Trib. Cosenza, sentenza 03/01/2025, n. 12
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Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OS, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 57 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, pendente
TRA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Brogno e dall'avv. Daniela Aceti, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 24.6.2024;
- opponente-
E
TORO 1 S.r.l. (C.F./P.IVA 09817160964) rappresentata e difesa dalla Collextion Legal Società tra
Avvocati srl e per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 4.12.2024;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1519/2017 emesso dal Tribunale di OS.
Conclusioni: come rassegnate al verbale di udienza del 23.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'ASP di OS proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1519/17, emesso dal
Tribunale di OS in data 12.11.2017, con cui le veniva ingiunto il pagamento di € 692.701,54, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, in favore della TO1 s.r.l., quale cessionaria dei crediti vantati da TT SPV s.r.l., a sua volta cessionaria di Casa di Cura CO Rosano s.r.l., a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento delle fatture emesse per il corrispettivo per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di accreditamento per gli anni 2011-2014 in favore dell'ASP di OS.
A sostegno dell'opposizione deduceva preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire di TO1
s.r.l. in virtù dell'inefficacia dell'atto di cessione dei crediti in quanto non sarebbe mai stata notificata pagina 1 di 10
la originaria cessione tra Casa di Cura CO Rosano s.r.l. e la TT SPV s.r.l., evidenziando, in ogni caso, l'assenza di consenso dell'Amministrazione ceduta. Nel merito contestava la pretesa creditoria in quanto infondata e, in subordine, per erroneità degli importi ingiunti, anche con riferimento alla fattura n. 25 del 17/12/2015 - non trasmessa all'azienda sanitaria - relativa agli interessi moratori ex D.lgs. 231/02 contabilizzati sulle singole fatture in violazione del termine di decorrenza degli stessi relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies D.lgs. 502/92 – che prevedevano la decorrenza degli interessi dal 90° giorno successivo alla data di presentazione delle fatture -, nonché con riferimento agli importi maturati a titolo di interessi sulle fatture n. 1 del 07/01/2012, n. 4 del
04/02/2012, n. 17 del 10/10/2011 e n. 21/02/09/2014 in quanto relative a cosiddette “prestazioni extrabudget”;
deduceva infine l'illegittimità del provvedimento monitorio nella parte in cui riconosceva al creditore opposto ulteriori interessi sulla fattura emessa a titolo di interessi.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la TO1 s.r.l. che contestava la fondatezza dell'opposizione rilevando la ritualità delle cessioni di credito intervenute tra Casa di Cura CO s.r.l. e TT SPV s.r.l. e tra quest'ultima e TO1 s.r.l. nonché la loro opponibilità all'ASP di OS;
l'inapplicabilità alle aziende sanitarie del SSN della disciplina normativa di cui agli artt. 69 e 70 RD. 2440/1923 e art. 9 L. 20 marzo
1865 n. 2245, nonché di quella prevista dall'art. 117 D.Lg. 163/2006 (abrogato dall'art. 217 del D.Lgs.
50/2016);
la debenza degli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/02 e la corretta decorrenza degli stessi con conseguente nullità delle clausole difformi al D.lgs. 231/02;
l'esecuzione di prestazioni in- budget con riferimento alle fatture contestate le quali erano state protocollate dall'ASP di OS che, peraltro, aveva anche provveduto al pagamento della sorte capitale delle stesse;
l'infondatezza delle avverse deduzioni in ordine agli interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c., riconosciuti nell'ingiunzione di pagamento.
Concludeva per la conseguente reiezione del gravame e la conferma del provvedimento monitorio, previa concessione della sua provvisoria esecuzione.
Espletati gli incombenti di rito, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita mediante CTU contabile e all'udienza del 20.11.2023, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Disposta la rimessione sul ruolo della causa per un'integrazione della c.t.u. contabile, all'udienza del
23.9.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione
pagina 2 di 10
con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della TO1 s.r.l., sollevata dall'AS di OS.
In particolare, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse”
(Cass. nn. 30658/2017, 32788/2019).
Nel caso di specie, la società creditrice opposta ha allegato l'avviso ai sensi dell'art. 4 Legge 130/99 a mezzo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 14/01/2016 (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione), relativo al contratto di cessione sottoscritto in data 18/12/2015 tra la Casa di Cura
CO e la TT PV srl e la successiva comunicazione notificata all'AS di OS in data
26/01/2016 (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione), nonché il successivo avviso ai sensi dell'art. 4 Legge 130/99 a mezzo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 35 del 23/03/2017 relativo al contratto di cessione sottoscritto in data 17/03/2017 tra la TT PV srl e la TO 1 srl e la comunicazione notificata all'AS in data 22/03/2017 (cfr. doc. nn. 1 e 2 allegati al fascicolo monitorio).
