seguito dell'urto era andato ad urtare il guard rail.
I due conducenti avevano compilato e sottoscritto il modello CAI nel quale il conducente del veicolo Jeep si era assunta la responsabilità del sinistro.
Il veicolo Audi aveva subito danni quantificati in euro 5.921,54 d era stato riparato dalla società attrice alla quale la proprietaria aveva ceduto il credito risarcitorio.
La società attrice aveva richiesto il risarcimento del danno ad entrambe le Assicurazioni e la Assicurazione convenuta aveva provveduto a far periziare il veicolo senza poi inviare una offerta per il risarcimento del danno.
RGAC 13561 ANNO 2024 Pag. 2 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Aveva, quindi, introdotto il giudizio innanzi al Giudice di pace per ottenere il risarcimento del danno quantificato lesso somma richiesta per la riparazione del veicolo oltre al rimborso delle spese di assistenza sostenute nella fase stragiudiziale.
Si era costituita la società Sara Assicurazioni evidenziando che in relazione allo stesso sinistro era pervenuta una richiesta di risarcimento del danno costituito dalla necessità
asserita di noleggiare un veicolo sostitutivo per il periodo di riparazione del veicolo danneggiato ed indicava la necessita di procedere al la riunione per connessione di tale giudizio ove introdotto.
Aveva dedotto la carenza di legittimazione attiva della società attrice per la non utilizzabilità
della azione diretta in presenza di cessione del credito essendo tale azione diretta a tutelare il solo danneggiato evidenziando che diversamente si sarebbe verificata una ipotesi esercizio di attività finanziaria.
Ha contestato la esistenza della prova del fatto dal momento che il modello CAI costituiva non una prova ma al massimo un indizio liberamente valutabile da parte del giudice né
risultava la prova del danno quantificato autonomamente dalla stessa società attrice, non potendo costituire prova dello stesso la fattura emessa dalla società stessa.
Inoltre dalla relazione effettuata dal proprio perito che aveva verificato il veicolo Audi
danneggiato presso la carrozzeria attrice erano emersi elementi che avevano condotto ad escludere che l'incidente si fosse verificato e fosse la causa dei danni presenti sul veicolo stesso ed infatti il tabulato della scatola nera presente sul veicolo non avevano confermato la verificazione del sinistro.
Ha contestato la misura del danno richiesto dal momento che il proprio perito, valutando i danni presenti sul veicolo, ove provati come conseguenti del sinistro, potevano essere riparati con l'importo di euro 1.112,69, evidenziando, inoltre, che la documentazione fotografica prodotta non raffigurava il veicolo danneggiato prima dell'inizio della riparazione.
RGAC 13561 ANNO 2024 Pag. 3 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Non si era costituita la società Leasys Italia s.p.a. venendo dichiarata contumace.
Espletata una consulenza tecnica, raccolta la prova ammessa a seguito di numerosi rivnvvi dovuti al fatto che gli stessi non si erano presentati né davanti al Giudice di pace di Roma
né dinanzi a quello Gaeta ove era stata delegata la prova, per essere infine ascoltati , solo uno avendo le parti rinunziato alla escussione del secondo, dal giudice di pace di Roma alla udienza dell'8 febbraio 2023, la causa è stata decisa dal giudice di pace che, con sentenza
91/2024 19 dicembre 2023 – 4 gennaio 2024 con la quale ha respinto la domanda con una motivazione non sempre chiarissima.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società Five s.r.l. deducendo la erroneità
della decisione in quanto frutto di un travisamento dell'impianto probatorio.
Ha dedotto, infatti, che aveva errato il giudice nel dare valenza ai dati estrapolati dalla scatola nera presente sul veicolo in contrasto con quanto indicato nella CTU che aveva anche valutato i dati della scatola nera.
Inoltre, nessun rilievo poteva essere attribuito al fatto che il veicolo non fosse stato visionato dal CTU nominato per redigere la perizia, che la documentazione fotografica era presente in atti raffigurava il veicolo durante le fasi della riparazione e non
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 13561 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione alla udienza del 18 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 17 ottobre 2024 ed assegnazione dei termini ex articolo 352 cpc per memorie e repliche, e vertente
TRA
Five s.r.l. (p.IVA 13679001001), in persona del legale rappresentante pro tempore,nella qualità di cessionaria del credito vantato da SI OR, elettivamente domiciliata in
Roma, via Aureliana n. 2 presso lo studio degli avv. Renato Verrengia e Mario De Michele
che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti conferita in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
Sara Assicurazione s.p.a. (cf 00408780583), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49 presso lo studio dell'avv.
Sveva Bernardini che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da
Giuseppe Pafumi, procuratore speciale della società
APPELLATA
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Leasys Italia s.p.a.
