Trib. Monza, sentenza 14/02/2025, n. 208
TRIB Monza
Sentenza
14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1259/2023 (riunita con le cause r.g. n. 857/2024, n. 861/2024, n. 865/2024 e
n. 1134/2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1259/2023 (riunita con le cause r.g. n. 857/2024, n.
861/2024, n. 865/2024 e n. 1134/2024) promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. Parte_5 C.F._5
tutti con il patrocinio degli Avv. Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri e Fabio Ganci, con domicilio telematico Email_1 Email_2
Email_3 Email_4
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa CP_2
e dalla dott.ssa (per le cause r.g. n. 865/2024 e n. Persona_1 Persona_2
1134/2024), dal dott. , dal dott. e dalla dott.ssa Persona_3 Persona_4 [...]
(per la cause r.g. n. 1259/2023, n. 857/2024 e n. 861/2024), funzionari in Persona_5
servizio presso l' di Monza, con domicilio telematico pec Controparte_3
Email_5
Pagina 1 di 11
CONVENUTO
Oggetto: carta elettronica del docente
Svolgimento del processo
Con separati ricorsi introduttivi del giudizio , Parte_1 Parte_2
, e hanno adito il Tribunale di Monza in Parte_3 Parte_4 Parte_5
funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il loro diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata quali docenti assunti a tempo determinato come supplenti su organico di fatto o di diritto negli anni scolastici compresi tra il 2017/2018 e il 2023/2024; i ricorrenti hanno pertanto chiesto il riconoscimento del loro diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in loro favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente. In particolare, i ricorrenti - dopo aver dato atto di essere ancora inseriti nell'ambito del comparto scuola - hanno richiesto l'accredito sulla carta del docente in ragione di € 500,00 annui per i seguenti anni scolastici:
- per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e Parte_1
2022/2023;
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_2
- per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; Parte_3
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_4
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Parte_5
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, hanno evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, hanno richiamato al giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio nelle cause separate, il convenuto ha CP_1 contestato le domande attoree e ne ha chiesto in via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore dei ricorrenti dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
Pagina 2 di 11
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti dei ricorrenti deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento all'istanza presentata per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
(dai ricorrenti e ha eccepito che l'assegnazione in favore dei Parte_2 Pt_4 Pt_5
docenti non di ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del
D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Istruite le cause anche con l'acquisizione di documentazione, disposta la trattazione scritta della controversie, e rilevato in udienza, all'esito della camera di consiglio, che le cause - riunite con provvedimento d'ufficio - vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dai ricorrenti a fondamento delle loro domande, risultano mature per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
In via preliminare deve disporsi la riunione delle cause r.g. n. 857/2024, 861/2024,
865/2024 e 1134/2024 con la causa r.g. n. 1259/2023, in ragione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i giudizi, della circostanza che i ricorrenti sono difesi dal medesimo collegio difensivo e che i fatti che essi adducono a fondamento della propria pretesa sono sostanzialmente analoghi, fatta eccezione per la sola individuazione delle scuole presso le quali hanno prestato servizio, delle materie oggetto di insegnamento e per gli anni scolastici in relazione ai quali è formulata la domanda. E infatti, a tal proposito, l'art. 151, comma 1, disp. att. c.p.c., prevede che “la riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui
Pagina 3 di 11 risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. […]”
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni
n. 1134/2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1259/2023 (riunita con le cause r.g. n. 857/2024, n.
861/2024, n. 865/2024 e n. 1134/2024) promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. Parte_5 C.F._5
tutti con il patrocinio degli Avv. Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri e Fabio Ganci, con domicilio telematico Email_1 Email_2
Email_3 Email_4
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa CP_2
e dalla dott.ssa (per le cause r.g. n. 865/2024 e n. Persona_1 Persona_2
1134/2024), dal dott. , dal dott. e dalla dott.ssa Persona_3 Persona_4 [...]
(per la cause r.g. n. 1259/2023, n. 857/2024 e n. 861/2024), funzionari in Persona_5
servizio presso l' di Monza, con domicilio telematico pec Controparte_3
Email_5
Pagina 1 di 11
CONVENUTO
Oggetto: carta elettronica del docente
Svolgimento del processo
Con separati ricorsi introduttivi del giudizio , Parte_1 Parte_2
, e hanno adito il Tribunale di Monza in Parte_3 Parte_4 Parte_5
funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il loro diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata quali docenti assunti a tempo determinato come supplenti su organico di fatto o di diritto negli anni scolastici compresi tra il 2017/2018 e il 2023/2024; i ricorrenti hanno pertanto chiesto il riconoscimento del loro diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in loro favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente. In particolare, i ricorrenti - dopo aver dato atto di essere ancora inseriti nell'ambito del comparto scuola - hanno richiesto l'accredito sulla carta del docente in ragione di € 500,00 annui per i seguenti anni scolastici:
- per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e Parte_1
2022/2023;
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_2
- per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; Parte_3
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_4
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Parte_5
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, hanno evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, hanno richiamato al giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio nelle cause separate, il convenuto ha CP_1 contestato le domande attoree e ne ha chiesto in via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore dei ricorrenti dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
Pagina 2 di 11
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti dei ricorrenti deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento all'istanza presentata per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
(dai ricorrenti e ha eccepito che l'assegnazione in favore dei Parte_2 Pt_4 Pt_5
docenti non di ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del
D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Istruite le cause anche con l'acquisizione di documentazione, disposta la trattazione scritta della controversie, e rilevato in udienza, all'esito della camera di consiglio, che le cause - riunite con provvedimento d'ufficio - vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dai ricorrenti a fondamento delle loro domande, risultano mature per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
In via preliminare deve disporsi la riunione delle cause r.g. n. 857/2024, 861/2024,
865/2024 e 1134/2024 con la causa r.g. n. 1259/2023, in ragione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i giudizi, della circostanza che i ricorrenti sono difesi dal medesimo collegio difensivo e che i fatti che essi adducono a fondamento della propria pretesa sono sostanzialmente analoghi, fatta eccezione per la sola individuazione delle scuole presso le quali hanno prestato servizio, delle materie oggetto di insegnamento e per gli anni scolastici in relazione ai quali è formulata la domanda. E infatti, a tal proposito, l'art. 151, comma 1, disp. att. c.p.c., prevede che “la riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui
Pagina 3 di 11 risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. […]”
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni
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