In particolare, la G.U. n. 6 del 14/01/2016 dà atto della cessione sottoscritta ai sensi della Legge 130/99 tra la Casa di Cura CO e la TT PV srl in data 18/12/2015 e contiene la specificazione del credito ceduto: “In relazione al cedente CO Rosano: (viii) il credito rappresenta gli interessi per ritardato pagamento maturati in relazione a prestazioni sanitarie erogate nel periodo tra il 2011 e il
2014;
(ix) il credito deriva da prestazioni sanitarie rese dal Cedente, per conto della AS OS in regime di accreditamento provvisorio o definitivo e sulla base di un contratto sottoscritto tra il cedente
e l'AS OS;
(x) il credito è rappresentato da fattura emessa nel mese di dicembre 2015;
(xi) la relativa fattura è indicata nella lista riportata nell'Allegato A al contratto di cessione a rogito del
Notaio Sabrina Marino in data 18 dicembre 2015 (Rep. 359, Racc. 288)”.
La successiva G.U. n. 35 del 23/03/2017, poi, dà atto che la TO 1 srl e la TT PV srl hanno sottoscritto un contratto di cessione ex Legge 130/99 in data 17/03/2017 e che i crediti sottesi sono originati, tra gli altri, dalla struttura Casa di Cura CO Rosano srl nei confronti della AS OS
e risultano dalla pubblicazione in GU del 14/01/2016 n. 6.
pagina 3 di 10
Inoltre, la comunicazione notificata all'AS di OS in data 26/01/2016 contiene, in allegato,
l'elenco delle fatture relative agli interessi moratori calcolati per il ritardato pagamento delle fatture emesse per le prestazioni sanitarie (cfr. fattura n. 25 del 17.12.2015), nonché l'elenco delle fatture rappresentative degli importi in linea capitale sui quali sono maturati gli interessi moratori.
Ciò posto, premesso che la mancata accettazione/rifiuto della cessione, ai sensi dell'art. 70 R.D. n.
2440 del 1923 che richiama l'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, non costituisce motivo di nullità, ma, eventualmente, di inefficacia della cessione
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OS, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 57 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, pendente
TRA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Brogno e dall'avv. Daniela Aceti, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 24.6.2024;
- opponente-
E
TORO 1 S.r.l. (C.F./P.IVA 09817160964) rappresentata e difesa dalla Collextion Legal Società tra
Avvocati srl e per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 4.12.2024;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1519/2017 emesso dal Tribunale di OS.
Conclusioni: come rassegnate al verbale di udienza del 23.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'ASP di OS proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1519/17, emesso dal
Tribunale di OS in data 12.11.2017, con cui le veniva ingiunto il pagamento di € 692.701,54, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, in favore della TO1 s.r.l., quale cessionaria dei crediti vantati da TT SPV s.r.l., a sua volta cessionaria di Casa di Cura CO Rosano s.r.l., a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento delle fatture emesse per il corrispettivo per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di accreditamento per gli anni 2011-2014 in favore dell'ASP di OS.
A sostegno dell'opposizione deduceva preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire di TO1
s.r.l. in virtù dell'inefficacia dell'atto di cessione dei crediti in quanto non sarebbe mai stata notificata pagina 1 di 10
la originaria cessione tra Casa di Cura CO Rosano s.r.l. e la TT SPV s.r.l., evidenziando, in ogni caso, l'assenza di consenso dell'Amministrazione ceduta. Nel merito contestava la pretesa creditoria in quanto infondata e, in subordine, per erroneità degli importi ingiunti, anche con riferimento alla fattura n. 25 del 17/12/2015 - non trasmessa all'azienda sanitaria - relativa agli interessi moratori ex D.lgs. 231/02 contabilizzati sulle singole fatture in violazione del termine di decorrenza degli stessi relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies D.lgs. 502/92 – che prevedevano la decorrenza degli interessi dal 90° giorno successivo alla data di presentazione delle fatture -, nonché con riferimento agli importi maturati a titolo di interessi sulle fatture n. 1 del 07/01/2012, n. 4 del
04/02/2012, n. 17 del 10/10/2011 e n. 21/02/09/2014 in quanto relative a cosiddette “prestazioni extrabudget”;
deduceva infine l'illegittimità del provvedimento monitorio nella parte in cui riconosceva al creditore opposto ulteriori interessi sulla fattura emessa a titolo di interessi.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la TO1 s.r.l. che contestava la fondatezza dell'opposizione rilevando la ritualità delle cessioni di credito intervenute tra Casa di Cura CO s.r.l. e TT SPV s.r.l. e tra quest'ultima e TO1 s.r.l. nonché la loro opponibilità all'ASP di OS;
l'inapplicabilità alle aziende sanitarie del SSN della disciplina normativa di cui agli artt. 69 e 70 RD. 2440/1923 e art. 9 L. 20 marzo
1865 n. 2245, nonché di quella prevista dall'art. 117 D.Lg. 163/2006 (abrogato dall'art. 217 del D.Lgs.
