Trib. Brindisi, sentenza 16/01/2025, n. 56
TRIB Brindisi
Sentenza
16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16.1.2025, promossa da:
RV IA rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. A.
Iurlaro
Ricorrente
C O N T R O
-INPS, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni resistente
Oggetto: assegno sociale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.11.2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 8.8.2023, domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale che era stata rigettata per “mancata richiesta dell'assegno di mantenimento da parte dell'interessato”.
Esperito senza esito ricorso amministrativo e ritenuta illegittima siffatta determinazione, chiedeva che fosse accertato il diritto alla suddetta prestazione, con condanna dell'INPS al pagamento del dovuto.
Si costituiva tardivamente INPS che contestava l'asserva pretesa, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal ricorrente in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, a norma dell'art. 3 comma 6 l. 335/95 "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti
1 in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a Lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
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