Trib. Napoli, sentenza 12/11/2024, n. 9713

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 12/11/2024, n. 9713
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 9713
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. C H - Presidente rel-
2) Dott. V R - Giudice –
3) Dott. G F - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9498 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti dall'avv. A R presso cui elettivamente domicilia in via Reggia di Portici 80146 Napoli ITALIA
RICORRENTE
E
- rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2 procura a margine del ricorso, dall'avv. ROBERTA ANINI presso cui elettivamente domicilia inVIA S. MANNA, 80 NAPOLI
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza.
Per il ricorrente: in accoglimento di tutte le richieste dell' , che non sia disposto Pt_1 alcun assegno divorzile a suo carico ed in favore della sig.ra – stante, peraltro, la CP_1 piena autonomia, anche economica, della sig.ra - o comunque che lo stesso sia determinato nella misura mensile non superiore ad€. 100,00, in considerazione delle
1


2
condizioni economiche del sig. , che ad oggi, come documentalmente provato, Pt_1 oltre che essere gravate dalle spese per proprie necessarie esigenze personali (es. fitto casa, etc.), provvede ancora a pagare delle spese contratte per far fronte alle esigenze personali della sua famiglia e della casa in cui vive la sig.ra ed anche in CP_1 considerazione della sua imminente messa in quiescenza – come documentato in atti – che comporterà la percezione di importo mensile a titolo di pensione inferiore a quello percepito a titolo di retribuzione.

Per la resistente: Pronunciare ai sensi dell'art.3, n°2, lett.B) della L.898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Napoli tra la signora ed il signor , in data 06.09.1984 e trascritto nei CP_1 Parte_1 registri di stato civile del Comune di Napoli.
2) Assegnare la casa coniugale sita in Napoli alla via Comunale Masseria Grande n°9 alla signora , che ne è proprietaria;
3) Accertate le agiate condizioni CP_1 economiche del signor e la conseguente disparità patrimoniale rapportata alla Pt_1 precarietà della signora non più in grado di lavorare e provvedere da sola al CP_1 proprio sostentamento per i gravi problemi di salute e considerato l'importante contributo economico e morale di ben 35 anni dedicati alla vita coniugale e familiare, disporre l'obbligo in capo al signor di versare alla signora la somma Pt_1 CP_1 minima di €.300,00 mensili con adeguamento annuale agli indici istat, o la diversa somma che verrà ritenuta, a titolo di assegno divorzile. A tal fine si precisa inoltre che

L'INPS, con il messaggio n. 4179 del 24/11/23, ha informato che la L.29/12/2022,
n.197(Legge di Bilancio 2023), all'art.1,co.318, ha disposto la cessazione della misura del Reddito di Cittadinanza (Rdc), a far data dal 1° gennaio 2024, pertanto attualmente la signora non percepisce più il reddito di cittadinanza, e non rientra nei criteri CP_1 per ottenere il reddito di inclusione né altre misure assistenziali, quindi percepisce solo
€.200,00 mensili dal signor a titolo di assegno divorzile, come stabilito Pt_1 provvisoriamente dalla Corte d'Appello con decreto del 15.12.21 in sede di reclamo, ma è una somma del tutto insufficiente ad assicurare alla signora una vita CP_1 dignitosa.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1
pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si costituiva la resistente e deduceva e concludeva come in atti.
All'esito dell'udienza presidenziae del 4.10.21 il presidente:” In via provvisoria ed urgente preso atto della disponibilità del ricorrente a versare alla moglie , quale contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 100.00 e riservata ogni valutazione al G.I. in ordine alla domanda di assegno divorzile a modifica delle condizioni della separazione inter partes pone a carico di l'assegno di Parte_1 mantenimento per la moglie di € 100.00 mensili somma da corrispondere alla predetta
2
3
entro e non oltre il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;

Quindi rimetteva le parti innanzi al GI
Venivano depositate memorie integrative ed istruttorie, disattese le richieste di prova orale, all'udienza fissata sulle conclusioni di cui alle note in sostituzione di udienza la procedura era rimessa al collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi innanzi all'Ufficiale dello Stato civile di Napoli in data 23.9.2019.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.

1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Dall'unione sono nate due figlie maggiorenni ed autosufficienti
Sulla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle
3
4
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
e all'età dell'avente diritto".
Tali principi
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi