Trib. Bari, sentenza 16/12/2024, n. 5021

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 16/12/2024, n. 5021
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 5021
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12720/2024 R.G., chiamata all'udienza del 16/12/2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. V. Peluso e dall'avv. F. Peluso Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Contumace

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 19/10/2024, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1
convenuto, con la qualifica di docente di Scuola Secondaria di II grado, giusta contratto
a tempo determinato nel corso del seguente A.S. 2023/2024, segnatamente dall'1/9/2023 al 30/6/2024, ha agito in giudizio, formulando le seguenti pretese:
1)previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del
28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrnte ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggionamento la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/24. 2) e conseguentemente condannare il al riconoscimento del Controparte_1
beneficio stesso, cos come previsto e disciplinati dalla normativa in favore dei docenti
a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;

3) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024 condannare il
[...]
a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o Controparte_1 altro equipollente) per l'importo di € 500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.;” con vittoria delle spese di lite.
A sostegno di tale petitum, la ricorrente ha allegato la illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo personale docente di ruolo, in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97);
ha affermato, inoltre, che riconoscere la Carta in questione solo ai docenti assunti di ruolo si pone in 4contrasto con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, affermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità.
Nonostante la regolarità della notifica, il Controparte_1
rimaneva contumace.
All'odierna udienza, la causa, istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione, è stata definita con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va osservato che pacifica risulta la circostanza che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del convenuto quale docente e che il periodo nel corso del CP_1
quale il servizio è stato prestato, in virtù di un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche sia quello indicato in ricorso (cfr. all. n. 1 ricorso).
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Del pari, pacifica appare la circostanza in virtù della quale la docente, in ragione del contratto surrichiamato, abbia svolto attività lavorativa analoga a quella dei propri colleghi di ruolo, dovendo ella disporre delle medesime competenze professionali ed essendo soggetto all'obbligo di formazione professionale continua al pari dei docenti di ruolo, senza, tuttavia, percepire la carta elettronica del docente.
Tanto premesso, giova ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale nella materia de qua.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la Carta elettronica del docente allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che, per espresso disposto normativo, non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile, può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. 23/9/2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28/9/2016: sono stati individuati i beneficiari della carta, identificandoli nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
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In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_1 la quale al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”.
Il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n.
297), all'art. 282
, ha statuito che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica
”.
Ruolo centrale alla formazione dei docenti è assegnato anche dal C.C.N.L. Scuola che, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, prevede che “

1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.



2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)
”;
anche l'art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in

Pag. 4 di 15 quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Da ultimo, va osservato che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
in particolare, al punto 4 della clausola, si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Alla stregua delle disposizioni normative surrichiamate, emerge che la Carta del
Docente rappresenta uno strumento
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