Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 41

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 41
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 41
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 8737/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8737/2022 R.G. promossa da:
CH IA, nato a [...], il [...] (C.F. C[...]), nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA 01029530886) con sede in Ragusa nella Via Mongibello n. 165, elettivamente domiciliato nello studio e presso la sottoscritta Avv. Valentina Di Rosa (C.F. [...]), che lo rappresenta e difende;

− opponente-

contro

:
MC Fograf S.r.l. in liquidazione, (P.I. 04246290870), con sede in S. Gregorio (CT) nella via Magellano n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. LV AN, elettivamente domiciliata in Catania nella via E.A. Pantano n. 93, presso lo studio dell'Avv. Simone Melato, dal quale è rappresentata e difesa;

− opposto- oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2065/2022 (n. 4127/2022 R.G.) CONCLUSIONI Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 1.7.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, SA IA, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2065/2022 (n. 4127/2022 R.G.), emesso dal Tribunale di Catania il 14.05.2022 e notificato a mezzo PEC il 16.5.2022, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore della MC Fograf S.r.l., della somma complessiva di € 5.571,45, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, tanto in forza del credito scaturente da un contratto di fornitura che la Mc Fograf s.r.l. in liquidazione ha effettuato nei confronti di SA IA, emettendo le relative fatture poste alla base del procedimento monitorio (nn. 155/19, 391/19, 612/19, 842/19,
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1053/19, 1888/19, 2038/19, 2228/19, 2321/19, 2398/19, 2697/19, 2897/19, 3150/19, 36/2020,
205/2020, 301/20, 524/20, 558/20 e 772/20). Nell'atto di opposizione, SA IA contestava, in via pregiudiziale, la competenza territoriale del Tribunale adito in sede di procedimento monitorio, ritenendo applicabile il foro generale delle persone fisiche ex art. 18 comma 1 c.p.c. e, dunque, indicando quale autorità giudiziaria competente il Tribunale di Ragusa. Nel merito, rilevava di avere adempiuto l'obbligazione, pagando nelle mani dell'agente della MC Fograf s.r.l., la somma, superiore a quella portata nel d.i. opposto, di Euro 5.650,00.
Costituitasi in data 07 novembre 2022, la società opposta ha contestato in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione in opposizione, rilevando l'infondatezza della eccezione di incompetenza nonché la mancata specifica contestazione della sussistenza del rapporto contrattuale e dell'inadempimento allegati dall'opposta. Contestava la scrittura privata prodotta da controparte a dimostrazione del suo adempimento, trattandosi di atto di formazione unilaterale, non recante alcun riferimento alla controparte o al credito controverso portato dalle fatture a sostegno del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, riteneva non liberatorio il pagamento effettuato al terzo indicato quale agente, in quanto soggetto non legittimato a riceverlo ex art. 1188 c.c., posto che il rapporto di agenzia era stato revocato al tempo del presunto pagamento e che, in ogni caso, il predetto soggetto era privo della facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Parte opposta chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del monitorio e del presente giudizio.
Alla
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