Trib. Salerno, sentenza 16/04/2024, n. 756
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1861/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento/avviso di addebito
promossa
DA
RO TO, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Mastrolia;
CONTRO
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Regaldo;
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosina Maffei;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.3.2023, la parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10020229003138004/000, notificata in data 10.3.2023, in relazione all' avviso di addebito n. 40020130006094754000, avente ad oggetto contributi previdenziali di competenza dell'INPS.
L'opponente ha dedotto la omessa notifica dell' avviso di addebito con conseguente illegittimità del procedimento di riscossione e la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali sopravvenuta alla
eventuale notifica del predetto avviso di addebito chiedendone l'accertamento con annullamento degli atti.
Si sono costituiti gli Enti convenuti che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 5.4.2024.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019;
n. 6704 del 2016;
n. 594 del 2016;
n. 24215 del 2009;
in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010;
n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40
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