Trib. Catania, sentenza 06/03/2024, n. 1311
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 06 Marzo 2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5884 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
BR AT, nato a [...], il [...], c.f. [...], residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Catania, via Cibele n. 73, presso lo studio dell'avv. Carmelo Luca Spanò, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
L'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso
l'avvocatura provinciale dell'Istituto e rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Salvati e Pier Luigi Tomaselli, per mandato generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar Roberto Fantini di
Roma.
AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE (già Riscossione Sicilia S.p.A.), Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 24.05.2023, il ricorrente premetteva che aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90028681 30
1
000, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 23.910,67, per somme iscritte a ruolo dall'INPS.
Proponeva, quindi, opposizione avverso la suindicata intimazione di pagamento ed ai sottostanti e seguenti atti:
1) cartella di pagamento n. 293 2011 002265934 5 000 anno d'imposta 2010 di € 1.149,81.
2) avviso di addebito n. 593 2012 00016790 24 000 anno d'imposta 2011 di € 4.634,77.
3) avviso di addebito n. 593 2012 00077672 84 000 anno d'imposta 2012 di € 2.400,00.
4) avviso di addebito n. 593 2013 00013898 91 000 anno d'imposta 2012 di € 1.234,39.
5) avviso di addebito n. 593 2013 00065779 78 000 anno d'imposta 2012 di € 2.445,45.
6) avviso di addebito n. 593 2014 0001025 08 000 anno d'imposta 2013 di € 2.543,80.
7) avviso di addebito n. 593 2016 00013568 82 000 anno d'imposta 2015 di € 2.429,58.
8) avviso di addebito n. 593 2016 00054823 45 000 anno d'imposta 2015 di € 2.378,09.
9) avviso di addebito n. 593 2017 00032924 77 000 anno d'imposta 2016 di € 4.694,78.
Il ricorrente, eccepiva la mancata indicazione dell'Agente della Riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente alla data di formazione dei ruoli;
la dovutezza delle somme, perché già pagate, ma di cui non era più in grado di fornirne la prova;
la prescrizione;
l'erronea indicazione dell'ammontare del contributo in violazione dell'art. 1, comma 3, della L 233/1990, ed il calcolo delle somme aggiuntive poiché non viene specificato a quale contributi si riferiscono, né le modalità di calcolo degli stessi;
la tardiva consegna dei ruoli presupposti agli atti impugnati e la mancanza della sottoscrizione di essi da parte di un soggetto legittimato, anche in forma digitale;
la mancata notifica delle cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito;
la mancata indicazione dell'autorità competente a ricevere un eventuale ricorso, per far valere le proprie ragioni ed i termini previsti per la relativa impugnazione;
la nullità per violazione norme sul visto da apporre al ruolo in quanto non formato nei tempi e modi di legge;
la violazione dell'art. 25, del D. Lgs. n. 46/1999, chiedendo l'annullamento dell'intimazione e degli atti ad essa sottesi ed impugnati.
10) Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l'INPS, il quale relativamente agli atti n. 293 2011
00226593 45 000, n. 593 2012 00016790 24 000, n. 593 2012 00077672 84 000, n. 593 2013 00013898 91
000, n. 593 2013 00065779 78 000 e n. 593 2014 0001025 08 000, rilevava l'applicabilità della Legge
197/2022 e quindi il loro annullamento automatico, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere;
per i restanti atti (avviso di addebito n. 59320160001356882000, n. 59320160005482345000 e n.
59320170003292477000), contestava il ricorso formulando eccezioni sia in rito che nel merito. Eccepiva la tardività dell'opposizione essendo stati regolarmente notificati, come da documentazione allegata, la sua carenza di legittimazione passiva per le attività poste in essere dall''Agente della Riscossione, cui chiedeva
2
ordinarsi la produzione degli atti interruttivi, contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione disposta
a causa della pandemia.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, restava intimata.
Con ordinanza del 13.12.2023, reso all'esito dell'udienza del 06.12.2023, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamata, infine, all'odierna udienza, la causa – documentalmente istruita - sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva trattenuta in decisione e pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va dato atto che nel corso del giudizio sono intervenuti fatti che esimono parzialmente – per come si dirà infra – il giudicante dal pronunciare nel merito dell'oggetto del giudizio.
Il recente intervento normativo (L 29 dicembre 2022 n. 197), prevede all'art. 1, comma 222, che “222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.”
Il Legislatore ha previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il
31.12.2015.
3
Dal tenore della norma (“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”), si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e determina fin da subito – ossia dalla data di entrata in vigore della legge – la inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori;
operazioni queste ultime che richiedono, evidentemente, necessari tempi tecnico-contabili.
Ciò posto, si osserva che la norma richiamata è, pacificamente, applicabile alla fattispecie in esame e nel determinare l'importo “comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all'Agente della Riscossione.
Ciò premesso rientrano nella sfera di applicazione della suindicata normativa le cartelle di pagamento ed avvisi di addebito n. 293 2011 00226593 45 000, n. 593 2012 00016790 24 000, n. 593 2012 00077672 84
000, n. 593 2013 00013898 91 000, n. 593 2013 00065779 78 000 e n. 593 2014 0001025 08 000, poiché i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, non superano per contributi, sanzioni e somme aggiuntive la soglia dei “mille euro”, per come si evince dal dettaglio degli stessi riportato nell'intimazione di pagamento, non essendo stato allegato alcun ruolo aggiornato dalle parti costituite.
