Trib. Torino, sentenza 20/11/2024, n. 5865

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 20/11/2024, n. 5865
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 5865
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

R.G. N. 5855/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 5855/2024 promossa da:
LI EM VR nata in [...] il [...], LO BE VR, nato in [...] il
9.04.1955, LB GE nata in Argentina il [...], in [...] e quale genitore, legale rappresentante, anche in nome e per conto del figlio minore: IM AB nato in [...] il
23.05.2017;
TO UG GE nato in [...] il [...], GU MO VR nato in
Argentina il 10.01.1994, AN LU VR nata in [...] il [...], nonchè MA OR
VR nata in [...] il [...], tutti con il patrocinio dell'avvocato Eduardo Dromi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, Via Antonio Gramsci n. 7
Ricorrenti Contro
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i signori LI EM VR, LO BE VR, LB GE in proprio e quale genitore, legale rappresentante, anche in nome e per conto del figlio minore IM AB;
TO GO GE, GU MO VR, AN LU
VR e MA OR VR, convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo di accertare e dichiarare, il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto discendenti di
MA ES RI YM, cittadina italiana, nata a [...] il [...] ed emigrata in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadina argentina. Il Ministero dell'interno non si costituiva in giudizio il Giudice, verificata la regolarità delle notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 13.11.2024;
allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio con visto del 30.4.2024 nulla opponendo all'accoglimento del ricorso. I ricorrenti deducono che la signora MA ES RI YM, nata il [...] a
Salbertrand (TO), emigrava successivamente in Argentina dove contraeva matrimonio, in data
22.04.1892, con il sig. RI LE, cittadino italiano, e dove, dalla predetta unione nasceva
TI LI IL LE il 25.02.1899;

- TI LI IL LE contraeva matrimonio in Argentina, in data 3.03.1923, con il sig. ED IT UG, cittadino argentino, e dall'unione nasceva, in Argentina, EM IN UG il 22.06.1927;

- EM IN UG contraeva matrimonio, in Argentina, in data 20.09.1951, con il sig.
MO RI VR e dall'unione nascevano, in Argentina, LI EM VR il 10.10.1952 e
LO BE VR il 9.04.1955;

- LI EM VR contraeva matrimonio, in Argentina, in data 18.01.1982, con il sig. UG ED GE e dall'unione nascevano, in Argentina, LB GE il 27.09.1984 e TO UG GE il 5.09.1990;

- dall'unione more uxorio tra LB GE ed il sig. FA ZE AB, nasceva, in
Argentina, IM AB il 23.05.2017;

- LO BE VR contraeva matrimonio, in Argentina, in data 17.02.1989, con la sig.ra DA LU OD e dall'unione nascevano, in Argentina, MA OR VR il 6.01.1990, GU MO VR il 10.01.1994 ed AN LU VR il 3.09.1997.
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, i ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale. Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo
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