Trib. Catania, sentenza 02/12/2024, n. 5808
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott. Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2281/2024 V.G. promossa da:
, n. a GIARRE (CT) il 27/03/1984 (C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappr. e dif. dall'avv. PULVIRENTI
GRAZIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
e da
, n. a RIPOSTO (CT) il 11/02/1978, (C.F.: ), residente Parte_2 C.F._2
in Mascali, via Nunziata Piedimonte n. 40A, rappr. e dif. dall'avv. CASTELLANO MARIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo n atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con ricorso congiunto depositato il 20/05/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a Parte_3 Parte_2
questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Riposto (CT) il 23/04/2003 e dal quale erano nati tre figli, , e Persona_1 Per_2
, nati rispettivamente il 19/03/2000, il 06/01/2004 ed il 18/10/2010. Persona_3
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano
l'accordo di negoziazione assistita e la sentenza sulla modifica dei termini della negoziazione, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 23/10/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo