Trib. Lecco, sentenza 08/01/2025, n. 2
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Testo completo
N. 1008/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1008/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. STEFANIA Parte_1 C.F._1
LINGUA
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. STEFANIA LINGUA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“che l'Ill.mo Tribunale di Lecco, preso atto dei documenti depositati, Voglia pronunciare la sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento, che qui si trascrivono:
1. pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, nel mutuo e reciproco rispetto;
[...]
2. assegnare la casa familiare alla madre con ogni arredo e pertinenza, che continuerà ad abitarla con i figli e ;
Per_1 Per_2
3. i figli minori e saranno affidati Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Annone di Brianza (LC) via S. Antonio, 8, ove manterranno la propria residenza anagrafica;
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior
interesse per i figli relative alla salute, all'educazione e all'istruzione, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, impegnandosi a concordare ed attuare la medesima linea educativa mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, quando i figli saranno collocati presso ciascuno di essi;
4. i genitori si impegnano, altresì, a scambiarsi ogni informazione relativa alla cura, alla salute, all'educazione ed all'istruzione dei figli, incluso il rendimento scolastico e a condividere ogni scelta educativa;
5. i figli minori avranno i seguenti tempi di permanenza con i genitori:
a. i figli trascorreranno con il padre, compatibilmente con le esigenze lavorative di quest'ultimo, nonché con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, due fine settimana alternati al mese, dal venerdì all'uscita della scuola, oppure in altro orario confacente al padre prima di cena, fino alla domenica sera, con rientro presso
l'abitazione della madre, entro le ore 19.30, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale con pernotto presso la casa paterna e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1008/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. STEFANIA Parte_1 C.F._1
LINGUA
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. STEFANIA LINGUA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“che l'Ill.mo Tribunale di Lecco, preso atto dei documenti depositati, Voglia pronunciare la sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento, che qui si trascrivono:
1. pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, nel mutuo e reciproco rispetto;
[...]
2. assegnare la casa familiare alla madre con ogni arredo e pertinenza, che continuerà ad abitarla con i figli e ;
Per_1 Per_2
3. i figli minori e saranno affidati Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Annone di Brianza (LC) via S. Antonio, 8, ove manterranno la propria residenza anagrafica;
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior
interesse per i figli relative alla salute, all'educazione e all'istruzione, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, impegnandosi a concordare ed attuare la medesima linea educativa mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, quando i figli saranno collocati presso ciascuno di essi;
4. i genitori si impegnano, altresì, a scambiarsi ogni informazione relativa alla cura, alla salute, all'educazione ed all'istruzione dei figli, incluso il rendimento scolastico e a condividere ogni scelta educativa;
5. i figli minori avranno i seguenti tempi di permanenza con i genitori:
a. i figli trascorreranno con il padre, compatibilmente con le esigenze lavorative di quest'ultimo, nonché con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, due fine settimana alternati al mese, dal venerdì all'uscita della scuola, oppure in altro orario confacente al padre prima di cena, fino alla domenica sera, con rientro presso
l'abitazione della madre, entro le ore 19.30, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale con pernotto presso la casa paterna e
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