Trib. Siena, sentenza 09/10/2024, n. 695

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 09/10/2024, n. 695
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 695
Data del deposito : 9 ottobre 2024

Testo completo

Proc. n. 200/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa M S Presidente
Dott.ssa V L Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi iscritto al n. 200/2024 R.G. promosso da:
(C.F. , nato a Fucecchio (FI) il 30.06.1969 e Parte_1 C.F._1 residente in San Gimignano (SI), Loc. Casale Cafaggiola 16/A, rappresentato e difeso dall'Avv.
M M del Foro di Firenze (C.F. ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Firenze, Via della Cernaia n. 80, come da procura in atti;

RICORRENTE nei confronti di
nata a Barcellona (ES) il 27.06.1968 e residente in San Gimignano Controparte_1
(SI), Loc. Casale Cafaggiola 16/A;

RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero (fatto avviso il 08.02.2024).
*****
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, alle seguenti condizioni: - pronunciare la separazione dei coniugi, anche con sentenza non definitiva, con conseguente annotazione a margine dell'atto di matrimonio trascritto presso il Comune di
Milano, autorizzando i coniugi a vivere separati, come di fatto stanno già facendo, portandosi reciproco rispetto;
- disporre l'affido esclusivo della figlia minore al padre, per le motivazioni di cui in premessa con collocamento prevalente presso il padre e disciplinare il diritto di visita della madre tenuto conto della domiciliazione della madre in Spagna e delle esigenze della minore anche alla luce dell'attuale organizzazione familiare;
- ordinare alla madre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00, con versamento entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie. Per quanto riguarda queste ultime - e in particolare le spese mediche e mediche-specialistiche richieste dal medico di base, ivi compresi i tickets di quelle coperte dal SSN e le spese farmaceutiche con prescrizione medica (compresi i ticket dei farmaci), oculistiche ed odontoiatriche di cura e mantenimento, le spese scolastiche (per libri, materiale scolastico, rette, mensa scolastica, pulmino, pre-scuola, dopo-scuola, corsi di computer, di lingua straniera, ripetizioni o altro, viaggi di studio o d'istruzione, gite ed attività scolastiche in generale, ecc.), le spese per centri estivi o corsi estivi, le spese sportive (per l'iscrizione ai corsi, l'acquisto di tutto il materiale necessario per l'espletamento dell'attività sportiva prescelta, i saggi, le gare ecc.)

e ricreative per i figli, esse saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere previamente concordate fra gli stessi, laddove di rilevante entità ed importanza e si intendono tacitamente accettate ove il genitore debitamente informato dall'altro per iscritto, non manifesti per iscritto e motivatamente il proprio dissenso decorse 2 (due) settimane dalla data della richiesta formale. Le spese straordinarie di competenza come sopra individuate dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate, previa giustificazione delle stesse, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello in cui sono state sostenute. - stabilire che gli eventuali esborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico, o privato, per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vadano a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. - specificare che la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sia operata in base alla quota di contribuzione da parte dei genitori, così come le deduzioni per i figli a carico;

- prevedere che gli assegni per il nucleo familiare siano riconosciuti al Sig. nella misura Parte_1
del 100%, in quanto convivente con la figlia minore;
- indicare che, per tutto quanto non espressamente previsto, si faccia riferimento al protocollo CNF che qui deve intendersi interamente trascritto;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio
”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.01.2024 ha adito il Tribunale di Siena per Parte_1
ottenere la pronuncia di separazione personale dalla coniuge con la quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio civile in data 30.06.2010 a Barcellona (ES), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano per l'anno 2011 all'atto n. 58 Parte II Serie C/1.
In particolare, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale di Siena pronunci la separazione giudiziale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati, disponga in suo favore l'affidamento esclusivo della figlia minore nata a Barcellona (ES) il 28/09/2010, con prevalente collocamento Persona_1
presso di lui, e disciplini il diritto di visita della madre, anche tenuto conto della domiciliazione della stessa in Spagna, nonché preveda l'obbligo della resistente di corrispondere al ricorrente un assegno mensile per il mantenimento della figlia nella misura di €300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fatta salva la ripartizione al 50% tra i due genitori delle spese straordinarie e con vittoria di spese.
A sostegno della domanda di affidamento esclusivo della figlia minore al padre, sono state offerte plurime ragioni, fra cui, in primo luogo, lo stato di malattia della madre, affetta da disturbo bipolare che le avrebbe impedito sin dalla nascita della bambina di potersi occupare di lei, tanto che la minore sarebbe stata seguita in via prevalente dalla nonna materna e dal padre, negli anni in cui si trovava a
Barcellona, e poi esclusivamente dal padre, una volta tornata in Italia.
Il ricorrente ha inoltre allegato che la resistente avrebbe tenuto nel corso degli ultimi anni comportamenti gravi consistenti sia nell'invio di frequenti messaggi dal contenuto offensivo e/o minaccioso che avrebbero poi costretto il ricorrente a presentare denuncia per i reati di stalking e calunnia, sia nella formulazione di accuse infamanti (abusi sulla figlia), rilevatesi infondate.
Infine, è stato evidenziato che la resistente si sarebbe definitivamente trasferita in Spagna, a
Barcellona, a partire dall'estate 2022 e che da allora avrebbe frequentato la figlia solo saltuariamente.
La resistente, pur a fronte di rituale notifica del ricorso sia alla residenza in Italia che tramite consolato in Barcellona, è rimasta contumace.
All'udienza ex art. 473.bis.21 c.p.c. del 09.07.2024 sono comparsi il ricorrente con il proprio difensore e personalmente, non munita di difensore e senza rituale costituzione Controparte_1
in giudizio.
Avvisata della necessità di costituirsi in giudizio con difesa tecnica, la resistente ha rappresentato di non intendere conferire mandato tecnico ed ha dichiarato di concordare con le condizioni indicate in ricorso, nello specifico con la richiesta di affidamento esclusivo al padre e con la quantificazione del mantenimento.
Fallito il tentativo di conciliazione fra i coniugi, i quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare, questa Giudice ha proceduto immediatamente, senza la presenza dei genitori, all'ascolto ex art. 337 octies c.1 c.c. della figlia minore ultradodicenne, presente in Tribunale e resasi disponibile.
All'esito dell'ascolto, la Giudice istruttrice ha ritenuto la causa matura per la decisione ed ha invitato alla discussione la procuratrice di parte ricorrente, la quale ha insistito per l'accoglimento della domanda alle condizioni ivi indicate e concordate all'udienza anche con la resistente.
La causa è stata
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