Trib. Catania, sentenza 26/01/2024, n. 513

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 26/01/2024, n. 513
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 513
Data del deposito : 26 gennaio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: dott. Roberto Cordio Presidente rel. ed est. dott. Sergio Centaro Giudice dott. Francesco Lentano Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 630 comma 3^ c.p.c. sul reclamo iscritto al n. 11826/23 R.G. avverso provvedimento emesso dal G.E. nell'ambito del procedimento esecutivo contrassegnato dal n. 394/2013 R.G.E. promosso da
NN AR, nata a [...] il [...], codice fiscale
[...], e MA RO, nato a [...] il [...], codice fiscale [...], rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Piccolo per procura in atti. reclamanti nei confronti di
AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY s.p.a. con sede in Napoli (c.f.
05828330638) e per essa IQERA ITALIA s.p.a. con sede in Roma piazzale Sturzo 15
(c.f. 0771010102), rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso per procura in atti. reclamata
OGGETTO: Reclamo ex art. 630 comma 3^ c.p.c. avverso provvedimento di diniego di estinzione di procedura esecutiva immobiliare.
Il reclamo è stato posto in decisione sulla base delle conclusioni delle parti come da rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel corso della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 394/2013, avviata dalla
Banca Nuova s.p.a. (poi proseguita dalla cessionaria AMCO – ASSET MANAGEMENT
COMPANY s.p.a.) nei confronti degli odierni reclamanti. questi ultimi, in data
27.10.2022, invocando le disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019, hanno chiesto la sospensione di sei mesi prevista per l'ipotesi di rinegoziazione del mutuo.
Con ordinanza resa il 15.11.2022 il G.E. ha disposto la sospensione della procedura per la durata di sei mesi con l'avviso al creditore che sarebbe stata dichiarata l'estinzione in caso di mancata riassunzione.
Con ricorso depositato il 28.4.2023, il creditore procedente, escludendo la stipulazione di un accordo transattivo con gli esecutati, ha riassunto la procedura ed il G.E., con decreto del 3.5.2023, ha fissato la comparizione delle parti per l'udienza del 20.9.2023;
con
1
ordinanza resa in pari data – in assenza della rinegoziazione del mutuo – ha disposto la ripresa delle operazioni di vendita.
In data 28.9.2023 gli esecutati hanno avanzato opposizione all'esecuzione, assumendo che la mancata rinegoziazione rendesse inidoneo il contratto di mutuo a sorreggere la procedura quale titolo esecutivo e contestualmente hanno depositato istanza di estinzione, assumendo che il rifiuto della creditrice di procedere alla rinegoziazione ed il deposito della istanza di riassunzione comportasse l'estinzione della procedura. Il G.E., con decreto dell'1.10.2023, ha rigettato la detta istanza, senza fissare udienza per il suo esame e tale provvedimento è stato oggetto di separato reclamo.
Indi i debitori esecutati, in data 10.10.2023, hanno avanzato altra istanza con la quale hanno richiesto al G.E. di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva ex art.630
c.p.c.

Il G.E., con ulteriore decreto dell'11.10.2023 ha rigettato la suddetta istanza (definendola reiterata e senza fissate l'udienza per il suo esame) “…per le motivazioni di cui alle precedenti ordinanze rese da questo GE e facendo ulteriormente rilevare che si è fuori dalle ipotesi in cui possa chiedersi l'estinzione per causa tipica del procedimento di esecuzione forzata immobiliare”.
Con il reclamo in esame gli esecutati lamentano l'erroneità di tale ultimo provvedimento
(da essi qualificato come ordinanza) negando di avere “… formulato istanza di estinzione del processo esecutivo fondata sulla circostanza che l'istanza di riassunzione venne depositata dal creditore procedente in violazione dell'art.626 c.p.c….” e rilevando la carenza di motivazione sul rigetto dell'istanza nonché l'erroneità della considerazione del G.E. secondo cui l'eccezione dei debitori esecutati circa la illegittimità, nullità ed inesistenza della istanza di riassunzione depositata dal creditore procedente il 03.05.2023
- nelle more della sospensione della esecuzione - non comporterebbe la sussistenza di una causa tipica di estinzione del processo esecutivo in quanto detta istanza avrebbe dovuto essere considerata tamquam non esset giungendo alla conclusione che non vi era stata alcuna riassunzione del processo esecutivo nel termine fissato dal G.E. con gli effetti estintivi di cui all'art.630 c.p.c.. Hanno richiesto, pertanto, dichiararsi l'estinzione ex art.630 c.p.c. della procedura esecutiva immobiliare n.394/201 3 R.G.E. promossa da Banca Nuova S.p.A., oggi
AMCO s.r.l.
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