Ne discende che i debiti oggetto dei suindicati atti, indicati nell'intimazione di pagamento impugnata, per somme
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 06 Marzo 2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5884 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
BR AT, nato a [...], il [...], c.f. [...], residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Catania, via Cibele n. 73, presso lo studio dell'avv. Carmelo Luca Spanò, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
L'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso
l'avvocatura provinciale dell'Istituto e rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Salvati e Pier Luigi Tomaselli, per mandato generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar Roberto Fantini di
Roma.
AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE (già Riscossione Sicilia S.p.A.), Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 24.05.2023, il ricorrente premetteva che aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90028681 30
1
000, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 23.910,67, per somme iscritte a ruolo dall'INPS.
Proponeva, quindi, opposizione avverso la suindicata intimazione di pagamento ed ai sottostanti e seguenti atti:
1) cartella di pagamento n. 293 2011 002265934 5 000 anno d'imposta 2010 di € 1.149,81.
2) avviso di addebito n. 593 2012 00016790 24 000 anno d'imposta 2011 di € 4.634,77.
3) avviso di addebito n. 593 2012 00077672 84 000 anno d'imposta 2012 di € 2.400,00.
4) avviso di addebito n. 593 2013 00013898 91 000 anno d'imposta 2012 di € 1.234,39.
5) avviso di addebito n. 593 2013 00065779 78 000 anno d'imposta 2012 di € 2.445,45.
6) avviso di addebito n. 593 2014 0001025 08 000 anno d'imposta 2013 di € 2.543,80.
7) avviso di addebito n. 593 2016 00013568 82 000 anno d'imposta 2015 di € 2.429,58.
8) avviso di addebito n. 593 2016 00054823 45 000 anno d'imposta 2015 di € 2.378,09.
9) avviso di addebito n. 593 2017 00032924 77 000 anno d'imposta 2016 di € 4.694,78.
Il ricorrente, eccepiva la mancata indicazione dell'Agente della Riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente alla data di formazione dei ruoli;
la dovutezza delle somme, perché già pagate, ma di cui non era più in grado di fornirne la prova;
la prescrizione;
l'erronea indicazione dell'ammontare del contributo in violazione dell'art. 1, comma 3, della L 233/1990, ed il calcolo delle somme aggiuntive poiché non viene specificato a quale contributi si riferiscono, né le modalità di calcolo degli stessi;
la tardiva consegna dei ruoli presupposti agli atti impugnati e la mancanza della sottoscrizione di essi da parte di un soggetto legittimato, anche in forma digitale;
la mancata notifica delle cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito;
la mancata indicazione dell'autorità competente a ricevere un eventuale ricorso, per far valere le proprie ragioni ed i termini previsti per la relativa impugnazione;
la nullità per violazione norme sul visto da apporre al ruolo in quanto non formato nei tempi e modi di legge;
la violazione dell'art. 25, del D. Lgs. n. 46/1999, chiedendo l'annullamento dell'intimazione e degli atti ad essa sottesi ed impugnati.
10) Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l'INPS, il quale relativamente agli atti n. 293 2011
00226593 45 000, n. 593 2012 00016790 24 000, n. 593 2012 00077672 84 000, n. 593 2013 00013898 91
000, n. 593 2013 00065779 78 000 e n. 593 2014 0001025 08 000, rilevava l'applicabilità della Legge
197/2022 e quindi il loro annullamento automatico, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere;
per i restanti atti (avviso di addebito n. 59320160001356882000, n. 59320160005482345000 e n.
59320170003292477000), contestava il ricorso formulando eccezioni sia in rito che nel merito. Eccepiva la tardività dell'opposizione essendo stati regolarmente notificati, come da documentazione allegata, la sua carenza di legittimazione passiva per le attività poste in essere dall''Agente della Riscossione, cui chiedeva
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ordinarsi la produzione degli atti interruttivi, contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione disposta
a causa della pandemia.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, restava intimata.
Con ordinanza del 13.12.2023, reso all'esito dell'udienza del 06.12.2023, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamata, infine, all'odierna udienza, la causa – documentalmente istruita - sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva trattenuta in decisione e pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va dato atto che nel corso del giudizio sono intervenuti fatti che esimono parzialmente – per come si dirà infra – il giudicante dal pronunciare nel merito dell'oggetto del giudizio.
Il recente intervento normativo (L 29 dicembre 2022 n. 197), prevede all'art. 1, comma 222, che “222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.”
Il Legislatore ha previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il
31.12.2015.
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Dal tenore della norma (“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”), si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e determina fin da subito – ossia dalla data di entrata in vigore della legge – la inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori;
operazioni queste ultime che richiedono, evidentemente, necessari tempi tecnico-contabili.
Ciò posto, si osserva che la norma richiamata è, pacificamente, applicabile alla fattispecie in esame e nel determinare l'importo “comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all'Agente della Riscossione.
Ciò premesso rientrano nella sfera di applicazione della suindicata normativa le cartelle di pagamento ed avvisi di addebito n. 293 2011 00226593 45 000, n. 593 2012 00016790 24 000, n. 593 2012 00077672 84
000, n. 593 2013 00013898 91 000, n. 593 2013 00065779 78 000 e n. 593 2014 0001025 08 000, poiché i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, non superano per contributi, sanzioni e somme aggiuntive la soglia dei “mille euro”, per come si evince dal dettaglio degli stessi riportato nell'intimazione di pagamento, non essendo stato allegato alcun ruolo aggiornato dalle parti costituite.
Ne discende che i debiti oggetto dei suindicati atti, indicati nell'intimazione di pagamento impugnata, per somme
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