50/2016);
la debenza degli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/02 e la corretta decorrenza degli stessi con conseguente nullità delle clausole difformi al D.lgs. 231/02;
l'esecuzione di prestazioni in- budget con riferimento alle fatture contestate le quali erano state protocollate dall'ASP di OS che, peraltro, aveva anche provveduto al pagamento della sorte capitale delle stesse;
l'infondatezza delle avverse deduzioni in ordine agli interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c., riconosciuti nell'ingiunzione di pagamento.
Concludeva per la conseguente reiezione del gravame e la conferma del provvedimento monitorio, previa concessione della sua provvisoria esecuzione.
Espletati gli incombenti di rito, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita mediante CTU contabile e all'udienza del 20.11.2023, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Disposta la rimessione sul ruolo della causa per un'integrazione della c.t.u. contabile, all'udienza del
23.9.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione
pagina 2 di 10
con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della TO1 s.r.l., sollevata dall'AS di OS.
In particolare, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse”
(Cass. nn. 30658/2017, 32788/2019).
Nel caso di specie, la società creditrice opposta ha allegato l'avviso ai sensi dell'art. 4 Legge 130/99 a mezzo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 14/01/2016 (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione), relativo al contratto di cessione sottoscritto in data 18/12/2015 tra la Casa di Cura
CO e la TT PV srl e la successiva comunicazione notificata all'AS di OS in data
26/01/2016 (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione), nonché il successivo avviso ai sensi dell'art. 4 Legge 130/99 a mezzo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 35 del 23/03/2017 relativo al contratto di cessione sottoscritto in data 17/03/2017 tra la TT PV srl e la TO 1 srl e la comunicazione notificata all'AS in data 22/03/2017 (cfr. doc. nn. 1 e 2 allegati al fascicolo monitorio).
In particolare, la G.U. n. 6 del 14/01/2016 dà atto della cessione sottoscritta ai sensi della Legge 130/99 tra la Casa di Cura CO e la TT PV srl in data 18/12/2015 e contiene la specificazione del credito ceduto: “In relazione al cedente CO Rosano: (viii) il credito rappresenta gli interessi per ritardato pagamento maturati in relazione a prestazioni sanitarie erogate nel periodo tra il 2011 e il
2014;
(ix) il credito deriva da prestazioni sanitarie rese dal Cedente, per conto della AS OS in regime di accreditamento provvisorio o definitivo e sulla base di un contratto sottoscritto tra il cedente
e l'AS OS;
(x) il credito è rappresentato da fattura emessa nel mese di dicembre 2015;
(xi) la relativa fattura è indicata nella lista riportata nell'Allegato A al contratto di cessione a rogito del
Notaio Sabrina Marino in data 18 dicembre 2015 (Rep. 359, Racc. 288)”.
La successiva G.U. n. 35 del 23/03/2017, poi, dà atto che la TO 1 srl e la TT PV srl hanno sottoscritto un contratto di cessione ex Legge 130/99 in data 17/03/2017 e che i crediti sottesi sono originati, tra gli altri, dalla struttura Casa di Cura CO Rosano srl nei confronti della AS OS
e risultano dalla pubblicazione in GU del 14/01/2016 n. 6.
pagina 3 di 10
Inoltre, la comunicazione notificata all'AS di OS in data 26/01/2016 contiene, in allegato,
l'elenco delle fatture relative agli interessi moratori calcolati per il ritardato pagamento delle fatture emesse per le prestazioni sanitarie (cfr. fattura n. 25 del 17.12.2015), nonché l'elenco delle fatture rappresentative degli importi in linea capitale sui quali sono maturati gli interessi moratori.
Ciò posto, premesso che la mancata accettazione/rifiuto della cessione, ai sensi dell'art. 70 R.D. n.
2440 del 1923 che richiama l'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, non costituisce motivo di nullità, ma, eventualmente, di inefficacia della cessione
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