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni
Alla udienza di precisazione delle conclusioni del 17 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti e sono stati assegnati i termini per le memorie conclusionali e le repliche di cui all'articolo 352 cpc e la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 18 dicembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società Five s.r.l., nella qualità di cessionaria del credito risarcitorio asseritamente spettante a SI OR quale proprietaria del veicolo Audi Q5 targato EC251ZJ, in relazione all'incidente avvenuto il giorno 27 gennaio 2020 in Formia , lungo via delle Fosse e causato dal veicolo Jeep
targato FN038PZ di proprietà della società Leasys s.p.a. e condotto da LV AR VA
che aveva invaso la opposta corsia di marcia urtando il veicolo Audi Q5 che a seguito dell'urto era andato ad urtare il guard rail.
I due conducenti avevano compilato e sottoscritto il modello CAI nel quale il conducente del veicolo Jeep si era assunta la responsabilità del sinistro.
Il veicolo Audi aveva subito danni quantificati in euro 5.921,54 d era stato riparato dalla società attrice alla quale la proprietaria aveva ceduto il credito risarcitorio.
La società attrice aveva richiesto il risarcimento del danno ad entrambe le Assicurazioni e la Assicurazione convenuta aveva provveduto a far periziare il veicolo senza poi inviare una offerta per il risarcimento del danno.
RGAC 13561 ANNO 2024 Pag. 2 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Aveva, quindi, introdotto il giudizio innanzi al Giudice di pace per ottenere il risarcimento del danno quantificato lesso somma richiesta per la riparazione del veicolo oltre al rimborso delle spese di assistenza sostenute nella fase stragiudiziale.
Si era costituita la società Sara Assicurazioni evidenziando che in relazione allo stesso sinistro era pervenuta una richiesta di risarcimento del danno costituito dalla necessità
asserita di noleggiare un veicolo sostitutivo per il periodo di riparazione del veicolo danneggiato ed indicava la necessita di procedere al la riunione per connessione di tale giudizio ove introdotto.
Aveva dedotto la carenza di legittimazione attiva della società attrice per la non utilizzabilità
della azione diretta in presenza di cessione del credito essendo tale azione diretta a tutelare il solo danneggiato evidenziando che diversamente si sarebbe verificata una ipotesi esercizio di attività finanziaria.
Ha contestato la esistenza della prova del fatto dal momento che il modello CAI costituiva non una prova ma al massimo un indizio liberamente valutabile da parte del giudice né
risultava la prova del danno quantificato autonomamente dalla stessa società attrice, non potendo costituire prova dello stesso la fattura emessa dalla società stessa.
Inoltre dalla relazione effettuata dal proprio perito che aveva verificato il veicolo Audi
danneggiato presso la carrozzeria attrice erano emersi elementi che avevano condotto ad escludere che l'incidente si fosse verificato e fosse la causa dei danni presenti sul veicolo stesso ed infatti il tabulato della scatola nera presente sul veicolo non avevano confermato la verificazione del sinistro.
Ha contestato la misura del danno richiesto dal momento che il proprio perito, valutando i danni presenti sul veicolo, ove provati come conseguenti del sinistro, potevano essere riparati con l'importo di euro 1.112,69, evidenziando, inoltre, che la documentazione fotografica prodotta non raffigurava il veicolo danneggiato prima dell'inizio della riparazione.
RGAC 13561 ANNO 2024 Pag. 3 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Non si era costituita la società Leasys Italia s.p.a. venendo dichiarata contumace.
Espletata una consulenza tecnica, raccolta la prova ammessa a seguito di numerosi rivnvvi dovuti al fatto che gli stessi non si erano presentati né davanti al Giudice di pace di Roma
né dinanzi a quello Gaeta ove era stata delegata la prova, per essere infine ascoltati , solo uno avendo le parti rinunziato alla escussione del secondo, dal giudice di pace di Roma alla udienza dell'8 febbraio 2023, la causa è stata decisa dal giudice di pace che, con sentenza
91/2024 19 dicembre 2023 – 4 gennaio 2024 con la quale ha respinto la domanda con una motivazione non sempre chiarissima.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società Five s.r.l. deducendo la erroneità
della decisione in quanto frutto di un travisamento dell'impianto probatorio.
Ha dedotto, infatti, che aveva errato il giudice nel dare valenza ai dati estrapolati dalla scatola nera presente sul veicolo in contrasto con quanto indicato nella CTU che aveva anche valutato i dati della scatola nera.
Inoltre, nessun rilievo poteva essere attribuito al fatto che il veicolo non fosse stato visionato dal CTU nominato per redigere la perizia, che la documentazione fotografica era presente in atti raffigurava il veicolo durante le fasi della riparazione e non
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