Trib. Napoli, sentenza 16/10/2024, n. 4525

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 16/10/2024, n. 4525
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 4525
Data del deposito : 16 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott.
Marco Cirillo, all'udienza del 16 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2559/2020 R.G.
TRA
US CI,
elettivamente domiciliato in Caserta, alla via Ferrarecce n. 55/A, presso lo studio dell'avv. Angelo Maietta, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
PROVINCIA DI CASERTA,
rappresentata e difesa come in atti
- resistente–
NONCHÉ
REGIONE CAMPANIA,
rappresentata e difesa come in atti
- Altra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/02/2020 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio la Provincia di Caserta e la Regione Campania chiedendo “a) accertata e dichiarata l'illegittimità degli atti di costrittività organizzativa (mobbing e/o straining) posti in essere dalle convenute nel corso del rapporto di lavoro, accertata comunque
l'avvenuta lesione all'integrità psicofisica, morale ed esistenziale del ricorrente a causa ed in dipendenza della nocività dell'ambiente di lavoro, condanni la REGIONE
CAMPANIA, in persona del legale rapp.te pro tempore (C.F. 80011990639) sedente alla via Santa Lucia n° 81 di Napoli (NA) e la PROVINCIA DI CASERTA, in persona del legale rapp.te pro tempore (C.F. 80004770618), sedente al Corso Trieste n° 133 di
Caserta (CE) in solido tra loro o ciascuna per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni prodottisi, qui descrittivamente intesi quale lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (pregiudizio alla salute o biologico), quale sofferenza e turbamento dello stato d'animo oltre che come lesione alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità della persona
(pregiudizio morale), nonché quale pregiudizio agli assetti relazionali cha hanno indotto il soggetto a scelte di vita diverse ed ad una diversa realizzazione della sua personalità nel mondo esterno sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare o dell'ambiente di lavoro (pregiudizio esistenziale), danni da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU medico legale e previa applicazione delle tabelle del
Tribunale di Milano, con adeguata personalizzazione del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. b) accertata e dichiarata l'illegittimità del demansionamento / dequalificazione professionale posto in essere dalle convenute, anche previo annullamento, sospensione e/o comunque disapplicazione delle schede di valutazione del ricorrente per gli anni dal 2015 al 2018, dichiarata l'illegittimità della mancata assegnazione al ricorrente della fascia retributiva D5 e per l'effetto dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della posizione economica D5 ed alla relativa gratificazione economica a far data dal 01/06/2018 in poi, condanni la REGIONE
CAMPANIA, in persona del legale rapp.te pro tempore (C.F. 80011990639) sedente alla via Santa Lucia n° 81 di Napoli (NA) e la PROVINCIA DI CASERTA, in persona del legale rapp.te pro tempore (C.F. 80004770618), sedente al Corso Trieste n° 133 di
Caserta (CE) in solido tra loro o ciascuna per il proprio titolo, al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di danno patrimoniale ed al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente per la lesione all'immagine professionale,
Pag. 2 di 22 il tutto nell'importo da determinarsi in corso di causa e/o in separato giudizio, importo da definirsi anche previa valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. In subordine, in caso di mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento della posizione economica D5, voglia condannare le stesse, in solido e/o per il proprio titolo, al risarcimento del danno patrimoniale prodottosi, danno da commisurarsi al valore economico della fascia retributiva D5 in uno al risarcimento del danno da “perdita di chance” per il detrimento professionale e/o mancato sviluppo di carriera, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente per la lesione all'immagine professionale, il tutto nell'importo da determinarsi in corso di causa e/o in separato giudizio, importo da definirsi anche previa valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. c) accertata e dichiarata l'illegittimità delle sanzioni disciplinari comminate con nota
621608 del 03/10/2018 e con nota 217660 del 03/04/2019, dichiaratane la nullità o dispostone l'annullamento e/o la disapplicazione, condanni la REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te pro tempore (C.F. 80011990639) sedente alla via Santa
Lucia n° 81 di Napoli (NA), al pagamento della retribuzione giornaliera per le sei giornate di illegittima sospensione della retribuzione, con quantificazione da operarsi in corso di causa e/o in separato giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
d) considerate le attività svolte dal ricorrente per le giornate del 3 e 4 marzo
2018, anche previo accertamento dell'illegittimità della mancata concessione dei riposi compensativi, condanni la PROVINCIA DI CASERTA, in persona del legale rapp.te pro tempore (C.F. 80004770618), sedente al Corso Trieste n° 133 di Caserta (CE), al pagamento della retribuzione giornaliera per le due giornate di impegno in consultazioni elettorali, con quantificazione da operarsi in corso di causa e/o in separato giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
e) considerata la valutazione effettuata dalla Regione Campania in sede di valutazione della performance per l'anno 2018, dichiaratane l'illegittimità e previa disapplicazione o annullamento dell'atto, dichiarata l'illegittimità della mancata assegnazione al ricorrente del premio per la performance per gli anni 2018 – 2019, condanni la REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te pro tempore (C.F.
Pag. 3 di 22 80011990639) sedente alla via Santa Lucia n° 81 di Napoli (NA), al pagamento al pagamento delle differenze retributive maturate per tale titolo nell'importo da determinarsi in corso di causa e/o in separato giudizio, importo da definirsi anche previa valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
f) ordini alla convenuta REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te pro tempore (C.F. 80011990639) sedente alla via Santa Lucia n°
81 di Napoli (NA), la cessazione di comportamenti illegittimi e vessatori a danno del ricorrente e/o comunque emettere i provvedimenti ritenuti idonei a salvaguardia dell'integrità psicofisica e morale, della professionalità e del diritto all'immagine del ricorrente”.
Nello specifico, parte ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto dal Ministero del Lavoro nel novembre 1995 e di essere transitato alle dipendenze della Provincia di Caserta nel 1999;

