Trib. Larino, sentenza 26/11/2024, n. 546
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Testo completo
N. R.G. 226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Giuliana Bartolomei Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 226/2023 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelica Parte_1 C.F._1
Maria D'Apote e/o dall'Avv. Gianluca Troilo e con questi elettivamente domiciliata in Termoli (CB), alla Via Argentina, 55
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresento e difeso dall'Avv. Nicola Controparte_1 C.F._2
Molino, presso il cui studio in Vasto (CH), al C.so Mazzini 116/b, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.06.2024 il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine, questi ha emesso parere favorevole in data 16.09.2024. pagina 1 di 8 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.02.2023, – premesso: di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario il 22.04.2006 in Montenero di Bisaccia (CB) con CP_1
trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Montenero di Bisaccia al N. 3,
[...]
Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2006;
che dalla loro unione è nata la figlia (17 anni);
che questo Tribunale con Sentenza n. 265/2019 pubblicata il 10/07/2019 ha Per_1
pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che successivamente, con Decreto n. 983/2022 del
10/11/2022 si è proceduto alla modifica delle statuizioni assunte in sede di separazione;
che le parti non si sono più riconciliati -, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “A) Confermare l'affidamento condiviso della minore
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la sig.ra Persona_2
, con la quale continuerà a coabitare, così come statuito nel decreto n. 983/2022 Parte_1 reso all'esito del giudizio ex art. 710 c. p. c.;
B) Confermare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale sita in Termoli (CB), alla Via Udine, 85, e delle relative pertinenze, alla sig.ra
[...]
, così come statuito nel decreto n. 983/2022;
C) Confermare le statuizioni contenute nel Parte_1 decreto n. 983/2022, relativamente al diritto di visita del sig. , da esercitarsi nelle modalità CP_1
ivi previste, nei riguardi della figlia minore ;
D) Modificare le statuizioni previste in ordine al Per_1 contributo di mantenimento che il sig. dovrà corrispondere, alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore , fissandolo nella somma di € 300,00 mensili, rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, oltre al
50% delle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e mediche, necessarie alla minore
;
E) Porre a carico del sig. , in revoca di quanto statuito nel decreto n. 983/2022, un Per_1 CP_1 assegno divorzile dell'importo di € 200,00, in favore della sig.ra , rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese;
F) Confermare quanto statuito dal decreto n. 983/ 2022 relativamente alla presa in carico, da parte dei Servizi sociali del Comune di Termoli, volto a fornire misure a sostegno della genitorialità e all'eliminazione delle cause ostative del rapporto tra il sig. e la figlia. G) Con vittoria di CP_1 spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge”.
Si è costituito in giudizio , chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, come statuito dal Tribunale di Persona_2
Larino con il Decreto n.983/2022 del 10.11.2022;
Confermare la collocazione principale della minore
presso la madre con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, come Persona_2
pagina 2 di 8 statuito dal Tribunale di Larino con il Decreto n.983/2022 del 10.11.2022;
Confermare le disposizioni sulla disciplina del rapporto padre/figlia secondo il programma di frequentazione previsto dal
Tribunale di Larino con il Decreto n.983/2022 del 10.11.2022;
Confermare l'obbligo del Sig. di versare a , a titolo di concorso nel mantenimento della Controparte_1 Parte_1 figlia minore , la somma mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, come Per_1
statuito dal Tribunale di Larino con il Decreto n.983/2022 del 10.11.2022;
Rigettare la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla Sig.ra Rigettare ogni altra istanza e/o Parte_1
domanda comunque avanzata dalla ricorrente;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di competenze e spese del giudizio, oltre accessori come per legge”.
All'udienza del 31.05.2023, il Presidente ha formulato una proposta conciliativa, che prevedeva la trasformazione del giudizio divorzile da contenzioso in congiunto e riconoscimento, da parte del
, della somma di € 275,00 mensili per il mantenimento della figlia, rivalutabili annualmente CP_1
secondo gli indici Istat, con conferma, per il resto, dei provvedimenti in vigore.
La proposta veniva accettata dal resistente e rifiutata dalla ricorrente.
