Trib. Padova, sentenza 14/03/2024, n. 614

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 14/03/2024, n. 614
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 614
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 6998 /2023
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai magistrati:
Cinzia Balletti Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 6998/2023 promosso con ricorso congiunto depositato in
data 11/12/2023 da
, con l'avv. Lucchin Stefania, come da Parte_1
mandato in atti;

e
, con l'avv. Codreanu Ana-Maria, come da mandato in atti;
Parte_1

- Ricorrenti -

Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
Per i ricorrenti:


1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i SInori (Coroiu Parte_1

da nubile) e , contratto in Romania, a Broscauti in data 20.8.2006, ed ivi Parte_1
1

registrato con atto di matrimonio n. 9 del 20.8.2006, con ordine al competente Ufficiale di Stato
di procedere alle annotazioni di legge


2. autorizzare le Parti a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove

vorrà;



3. disporre che il figlio sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1

con collocamento e residenza abituale presso la madre, nell'abitazione in cui si è da poco
trasferita in Maserà di Padova in Via San benedetto n.39.


4. Disporre che i tempi di permanenza del figlio presso il padre saranno concordati direttamente

tra loro, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi del
padre, e saranno puntualmente comunicati alla madre in via anticipata.


5. Disporre che il SI. , a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio Pt_1

corrisponderà alla SI.ra l'importo mensile di € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1
mediante bonifico al conto corrente che la SInora indicherà;
somma da Parte_1

rivalutarsi annualmente, con decorrenza dal tredicesimo mese dopo la pubblicazione della
richiedenda sentenza. Prevedere altresì che il SI. sarà altresì obbligato a versare la Pt_1
somma settimanale di € 10,00 per il figlio da corrispondere a tale separato titolo alla madre, la
quale si impegna a consegnare la somma al ragazzo per le sue piccole spese personali.


6. Disporre che le Parti si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese

straordinarie (scolastiche, ludiche, sportive e mediche) necessarie nell'interesse del figlio
, secondo le seguenti modalità concordate. Costituiscono spese straordinarie Persona_1
per le quali non è necessario il preventivo accordo tra i genitori, fermo l'obbligo di previa
documentazione, le seguenti spese: - spese scolastiche: libri scolastici, spese per la dotazione
informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio
differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00) spese per la frequentazione
di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione;
- spese medico-

sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione
di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili
(sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate
presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
- spese

2 di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa
extrascolastica comprensiva di abbigliamento o attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto
annuo di € 400,00;
- altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto

acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico
urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica;
contributi, tassazione anche

relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. Necessitano, invece, del
preventivo accordo di entrambi i coniugi le seguenti tipologie di spese: - spese scolastiche:
iscrizioni e rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di
università pubbliche o private;
corsi di specializzazione e master post universitari, corsi di

recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;

frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la riparazione agli esami di

abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi, acquisto libri, dispense, eventuali
pernottamenti fuori sede);
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di

studio;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica,

disegno, pittura, teatro etc.);
corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;

corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, corsi per l'apprendimento delle
lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il consenso alla
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