Trib. Venezia, sentenza 04/12/2024, n. 782

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 04/12/2024, n. 782
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 782
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro n. 771/2023 RG promossa con ricorso da

Parte_1 con avv.to Andrea Zacco

- ricorrente -

contro

Controparte_1 con avv.to Pablo Bottega
- resistente - in punto: differenze retributive (straordinario e indennità di trasferta autista);
decisa ex art 429 c.p.c. all' udienza del 4.12.2024
FATTO
Con ricorso depositato in data 20.4.2023 il ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio nei confronti della sua ex datrice di lavoro con sede legale in Controparte_1
AL di AV (VE), via Dell'Artigianato 14:
a) deducendo di avere lavorato alle dipendenze della stessa in forza di tre distinti contratti di lavoro nei periodi dal 15.07.2016 al 31.03.2017, dal 27.07.2017 al 12.08.2017 e dal 5.09.2017 al
24.07.2020, sempre come autista livello 3° Super del CCNL Trasporto Merci , occupandosi di trasportare merci in tutta Italia con automezzi di proprietà della società datrice di lavoro, eseguendo le direttive impartitegli dal titolare e dalla figlia ;
Parte_2 Parte_3
b) rivendicando in particolare lo svolgimento dell' attività per tutta la durata del rapporto per un numero di ore puntualmente indicate ben superiore a quelle contabilizzate in busta paga, operando, al netto della pausa pranzo di 1 ora e della pausa di guida di 45 minuti, per una media di 13-15 ore al giorno, spesso anche il sabato;

c) così concludendo: “a. accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società corrente il AL di AV (VE), via Dell'Artigianato 14, Controparte_1 P.IV , come operaio livello 3-S e mansioni di autista addetto al trasporto di merci su P.IV_1 gomma, nell'ambito di tre diversi rapporti di lavoro di tipo subordinato, il primo consumatosi dal
15.07.2016 al 31.03.2017, il secondo dal 27.07.2017 al 12.08.2017 e l'ultimo dal 5.09.2017 al
24.07.2020;
b. accertarsi e dichiararsi che il ricorrente, durante i suddetti rapporti contrattuali, si è occupato di condurre il camion a destinazione, di partecipare attivamente alle operazioni di carico e scarico delle merci, di sorvegliare le operazioni di carico/scarico quando queste erano eseguite da altri, di pulire, manutenere e rifornire il mezzo aziendale, lavorando una media di 13-15 ore al giorno;
maturando il diritto, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., ad un corrispettivo a titolo di differenze retributive pari alle ore di lavoro effettivamente svolte ed eccedenti la soglia delle 39 ore settimanali previste dal contratto di assunzione ed a quelle contabilizzate dall'azienda, come indicato nei conteggi dimessi;
il

AL di AV (VE), via Dell'Artigianato 14, P.IV , in persona del legale P.IV_1 rappresentante pro-tempore, a pagare al ricorrente la somma di € 20.871,57 per differenze retributive, od altra e diversa somma che risulterà di giustizia;
In ogni caso: condannarsi le convenute al rimborso delle spese di consulenza tecnica pari ad € 2.179,80 e delle spese legali del presente grado del giudizio, oltre spese generali 15% ed accessori di legge”.

La società convenuta si è costituita eccependo l' insufficiente allegazione dei fatti costitutivi dell'eventuale diritto al pagamento della retribuzione per lavoro straordinario e della trasferta, rilevando come l'attività svolta dal ricorrente dovesse essere qualificata come discontinua ai sensi dell'artt.11 bis del CCNL applicato, nonché per pattuizione scritta intervenuta tra le parti al momento della dell'assunzione ed infine per espresso riconoscimento delle parti sociali ) intervenuto CP_2 con accordo del 15/06/2009, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione offerta e ctu contabile
Sono state depositate note finali autorizzate.
All' esito di odierna discussione in udienza da remoto la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Il ricorso va rigettato.
In base alla stessa prospettazione attorea nell' atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha effettuato i trasporti e lavorato alle dipendenza della convenuta negli orari indicati nei report di spostamento generati dal servizio di geolocalizzazione di Google installato sul proprio cellulare e comunque registrati dalla scheda CQC impiegata nei mezzi aziendali.
Come da punti 10, 11 e 12 a pagina 3 del ricorso:
10: “Gli spostamenti effettuati dal Ricorrente e gli orari di lavoro osservati nell'adempimento delle proprie mansioni di autista risultano tutti tracciati e rilevati documentalmente, in parte per mezzo del sistema di geolocalizzazione di Google installato sul telefono cellulare del suddetto, in parte dalle stampe della scheda CQC impiegata dall'autista sui mezzi aziendali”;

11: Invero, durante i viaggi in camion il signor ha sempre portato con sé il telefono cellulare Parte_1 con utenza 334-3159633 e collegamento internet, che usava per comunicare con il datore di lavoro, e grazie al quale i trasporti eseguiti per conto della ditta risultano tracciati con precisione ed CP_1 indicazione degli orari e degli
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