Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/03/2024, n. 333
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, Sezione Specializzata per le controversie agrarie, composto dai sigg.ri Magistrati:
SE Campagna Presidente
Francesca R. Plutino Giudice
Elena Manuela Aurora Luppino Giudice rel.
P. agr. SE Germanò Esperto
P. agr. Francesco Melasi Esperto
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3291 generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, decisa alla pubblica udienza del 12.02.2024, vertente
TRA
AR RI ON (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria, VIA TREVISO ALTA, N. 39, presso lo studio dell'avv. BARILLA
SALVATORE, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
FRANCONERI FRANCESCA, per procura in calce al ricorso ricorrenti
e
SE NT ON (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Carrera Seconda, n. 43, presso lo studio dell'avv. TAMIRO
ALESSANDRO, dal quale è rappresentato e difeso unitamente congiuntamente e disgiuntamente all'avv. PAGLIAZZO SILVIA per procura in calce alla comparsa di costituzione;
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resistente
OGGETTO: Affitto coattivo ex art. 49 legge n. 203/1982 ed equo canone.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 21/10/2022 e notificato in data 13.12.2022, ON
AR RI evocava in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale ON SE
NT al fine di sentirlo ivi condannare al pagamento delle seguenti somme: “>> ex art.
49 legge 203/82 per gli immobili individuati con le particelle nn. 109– 111 – 233 - 146 – 147 di complessivi Ha. 11.23.38 sui quali insiste l'IE AG (pervenuti alla ricorrente ed al germano per successione ereditaria (cfr. doc. 1, 2 e 3) individuati al foglio di mappa 62 del Comune di San Lorenzo, >> nonché l'equo indennizzo sotto forma di equo canone ex art. 1 e segg. L.203/82 per i terreni comuni ed indivisi - sui quali sempre insiste l'azienda agricola in questione - individuati al foglio di mappa 62 del
Comune di San Lorenzo con le particelle 148 - 149 - 168 di Ha. 06.55.15 (loro pervenuti per donazioni nell'anno 1970 con atti per Notaio Miritello – cfr. doc. 18) così di seguito specificati per ogni singola annata agraria: >>Annata agraria 2016/2017 = euro 85.000,00 così specificata: -- euro 55.000,00 a titolo di equo indennizzo, per affitto forzoso e detenzione senza titolo dei terreni di cui alle particelle 109 - 111 - 233 -
146 - 147 per complessivi Ha. 11.23.38 delle strutture serricole nonchè dei beni strumentali, mobili, mobili registrati ed immobili, al servizio dell'azienda agricola pervenuta per successione dal de cuius CO AC della quota pari ½, -- nonchè euro 30.000, per i terreni di cui alle particelle 148 - 149 - 168 per complessivi
Ha. 06.55.15 in comproprietà per donazione e per la quota pari ad ½ sempre a titolo di equo indennizzo.
>> Annata agraria 2017/2018 = euro 85.000,00 così specificata: -- euro 55.000,00 per affitto forzoso e detenzione senza titolo dei terreni e delle strutture serricole nonchè dei beni strumentali, mobili ed immobili, al servizio dell'azienda agricola pervenuta per successione dal de cuius CO AC per Ha. 11.23.38, -- nonchè euro 30.000,00 per i terreni in comproprietà ricevuti per donazione per Ha. 06.55.15. >> Annata agraria 2018 /2019 = euro 85.000,00 così specificata: -- euro 55.000,00 per affitto forzoso e detenzione senza titolo dei terreni e delle strutture serricole nonchè dei beni strumentali, mobili ed immobili, al servizio dell'azienda agricola pervenuta per successione dal de cuius CO AC per Ha 11.23.38, -- nonché euro
30.000,00 per i terreni in comproprietà ricevuti per donazione per Ha. 06.55.15. >> Annata agraria
pagina 2 di 17 2019/2020 = euro 85.000,00 così specificata: -- euro 55.000,00 per affitto forzoso e detenzione senza titolo dei terreni e delle strutture serricole nonchè dei beni strumentali, mobili ed immobili, al servizio dell'azienda agricola pervenuta per successione dal de cuius CO AC per Ha. 11.23.38, -- nonché euro 30.000,00 per i terreni in comproprietà ricevuti per donazione per Ha. 06.55.15. >> Annata Agraria 2020/2021 = euro 85.000,00 così specificata: -- euro 55.000,00 - essendo iniziata ed in corso - per affitto forzoso e detenzione senza titolo dei terreni e delle strutture serricole nonchè dei beni strumentali, mobili ed immobili, al servizio dell'azienda agricola pervenuta per successione dal de cuius CO AC per Ha. 11.23.38, -- nonchè euro 30.000,00 per i terreni in comproprietà ricevuti per donazione per Ha 06.55.15. >> Annata
Agraria 2021/2022 = euro 55.000,00 così specificata: -- euro 25.000,00 - essendo iniziata ed in corso - per affitto forzoso e detenzione senza titolo dei terreni e delle strutture serricole nonchè dei beni strumentali, mobili ed immobili, al servizio dell'azienda agricola pervenuta per successione dal de cuius CO AC per Ha. 11.23.38, da cui vanno detratti Ha.
5.95.00 costituenti l'estensione della p.lla 109 del foglio di mappa 62 abbandonata dal CO il 30.03.2021 - come in premessa specificato - e quindi residua la detenzione e coltivazione di Ha. 5.28.38, -- nonchè euro 30.000,00 per i terreni in comproprietà ricevuti per donazione per Ha. 06.55.15. Voglia pertanto l'adito Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Specializzata
Agraria condannare il sig. CO SE NI a corrispondere alla sig.ra CO IA AR la somma complessiva di €. 480.000,00 (diconsi quattrocentoottantamilaeuro) oltre al risarcimento dei danni ex art. 1591 c.c., da determinarsi ex lege o, in subordine, in via equitativa per il mancato rilascio della quota- parte dei fondi di proprietà della predetta sig.ra CO IA AR a decorrere, come già esposto in premessa, dal giorno 11/11/2017 sino alla data di effettivo rilascio, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze (annate agrarie) fino al soddisfo, stabilendo altresì il canone dovuto alla ricorrente anche per le annate agrarie successive qualora il sig. CO SE NI intenda proseguire la coltivazione dei fondi comuni ed indivisi”.
In subordine, chiedeva che il Tribunale determinasse le somme dovute ed, in ultimo, chiedeva la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
In particolare, esponeva di essere comproprietaria, unitamente al fratello CO SE
NI - in parte per comunione ordinaria discendente dalla donazione effettuata in loro favore dalla madre EA US ON e dalla zia EA IN ed in parte
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per comunione ereditaria discendente dalla successione da EA IN, CO
AC e EA US ON – di una serie di immobili facenti parte dell'azienda agricola del defunto padre, da quest'ultimo gestita sino alla morte, avvenuta in data 18.06.2003.
Al fine di dare continuità all'azienda agricola, la ricorrente e la madre, in data 30.06.2003, avevano stipulato con CO SE NI un contratto di comodato senza termine di scadenza, avendo egli rifiutato di concludere un contratto di affitto.
Avevano, altresì, acconsentito a che lo stesso proseguisse ad occuparsi dell'azienda del padre, che dall'1.07.2003 aveva assunto la nuova denominazione di “IE AG AC
CO di CO SE NI”.
Tale accordo era rimasto valido sino all'annata agraria 2007/2008, dopodichè il CO aveva iniziato a lamentare cali reddituali ed esposizioni debitorie bancarie che lo avevano costretto a ricorrere alla sottoscrizione di cambiali agrarie con privilegio sui terreni ricevuti in comodato gratuito nonché all'aiuto economico della madre con prestiti per oltre € 200.000,00 negli anni
2010/2011.
A causa del decesso di AC CO durante l'annata agraria 2002/2003 il figlio SE
NI CO era subentrato nella titolarità dell'azienda agricola del padre a decorrere dall'1.03.2004. La sorella CO IA AR aveva continuato a prestare la sua attività lavorativa nell'azienda fino all'agosto 2005, quando il rapporto tra i germani si era deteriorato.
In data 21.12.2013 era deceduta anche la madre dei due fratelli e quindi il contratto di comodato era proseguito solo tra loro due finchè la ricorrente non aveva comunicato al fratello la cessazione del contratto a decorrere dall'annata agraria 2016-2017 con lettera raccomandata del 03.11.2015, pervenuta il 09.11.2015. Il fratello aveva risposto chiedendo la prosecuzione del rapporto fino all'11.11.2017, impegnandosi a riconsegnarle tutti i beni immobili in quella data, cosa poi non avvenuta tanto che egli ancora occupava i beni mobili e immobili in comproprietà sempre rifiutandosi di stipulare un regolare contratto di locazione.
Le parti avevano tentato di accordarsi sulla divisione dei beni in comunione ma non ci erano riusciti, dopodichè con lettera dell'1.09.2020 la ricorrente aveva chiesto al fratello di pagarle i canoni di affitto forzoso ex art. 49 legge 203/82 per gli immobili individuati con le particelle
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nn. 109 - 111 - 233 - 146 - 147 di complessivi Ha 11.23.38 individuati al foglio di mappa 62 del
Comune di San Lorenzo e l'equo indennizzo sottoforma di equo canone ex art. 1 e segg.
L.203/82 per i terreni comuni ed indivisi - sui quali sempre insisteva l'azienda agricola in questione - individuati al foglio di mappa 62 del Comune di San Lorenzo con le particelle 148
- 149 - 168 di Ha 06.55.15, così ripartiti: 1) Annata agraria 2016/2017 = euro 85.000,00 così specificata:
-- euro 55.000,00 a titolo di equo indennizzo, per affitto forzoso e detenzione senza titolo dei terreni di cui alle particelle 109 - 111 233 - 146 - 147 per complessivi Ha 11.23.38 delle strutture serricole nonchè dei beni strumentali, mobili, mobili registrati ed immobili, al servizio dell'azienda agricola pervenuta per successione dal de cuius CO AC della quota pari
½,
-- nonchè euro 30.000, per i terreni di cui alle particelle 148 – 149 - 168 per complessivi Ha
06.55.15 in comproprietà per donazione e per la quota pari ad ½ sempre a titolo di equo indennizzo.
2) Annata agraria 2017/2018 = euro 85.000,00 così specificata: -- euro 55.000,00 per affitto forzoso e detenzione senza titolo dei terreni e delle strutture serricole nonchè dei beni
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