Trib. Ivrea, sentenza 06/02/2024, n. 159
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Testo completo
N. R.G. 2087/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. A S PRESIDENTE Dott. R MTRO GIUDICE Dott. A A B GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2087/2023 R.G./F avente per oggetto scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente da:
, Parte_1
, nata il 11.07.1973, a Chivasso (TO, residente a Rondissone (TO), Via C.F._1 Carp : licenza media inferiore;professione: operaia tessile, e
, Parte_2 974, residente in Rondissone (TO), Via Carpi n. 2\A, C.F.
titolo di studio: licenza media inferiore;professione: operaio carrellista;C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti , dagli avv.ti U P, e M S, entrambi del Foro di Ivrea ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stesso in Strambino (TO), piazza Repubblica, 16/A, Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi: “ V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto 13/12/2023” Collegio delli 31.1.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note depositate in PCT con le condizioni ivi contenute come da ricorso introduttivo del seguente letterale tenore: : “(…) Voglia Il Tribunale di Ivrea emettere sentenza di scioglimento del matrimonio civile in data 21.09.1996 presso il Comune di Mazzè (TO), con atto registrato presso il competente Ufficio di Stato Civile avente Anno 1996
– parte I, Serie A n. 4, ove veniva optato il regime della comunione legale dei beni ex art. 159 e 177 c.c., ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, il tutto alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
2) entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti per cui gli stessi escludono la corresponsione di qualsiasi forma di contributo per il loro mantenimento;
3) le parti dichiarano che le condizioni di cui ai punti precedenti definiscono ogni loro rapporto patrimoniale e nulla più sarà dovuto reciprocamente a nessun titolo o ragione;
4) la casa coniugale sita in Rondissone (TO), Via Carpi n. 2\A, di proprietà comune tra i coniugi, censita quale foglio 7 particella n. 360 sub. 28, oggetto di rogito a firma del Notaio del 02.08.2006 avente Rep n. Persona_1 84072, nonché l'autorimessa annessa al predetto, censita al catast particella n. 360 sub. 16, acquistata a mezzo di rogito a firma del Notaio in data 09.12.2009 ed avente Persona_2
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rep n. 17.736, alloggio ove la moglie risiede con il figlio maggiorenne con tutti gli arredi e mobilia Persona_3 viene assegnata in uso alla sig.ra avendo i definitivamente ed Parte_1 Parte_2 ininterrottamente lasciato il tetto coniu .
5) Le parti si impegnano sin da ora a prestare reciproco consenso alla vendita dell'immobile sito in Rondissone (TO), Via Carpi n. 2\A, e del relativo garage (autorimessa), così come descritto ed identificato nella condizione n. 5) del presente atto, obbligandosi ed impegnandosi, sino ad allora, a concorrere in maniera paritaria al pagamento delle rate del mutuo di mutuo fondiario (surroga) stipulato in data 22.07.2008 sul predetto immobile (esclusa l'autorimessa), a firma del Notaio del 22.07.2008 con ed avente Rep. N. 91843, con scadenza Persona_1 Controparte_1 nell'anno 2031.
6) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Mazzè affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del DPR n. 396\2000. Le spese del presente giudizio sono integralmente poste a carico di entrambe le parti” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di scioglimento del matrimonio civile appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Invero, le Parti contrassero matrimonio civile in data 21.09.1996 presso il Comune di Mazzè (TO), con atto registrato presso il competente Ufficio di Stato Civile avente Anno 1996 – parte I, Serie A n.