Trib. Genova, sentenza 20/11/2024, n. 462

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 20/11/2024, n. 462
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 462
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

R.G. 4937/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. G M Presidente rel.
Dott. ssa V A Giudice
Dott. M G Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._1
LOCALITÀ CASA DI NOÈ 36 16035 RAPALLO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FERRANTINO LARA DOMENICA (C.F. , che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti
e
, C.F. nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._3
GIARDINO 8 16035 RAPALLO ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
OSTIENSI TATIANA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in C.F._4
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.


Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;

Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;

Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SANTA MARGHERITA LIGURE il 29/09/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;

b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione del 28/02/2020 omologato in data 20/06/2020 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;

Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;

Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970
per la pronuncia di divorzio;

Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;

Viste le conclusioni del P.M.

P.Q.M

.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SANTA MARGHERITA LIGURE il 29/09/2012 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1
questioni di ordinaria amministrazione o di gestione quotidiana, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, quindi, assunte dal genitore che in quel momento si troverà con il figlio secondo buon senso, responsabilità e diligenza. Eventuali decisioni di emergenza relative alla salute o alla sicurezza di potranno essere assunte dal genitore con il quale il figlio si trova in quel momento, Per_1
ma dovrà esserne immediatamente informato l'altro genitore. Il minore avrà Per_1
collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, Sig.ra , Parte_1
attualmente in Rapallo (16035- GE), in Via Località case di Noè, 36.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del minore e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti richiesti;
ogni genitore deve attivarsi per la richiesta di copie dei documenti direttamente dalla o per la scuola e per altre strutture mediche;
ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sanitari che si occupano del bambino ed entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza del figlio, recapiti (indirizzo di casa, di lavoro, numero di cellulare ecc da contattare per urgenze e/o esigenze riguardanti ) che i genitori dovranno Per_1
scambiarsi e tenere sempre aggiornati. All'iscrizione scolastica provvederà la Sig.ra Pt_1
dandone informazione al Sig. il quale collaborerà fornendo tempestivamente le Pt_2
proprie firme e/o i propri documenti necessari;

Entrambi i genitori manterranno una comunicazione funzionale con il figlio, collaboreranno tra di loro per la miglior gestione del bambino, sosterranno la relazione dell'altro genitore con il minore, non controllando od interferendo nelle comunicazioni genitore/figlio, evitando di squalificare e/o denigrare l'altro genitore, con impegno
reciproco a tener alto il valore dell'altro genitore.
2) La casa familiare sita in Rapallo (GE-16035), alla Località Giardino, 8, è già stata assegnata al Sig. in sede di separazione personale dei coniugi, unitamente a tutti gli Parte_2
arredi, con contestuale integrale rinuncia in merito da parte della Sig. che, in virtù Parte_1
di pregressi accordi tra le parti, ha già provveduto a trasferire altrove la propria residenza, insieme al figlio , e tali statuizioni vengono confermate con il presente ricorso ed Per_1
in costanza di divorzio;

3) Fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, le parti convengono che il padre,
Sig. , potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di Parte_2
seguito indicati:
- a fine settimana alternati dal Venerdì alle h.18 quando il papà lo preleverà dalla casa
materna, dallo sport o da altro luogo indicato dalla madre, fino alla domenica h.20, quando il padre lo riaccompagnerà alla casa materna;

- nella settimana in cui il bambino trascorrerà il fine settimana con la mamma, il papà avrà
diritto a n. 2 visite infrasettimanali, entrambe con pernottamento, nei giorni del Martedì e del Giovedì, mentre nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre, lo Per_1
stesso avrà diritto a n. 1 visite infrasettimanali con pernottamento nella giornata del
Martedì. In tutti i casi il Sig. preleverà il figlio alle h18.30 presso l'abitazione materna Pt_2
o altro luogo indicato dalla madre e lo riaccompagnerà il giorno successivo direttamente a scuola;

il papà, qualora nella giornata successiva al pernotto infrasettimanale di presso di Per_1
sè, non vi fosse scuola, riaccompagnerà il minore alla casa materna od al luogo indicato
dalla stessa (i.e. centro estivo) al mattino prima di recarsi al lavoro;

- le vacanze Natalizie rispetteranno il regime dell'alternanza di anno in anno, individuandosi i due periodi dall'ultimo giorno di scuola alle h.18, fino al 30 Dicembre h.18, ed il secondo periodo dalle h.18 del 30 Dicembre sino al primo giorno
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