Trib. Velletri, sentenza 02/12/2024, n. 2464
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Testo completo
N. R.G. 3465/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3465/2021 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PASQUALONE ANTONELLA;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. ANGELETTI SEBASTIANO;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23 settembre 2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, di dà atto che con sentenza parziale
n.524/2022 pubblicata il 10.3.22 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. e rigettate le prove chieste da parte ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23 settembre 2024.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, deve in primo luogo affrontarsi la questione relativa all'affidamento del figlio , di anni 7. Per_1
L'affidamento ad entrambi i genitori comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore”;
in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con provvedimento motivato. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei
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confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento). Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga