Trib. Livorno, sentenza 08/11/2024, n. 1129
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Testo completo
N. R.G. 533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Marino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 533/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LENZI OBERDAN e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. BATTAGLINI SILVIA e dell'avv.
MASSIMO LL (C.F.: ), con il patrocinio C.F._3 dell'avv. NOCCIOLI CECILIA e dell'avv.
IA AZ RC (C.F.: , con il patrocinio C.F._4 dell'avv. e dell'avv.
RESISTENTI
con OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi
In data 17.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Allegando di aver convissuto more uxorio con dal novembre 2004 CP_2 fino al settembre 2009, riscontrando la nascita del figlio il 25.7.2006 e Per_1 rilevando che dalla fine della relazione il padre non aveva più contribuito al mantenimento del figlio, con conseguente necessità di regolamentazione giudiziaria e previsione, all'esito, di un contributo di mantenimento a carico CP_ del signor per € 200,00 mensili oltre alla rivalutazione Istat e ulteriori obblighi, dando atto dell'inadempimento del padre del ragazzo, studente al liceo artistico, minorenne e senza propri mezzi per mantenersi e della propria
n. r.g. 533/2024
1
impossibilità di provvedere, per esser casalinga e priva di redditi propri, con ricorso ritualmente notificato la signora evocava in causa Parte_1
quale nonna paterna del minore, MASSIMO Controparte_1
LL in qualità di nonno materno del minore e IA AZ
RC, nonna materna del figlio. La ricorrente rassegnava le conclusioni che si riportano: “[…] disposto il contraddittorio e previa fissazione, se del caso, di apposita udienza per l'assunzione delle informazioni che ritiene opportune ai sensi dell'art. 316 bis c.c., disporre nei confronti dei signori AS AB, quale nonno materno del minore e della signora quale Per_1 Controparte_1 nonna paterna, di versare direttamente all'odierna ricorrente: quanto a AS
AB di versare la mensile somma di € 100,00 in favore di ;
quanto Parte_1
a di versare la mensile somma di € 137,60 in favore di Controparte_1
, o la diversa di Giustizia quando saranno conosciuti i rispettivi redditi Parte_1 dei due obbligati. Per entrambi adeguamento Istat sulla somma che sarà versata in favore della ricorrente. Spese e compensi di causa”
Si costituiva in causa la signora chiedendo la Controparte_1 reiezione della domanda della ricorrente, ritenuta infondata in fatto ed in CP_ diritto stante la circostanza del pagamento, da parte del signor dell'assegno di mantenimento in favore del figlio versandolo sulla carta
PostPay Evolution n. 5333 1710 9629 4638 intestata a . La Parte_1 signora concludeva per sentir “[…] in via principale respingere la CP_1 domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga fondata e provata la domanda di parte ricorrente, Voglia disporre l'obbligo di contribuire al mantenimento del nipote
[...]
a carico di AN AR AZ, AB AS e CP_3 Controparte_1
nei limiti di €50,00 mensili ciascuno”.
[...]
Si costituiva in causa anche il signor AS AB, il quale, a sua volta allegando, per un verso, il pagamento del mantenimento da parte del padre del minore e, per altro verso, di trovarsi in condizioni economiche non compatibili con le richieste formulate, chiedeva “[…] il rigetto della domanda avanzata nei di lui confronti in ricorso dalla sig.ra […] In denegata e Parte_1 non creduta ipotesi del mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate Voglia ordinarsi che il contributo oggetto di causa, nella misura ritenuta congrua per ciascuno dei soggetti convenuti, sia previsto e disposto anche a carico della sig.ra
AN AR AZ attese le similari condizioni economiche
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Marino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 533/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LENZI OBERDAN e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. BATTAGLINI SILVIA e dell'avv.
MASSIMO LL (C.F.: ), con il patrocinio C.F._3 dell'avv. NOCCIOLI CECILIA e dell'avv.
IA AZ RC (C.F.: , con il patrocinio C.F._4 dell'avv. e dell'avv.
RESISTENTI
con OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi
In data 17.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Allegando di aver convissuto more uxorio con dal novembre 2004 CP_2 fino al settembre 2009, riscontrando la nascita del figlio il 25.7.2006 e Per_1 rilevando che dalla fine della relazione il padre non aveva più contribuito al mantenimento del figlio, con conseguente necessità di regolamentazione giudiziaria e previsione, all'esito, di un contributo di mantenimento a carico CP_ del signor per € 200,00 mensili oltre alla rivalutazione Istat e ulteriori obblighi, dando atto dell'inadempimento del padre del ragazzo, studente al liceo artistico, minorenne e senza propri mezzi per mantenersi e della propria
n. r.g. 533/2024
1
impossibilità di provvedere, per esser casalinga e priva di redditi propri, con ricorso ritualmente notificato la signora evocava in causa Parte_1
quale nonna paterna del minore, MASSIMO Controparte_1
LL in qualità di nonno materno del minore e IA AZ
RC, nonna materna del figlio. La ricorrente rassegnava le conclusioni che si riportano: “[…] disposto il contraddittorio e previa fissazione, se del caso, di apposita udienza per l'assunzione delle informazioni che ritiene opportune ai sensi dell'art. 316 bis c.c., disporre nei confronti dei signori AS AB, quale nonno materno del minore e della signora quale Per_1 Controparte_1 nonna paterna, di versare direttamente all'odierna ricorrente: quanto a AS
AB di versare la mensile somma di € 100,00 in favore di ;
quanto Parte_1
a di versare la mensile somma di € 137,60 in favore di Controparte_1
, o la diversa di Giustizia quando saranno conosciuti i rispettivi redditi Parte_1 dei due obbligati. Per entrambi adeguamento Istat sulla somma che sarà versata in favore della ricorrente. Spese e compensi di causa”
Si costituiva in causa la signora chiedendo la Controparte_1 reiezione della domanda della ricorrente, ritenuta infondata in fatto ed in CP_ diritto stante la circostanza del pagamento, da parte del signor dell'assegno di mantenimento in favore del figlio versandolo sulla carta
PostPay Evolution n. 5333 1710 9629 4638 intestata a . La Parte_1 signora concludeva per sentir “[…] in via principale respingere la CP_1 domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga fondata e provata la domanda di parte ricorrente, Voglia disporre l'obbligo di contribuire al mantenimento del nipote
[...]
a carico di AN AR AZ, AB AS e CP_3 Controparte_1
nei limiti di €50,00 mensili ciascuno”.
[...]
Si costituiva in causa anche il signor AS AB, il quale, a sua volta allegando, per un verso, il pagamento del mantenimento da parte del padre del minore e, per altro verso, di trovarsi in condizioni economiche non compatibili con le richieste formulate, chiedeva “[…] il rigetto della domanda avanzata nei di lui confronti in ricorso dalla sig.ra […] In denegata e Parte_1 non creduta ipotesi del mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate Voglia ordinarsi che il contributo oggetto di causa, nella misura ritenuta congrua per ciascuno dei soggetti convenuti, sia previsto e disposto anche a carico della sig.ra
AN AR AZ attese le similari condizioni economiche
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