Trib. Foggia, sentenza 08/04/2024, n. 986

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 08/04/2024, n. 986
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 986
Data del deposito : 8 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 1229/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione monocratica – in persona del giudice dott.ssa Caterina Lazzara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi al n. 1229/2020 R.G.
TRA
Fallimento “MEDUSA RESTAURI SRL” (cod. fisc. 03536950714), in persona dei curatori, con il patrocinio dell'avv. Luca Ercolino e dell'avv. Antonio D'Alessandro;

- attore -
CONTRO
CE PE (cod. fisc. [...]), con il patrocinio dell'avv. Pierangelo
Procaccio e dell'avv. Achille Stanziale;

- convenuto –
OGGETTO: “Revocatoria fallimentare ex art. 65 L.F.”.
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 7/6/2023, qui da intendersi integralmente
richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 17/7/2020, il fallimento Medusa Restauri srl ha convenuto in giudizio
EP ER per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale: 1) dichiarare i pagamenti a titolo di rimborsi in favore di ER EP effettuati in 25 febbraio 2015 di €
15.000,00, in data 30 aprile 2015 di € 20.000,00 ed in data 19 maggio 2015 di € 15.000,00, privi di
1 effetti nei confronti dei creditori ex art. 65 LF, per tutti i motivi di cui alla narrativa;
2) condannare

ER EP alla restituzione in favore del fallimento istante della somma di € 50.879,94 comprensiva di interessi legali dai singoli rimborsi sino al 17.02.2020 (capitale 50.000,00 + interessi
879,94), oltre interessi legali dal 18.02.2020 sino al soddisfo. In via subordinata: 3) revocare ex art
2901 c.c. i pagamenti a titolo di rimborsi in favore di ER EP effettuati in data 25 febbraio
2015 di € 15.000,00, in data 30 aprile 2015 di € 20.000,00 ed in data 19 maggio 2015 di € 15.000,00 per i motivi di cui alla narrativa;
4) condannare ER EP al pagamento in favore del fallimento istante della somma di € 50.879,94 comprensiva di interessi legali dai singoli rimborsi sino al

17.02.2020 (capitale 50.000,00 + interessi 879,94), oltre interessi legali dal 18.02.2020 sino al soddisfo.
In via ulteriormente gradata: 5) revocare ex art 67 comma 2 LF i pagamenti a titolo di rimborsi in favore di ER EP effettuati in data 30 aprile 2015 di € 20.000,00 ed in data 19 maggio 2015 di
€ 15.000,00 per i motivi di cui alla narrativa;
6) condannare ER EP al pagamento in favore del fallimento istante della somma di € 35.000,00 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
Il tutto con vittoria di spese e compensi legali”.

A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto:
- che con decreto del 12/11/2015, la Medusa Restauri srl veniva ammessa al concordato preventivo con
riserva, con pubblicazione della relativa domanda nel registro delle imprese in data 20/10/2015;

- che il Tribunale di Foggia, con decreto del 27/02/2017, rigettava la domanda di omologazione della
proposta di concordato preventivo, avendo ravvisato atti in danno dei creditori e, con sentenza n. 17 del
27/02/2017, dichiarava il fallimento della Medusa Restauri srl;

- che dall'analisi della documentazione contabile della società era emerso che, nell'arco temporale
ricompreso tra febbraio e maggio 2015 (in particolare, nel bimestre aprile-maggio) e, quindi, qualche
mese prima della presentazione della domanda di concordato preventivo, ER EP,
amministratore e socio unico della Medusa Restauri srl, aveva posto in essere atti in danno dei creditori, ovvero pagamenti per complessivi € 100.000,00 a titolo di rimborso finanziamenti in favore del socio finanziatore e legale rappresentante della Medusa Restauri S.r.l., nonché in favore di terzi (nella specie, i
figli del socio/amministratore ER EP: ER LD, ER CA e ER SA);

- che , in particolare, i prestiti effettuati dal socio ER EP in favore della società fallita ed i
relativi rimborsi effettuati dalla società in favore del medesimo socio, nel periodo 2012-2015 (come da
libri giornale anni 2010- 2011-2012-2013-2014-2015-2016, partitari anni 2010-2011-2012-2013-2014-
2015-2016, bilanci di esercizio anno 2011-2012-2013-2014-2015, nonché dalle movimentazioni
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bancarie relative all'anno 2015) corrispondevano rispettivamente all'importo di € 86.089,08 e di €
100.590,00;

- che dovevano ritenersi sussistenti i presupposti per dichiarare l'inefficacia ex art. 65 l. f. delle
restituzioni operate dalla società al convenuto, e precisamente dei rimborsi del 25 febbraio 2015 di €
15.000,00, del 30 aprile 2015 di € 20.000,00 e del 19 maggio 2015 di € 15.000,00, essendo detti prestiti effettuati dal socio postergato ex art. 2467 c.c. e, dunque, sospensivamente condizionato alla scadenza
dell'obbligazione di restituzione, permanente sino al venir meno dello squilibrio economico;

- che lo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, come emerso dall'esame della situazione patrimoniale della società fallita (nel 2012: patrimonio netto € 345.963,00, debiti €
668.940,00;
nel 2013: patrimonio netto € 312.890,00, debiti € 687.318,00;
nel 2014: patrimonio netto €
213.974,00, debiti € 777.018,00;
e nel 2015: patrimonio netto € 157.364,00, debiti € 729.210,00), rappresentava un chiaro indice del fatto che la società versava in una situazione di crisi anche al momento dei rimborsi “avvenuti comunque in tempi non lontani della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese (del 20.10.2015)”, così da ritenere sussistenti i presupposti cui l'art. 2467 c.c. subordina la postergazione del credito per il relativo rimborso;

- che essendosi le condizioni economiche della società aggravate, così permanendo la condizione
sospensiva di esigibilità del credito, i rimborsi dei finanziamenti effettuati dalla società fallita in favore
del socio ER EP dovevano considerarsi pagamenti di debiti non scaduti prima della
dichiarazione di fallimento, rendendo i relativi pagamenti revocabili ex art. 65 l.f.;

- che in ogni caso, sussistevano i presupposti per l'accoglimento, in via subordinata, dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., essendo stati a conoscenza sia il debitore che l'accipiens (ovvero la
medesima persona) del pregiudizio che i pagamenti arrecavano alle ragioni dei creditori sociali;

- che, infine, sussistevano i presupposti per l'accoglimento, in via ulteriormente gradata, dell'azione
revocatoria ex art. 67 comma 2 l.f., essendo stato il convenuto (amministratore nonché socio unico della
debitrice) a conoscenza dello stato di insolvenza della società fallita.
ER EP si è costituito in giudizio, contestando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto. Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per avere la curatela fallimentare esperito ulteriori azioni nei propri confronti quale amministratore della fallita, ovvero
azione di responsabilità, richiedendo le stesse somme per cui è causa. Assumeva, poi: che i pagamenti per cui è causa erano stati eseguiti oltre l'anno previsto dall'art. 2647 comma 1° c.c. onde non operava
l'inefficacia automatica dei rimborsi dei finanziamenti;
che mancava la prova dell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto e della situazione finanziaria della società nella quale
3
sarebbe stato
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