Trib. Gela, sentenza 13/11/2024, n. 256
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Testo completo
N. R.G. 1204/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE – LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, V A, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1204/2022, promossa da
, con gli avv.ti G M B, N Z, Parte_1
G R, W M e F G;
- Ricorrente -
contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con l'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta;
- Convenuto -
*********************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2022, ha adito Parte_2
l'intestato Tribunale per sentir accogliere, nei confronti del Controparte_1
, le seguenti conclusioni: “- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1,
[...]
commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4
e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 o per i diversi
anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla Controparte_1 corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. - In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 condannarsi il al Controparte_1
riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.”.
A fondamento delle formulate domande ha dedotto, in punto di fatto, di aver lavorato alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a tempo stipulati CP_1
fino al termine delle attività didattiche, negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/20211 e 2021/2022, senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”.
Si è costituito il , eccependo la prescrizione quinquennale Controparte_1 dei crediti e, ad ogni modo, l'infondatezza delle domande attoree.
All'esito dell'udienza del 18 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Va preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente.
In relazione al termine di prescrizione e al dies a quo di decorrenza vanno richiamati i principi di recente affermati dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
29961/2023, secondo cui: “4. L'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica
[…]”.
2
Premesso che è incontestato che parte ricorrente tutt'ora inserita nel sistema scolastico in quanto nelle graduatorie provinciali per le supplenze e che, dunque, trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione, si osserva che nessuna prescrizione può essere maturata nel caso di specie dal momento che il primo anno scolastico per cui è richiesta la Carta è quello 2018/2019, con stipula del primo contratto
a tempo determinato il 15 ottobre 2018, data rispetto alla quale la domanda giudiziale non risulta anteriore al quinquennio.
3. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato.
L'art. 1 co. 121 L 107/2015 stabilisce che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Dirimente ai fini del riconoscimento di fondatezza della pretesa è la decisione della Corte di Giustizia dell'UE resa nella causa C-450/21, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo