Trib. Torino, sentenza 10/02/2025, n. 669
TRIB Torino
Sentenza
10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13504/2024 avente a oggetto: impugnazione di deliberazione assembleare promossa da:
RC SE e RC AN, rappresentati e difesi dall'avv. Annamaria DE
SENSI in forza di procura alle liti 22.7.2024
ATTORI
e
CONDOMINIO VIA CHIESA DELLA SALUTE N.56 – TORINO, rappresentato e difeso dall'avv.
Piergiorgio Castagna, in forza di procura alle liti 22.11.2024
CONVENUTO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. in data 3.2.2025
CONCLUSIONI
Per RC SE e RC AN
“Contrariis reiectis,
-In Via Principale annullarsi tutte le delibere approvate nel corso dell'assemblea condominiale del 14.3.2024 per i motivi sopra esposti
-In Via Subordinata, salvo gravame, annullarsi la delibera di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2023 e relativa tabella di riparto per i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese anche per il procedimento di mediazione.”
Per il Condominio sito in Torino, via Chiesa della Salute n. 56:
pagina 1 di 5
“Voglia codesto Ill. Tribunale,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato ogni diritto;
Nel merito:
- ACCERTARE E DICHIARARE la validità ed efficacia giuridica della delibera assembleare del
14.03.2024 e conseguentemente
RESPINGERE le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, assolvere il resistente da ogni domanda.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente Giudizio e del procedimento di mediazione secondo DM 147/2022, oltre spese generali 15%, I.V.A., C.P.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.RC SE e RC AN hanno proposto impugnazione avverso le deliberazioni assunte dall'assemblea del Condominio sito in Torino, via Chiesa della Salute n.
56 (in seguito “Condominio”), in data 14.3.2024, per i seguenti motivi:
• omessa convocazione all'assemblea, posto che gli avvisi di convocazione, anziché essere inviati all' indirizzo di posta elettronica certificata “fam.burcheri.urso@pec.it” - come da specifica richiesta del 18.1.2024 - erano stati spediti all' indirizzo di Via Chiesa della Salute n.32 Torino, mediante posta privata Postamm New S.r.l.s. e ritirati dai ricorrenti solo in data 29.3.2024, così da impedire agli esponenti di partecipare all'assemblea;
• carattere non veritiero del rendiconto 2023 e della relativa tabella di riparto posto che in essi non erano stati riportati i debiti maturati da SA CO IU
NA e PE FA, quest' ultimo dante causa dell'attuale condomino Suraci
Emanuela;
• indicazione nel rendiconto di una polizza assicurativa diversa da quella risultante dalla deliberazione assunta in data 4.4.2011.
Gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale, in via principale, di annullare tutte le deliberazioni assunte dall'assemblea in data 14.3.2024 e, in subordine, di annullare la deliberazione di approvazione del rendiconto 2023.
Il Condominio ha chiesto il rigetto dell'impugnazione eccependo la carenza di interesse ad agire e rilevando
•
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13504/2024 avente a oggetto: impugnazione di deliberazione assembleare promossa da:
RC SE e RC AN, rappresentati e difesi dall'avv. Annamaria DE
SENSI in forza di procura alle liti 22.7.2024
ATTORI
e
CONDOMINIO VIA CHIESA DELLA SALUTE N.56 – TORINO, rappresentato e difeso dall'avv.
Piergiorgio Castagna, in forza di procura alle liti 22.11.2024
CONVENUTO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. in data 3.2.2025
CONCLUSIONI
Per RC SE e RC AN
“Contrariis reiectis,
-In Via Principale annullarsi tutte le delibere approvate nel corso dell'assemblea condominiale del 14.3.2024 per i motivi sopra esposti
-In Via Subordinata, salvo gravame, annullarsi la delibera di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2023 e relativa tabella di riparto per i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese anche per il procedimento di mediazione.”
Per il Condominio sito in Torino, via Chiesa della Salute n. 56:
pagina 1 di 5
“Voglia codesto Ill. Tribunale,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato ogni diritto;
Nel merito:
- ACCERTARE E DICHIARARE la validità ed efficacia giuridica della delibera assembleare del
14.03.2024 e conseguentemente
RESPINGERE le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, assolvere il resistente da ogni domanda.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente Giudizio e del procedimento di mediazione secondo DM 147/2022, oltre spese generali 15%, I.V.A., C.P.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.RC SE e RC AN hanno proposto impugnazione avverso le deliberazioni assunte dall'assemblea del Condominio sito in Torino, via Chiesa della Salute n.
56 (in seguito “Condominio”), in data 14.3.2024, per i seguenti motivi:
• omessa convocazione all'assemblea, posto che gli avvisi di convocazione, anziché essere inviati all' indirizzo di posta elettronica certificata “fam.burcheri.urso@pec.it” - come da specifica richiesta del 18.1.2024 - erano stati spediti all' indirizzo di Via Chiesa della Salute n.32 Torino, mediante posta privata Postamm New S.r.l.s. e ritirati dai ricorrenti solo in data 29.3.2024, così da impedire agli esponenti di partecipare all'assemblea;
• carattere non veritiero del rendiconto 2023 e della relativa tabella di riparto posto che in essi non erano stati riportati i debiti maturati da SA CO IU
NA e PE FA, quest' ultimo dante causa dell'attuale condomino Suraci
Emanuela;
• indicazione nel rendiconto di una polizza assicurativa diversa da quella risultante dalla deliberazione assunta in data 4.4.2011.
Gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale, in via principale, di annullare tutte le deliberazioni assunte dall'assemblea in data 14.3.2024 e, in subordine, di annullare la deliberazione di approvazione del rendiconto 2023.
Il Condominio ha chiesto il rigetto dell'impugnazione eccependo la carenza di interesse ad agire e rilevando
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