Trib. Terni, sentenza 02/01/2025, n. 8
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Testo completo
N. R.G. 1474/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1474/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Vergari Parte_1
Agnese, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Chiappelli Laura, CP_1 con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/07/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 10/10/2004 in NI (TR), che dall'unione sono nati i figli:
, in NI (TR) il 28/08/2006;
Persona_1
, in NI (TR) il 11/03/2008;
Persona_2
, in NI (TR) il 07/04/2023;
Persona_3
che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta in data 11.9.2024, con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e il marito trasferirà la propria residenza dalla sottoscrizione del ricorso;
lo comunque, potrà lasciare l'abitazione Parte_1 coniugale non appena raggiunto un accordo in tal senso.
Sulla assegnazione della casa familiare
La casa familiare sita in NI Via del Rivo n. 28, unitamente ai beni mobili che la arredano, sia assegnata alla moglie che continuerà ad abitarvi con i figli e che si farà carico degli oneri/spese ordinarie connessi, con conseguente voltura delle utenze a suo nome.
Sull'affidamento della prole minore di età e sulla frequentazione genitori/figli
I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali dichiarano essere loro Per_2 Per_3 preciso intendimento che possano continuare a godere di un costruttivo e gratificante rapporto con entrambe le figure genitoriali e, pertanto, si impegnano a comunicarsi, a scegliere e a confrontarsi su ogni notizia relativa alla loro salute, educazione ed istruzione in un'ottica di reale e fattiva co- genitorialità.
- Tenuto conto degli orari di lavoro del padre dalle ore 8.00, con uscita da casa alle h.
7.00 circa alle
17.00, comunque con rientro in casa sempre intorno alle h. 19.30/20.00 circa ma spesso impegnato anche in trasferte fuori città, le modalità ed i tempi di frequentazione genitori/figli siano stabilite come segue:
-nel corso di ciascuna settimana: i figli vivranno prevalentemente con la madre e, tuttavia, il padre compatibilmente con gli orari di lavoro avrà cura di coadiuvare l'altro genitore nella gestione dei figli medesimi.
- in occasione del week-end: i genitori avranno con sé i figli, a settimane alternate, dal pomeriggio del venerdì (dopo orario di lavoro) fino alla domenica sera dopo il pasto serale. A tal fine,
quantomeno fino a quando il padre non avrà reperito un'abitazione idonea e compatibile quanto al costo con la situazione economica attuale ad accogliere i tre figli, i genitori in accordo stabiliscono che sia il padre a raggiungerli presso l'abitazione già casa familiare occupandosi di tutte le loro