A scioglimento della riserva assunta nella stessa udienza, con ordinanza del 01.06.2023 il Presidente ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, confermando integralmente le statuizioni contenute nel decreto n. 983/2022 del 10.11.2022, e ha rinviato la causa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Giuliana Bartolomei Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 226/2023 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelica Parte_1 C.F._1
Maria D'Apote e/o dall'Avv. Gianluca Troilo e con questi elettivamente domiciliata in Termoli (CB), alla Via Argentina, 55
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresento e difeso dall'Avv. Nicola Controparte_1 C.F._2
Molino, presso il cui studio in Vasto (CH), al C.so Mazzini 116/b, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.06.2024 il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine, questi ha emesso parere favorevole in data 16.09.2024. pagina 1 di 8 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.02.2023, – premesso: di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario il 22.04.2006 in Montenero di Bisaccia (CB) con CP_1
trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Montenero di Bisaccia al N. 3,
[...]
Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2006;
che dalla loro unione è nata la figlia (17 anni);
che questo Tribunale con Sentenza n. 265/2019 pubblicata il 10/07/2019 ha Per_1
pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che successivamente, con Decreto n. 983/2022 del
10/11/2022 si è proceduto alla modifica delle statuizioni assunte in sede di separazione;
che le parti non si sono più riconciliati -, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “A) Confermare l'affidamento condiviso della minore
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la sig.ra Persona_2
, con la quale continuerà a coabitare, così come statuito nel decreto n. 983/2022 Parte_1 reso all'esito del giudizio ex art. 710 c. p. c.;
B) Confermare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale sita in Termoli (CB), alla Via Udine, 85, e delle relative pertinenze, alla sig.ra
[...]
, così come statuito nel decreto n. 983/2022;
C) Confermare le statuizioni contenute nel Parte_1 decreto n. 983/2022, relativamente al diritto di visita del sig. , da esercitarsi nelle modalità CP_1
ivi previste, nei riguardi della figlia minore ;
D) Modificare le statuizioni previste in ordine al Per_1 contributo di mantenimento che il sig. dovrà corrispondere, alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore , fissandolo nella somma di € 300,00 mensili, rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, oltre al
50% delle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e mediche, necessarie alla minore
;
E) Porre a carico del sig. , in revoca di quanto statuito nel decreto n. 983/2022, un Per_1 CP_1 assegno divorzile dell'importo di € 200,00, in favore della sig.ra , rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese;
F) Confermare quanto statuito dal decreto n. 983/ 2022 relativamente alla presa in carico, da parte dei Servizi sociali del Comune di Termoli, volto a fornire misure a sostegno della genitorialità e all'eliminazione delle cause ostative del rapporto tra il sig. e la figlia. G) Con vittoria di CP_1 spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge”.
Si è costituito in giudizio , chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, come statuito dal Tribunale di Persona_2
Larino con il Decreto n.983/2022 del 10.11.2022;
Confermare la collocazione principale della minore
presso la madre con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, come Persona_2
pagina 2 di 8 statuito dal Tribunale di Larino con il Decreto n.983/2022 del 10.11.2022;
Confermare le disposizioni sulla disciplina del rapporto padre/figlia secondo il programma di frequentazione previsto dal
Tribunale di Larino con il Decreto n.983/2022 del 10.11.2022;
Confermare l'obbligo del Sig. di versare a , a titolo di concorso nel mantenimento della Controparte_1 Parte_1 figlia minore , la somma mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, come Per_1
statuito dal Tribunale di Larino con il Decreto n.983/2022 del 10.11.2022;
Rigettare la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla Sig.ra Rigettare ogni altra istanza e/o Parte_1
domanda comunque avanzata dalla ricorrente;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di competenze e spese del giudizio, oltre accessori come per legge”.
All'udienza del 31.05.2023, il Presidente ha formulato una proposta conciliativa, che prevedeva la trasformazione del giudizio divorzile da contenzioso in congiunto e riconoscimento, da parte del
, della somma di € 275,00 mensili per il mantenimento della figlia, rivalutabili annualmente CP_1
secondo gli indici Istat, con conferma, per il resto, dei provvedimenti in vigore.
La proposta veniva accettata dal resistente e rifiutata dalla ricorrente.
A scioglimento della riserva assunta nella stessa udienza, con ordinanza del 01.06.2023 il Presidente ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, confermando integralmente le statuizioni contenute nel decreto n. 983/2022 del 10.11.2022, e ha rinviato la causa
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