- di aver subito nel corso degli anni di lavoro una condotta mobbizzante con conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale;

- di essere stato inoltre destinatario di sanzioni disciplinari illegittime, una volta transitato alle dipendenze della Regione Campania.
Ritualmente citate in giudizio, la Provincia di Caserta e la Regione Campania si sono costituite ed hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.
All'esito dell'attività istruttoria ammessa, la causa è stata rinviata per la discussione.
In sede di discussione orale, quindi le parti hanno insistito sulle proprie posizioni.
All'esito della camera di consiglio, quindi, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
Parte ricorrente ha proposto un ricorso variamente articolato, riferibile a domande distinte, pur se derivanti dall'unica fonte individuata nel rapporto di lavoro.
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Per tale ragione, quindi, risulta necessario analizzare separatamente le singole domande proposte.
A) Sull'impugnativa delle sanzioni disciplinari.
Parte ricorrente ha proposto un'impugnativa delle sanzioni disciplinari comminate dalla Regione Campania in data 03/10/18 ed in data 03/04/19. A fronte del fatto che le censure avanzate dal ricorrente sono le stesse con riferimento ad entrambe le sanzioni disciplinari, e che i comportamenti contestati sono quasi sovrapponibili, è possibile analizzare contestualmente le due sanzioni.
Parte ricorrente lamenta l'infondatezza nel merito delle sanzioni ricevute, oltre alla violazione dei principi di specificità ed immutabilità della contestazione e alla tardività della sanzione.
Le doglianze sono infondate.
Partendo quindi dall'aspetto formale, deve rilevarsi che risulta rispettata la tempistica delineata dalla legge.
Il procedimento disciplinare per le pubbliche amministrazioni è disciplinato dal
d. lgs. 165/2001, così come applicabile ratione temporis. Tale normativa, in particolare, ha in prima battuta operato una diversa attribuzione delle competenze nella gestione del procedimento disciplinare a seconda che si tratti di infrazioni di minore gravità, in relazione alle quali è prevista la sanzione del rimprovero verbale, che sono attribuite al responsabile della struttura presso cui lavora il dipendente, ed infrazioni di maggiore gravità, in relazione alle quali sono previste sanzioni superiori al rimprovero verbale, che sono attribuite ad un apposito ufficio per i procedimenti disciplinari che deve essere individuato da ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione.
Dopo aver effettuato questa generale ripartizione delle competenze, poi, il legislatore ha anche previsto una scansione temporale del procedimento disciplinare, in particolare prevedendo due termini perentori – relativi alla contestazione disciplinare ed
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al provvedimento disciplinare finale – ed altri termini ordinatori (non determinanti la decadenza dal potere disciplinare).
Quanto ai termini perentori, poi, un'ulteriore specificazione è necessaria
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