Trib. Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 13
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12870/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: accertamento nullità contrattuale/risarcimento danni, vertente
TRA
ME Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Prato presso lo studio dell'avv. Federica Bini che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio Michele Santoro allegato all'atto di citazione;
ATTORE
E
RO automobili Due s.r.l. (già TU s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. AN Fontana e Nicola Alberti, con domicilio eletto in Firenze presso lo studio dell'avv. Marco Masieri come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: in via istruttoria, di ammettere tutte le prove dirette e le prove contrarie avanzate e rigettate, ivi compresa la controprova del teste Ranieri, e respingere le istanze di prova svolte dalla convenuta;
nel merito: in tesi accertare la nullità dei contratti di locazione finanziaria per le ragioni dedotte ed i conseguenti pagamenti senza causa effettuati da ME Banca spa in favore della
RO Automobili Due srl, e condannare quest'ultima alla restituzione dell'importo ricevuto pari ad
€ 65.711,64, o di quello maggiore o minore di giustizia, oltre interessi al tasso moratorio ex art. 1284 IV c. c.c.;
in ipotesi accertare l'inadempimento contrattuale da parte di RO Automobili Due srl, e per l'effetto condannarla a corrispondere in favore di ME Banca spa l'importo di € 65.711,64 o, in subordine, l'importo di € 66.653,31, o quello maggiore o minore di giustizia, oltre interessi al tasso moratorio ex art. 1284 IV c. c.c.;
in ulteriore ipotesi, accertato l'inadempimento contrattuale da parte di RO Automobili Due srl, condannarla al risarcimento del danno in favore dell'attrice e, per l'effetto, al pagamento dell'importo di € 65.711,64 o, in subordine, dell'importo di
€ 66.653,31, o di quello maggiore o minore di giustizia, oltre interessi al tasso moratorio;
in ipotesi
1
subordinata, di accertare l'indebito arricchimento di RO Automobili Due srl, che ha percepito gli importi pagati dalla Banca, e per l'effetto condannarla a restituire a ME Banca spa l'importo di € 65.711,64, o quello maggiore o minore di giustizia, oltre interessi al tasso moratorio.
Parte convenuta: in via principale dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o rigettare le domande attoree, anche in accoglimento dell'eccezione di cui all'art. 1227 comma 2 c.c.. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga sussistere una responsabilità della convenuta nella causazione dei danni oggetto di causa, accertare e dichiarare il concorso colposo di parte attrice e, per l'effetto, diminuire il risarcimento secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite ex art. 91 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ME banca s.p.a. ha citato in giudizio RO automobili Due s.r.l. affermando: - di avere stipulato una convenzione in data 24-11-2011 che disciplinava i finanziamenti e contratti di locazione finanziaria che la TU avesse inteso procurare ai propri clienti per l'acquisto delle autovetture commercializzate;
- che ai sensi dell'art.
3.2. della convenzione era posto a carico della concessionaria l'obbligo di controllare l'identità del cliente, titolare del finanziamento;
- che in data 20-3-2017 su richiesta di IU ET, legale rappresentante di A.T.S. RR s.r.l., la TU aveva venduto due autoveicoli, procurando a
ME la conclusione di due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto l'autovettura
Toyota targata FH039YX (contratto n. 47876) e Toyota targata FH040YX (contratto n. 47880), veicoli regolarmente acquistati da ME e consegnati dalla TU al legale rappresentante di A.T.S. RR;
- che il primo contratto prevedeva il pagamento di n. 50 canoni mensili, mentre il secondo ne prevedeva n. 47, ma TS RR aveva provveduto solo al pagamento dei primi quattro canoni, fino a quelli in scadenza in data 3-8-2017;
- che prima di procedere alla risoluzione dei contratti, ME aveva fatto effettuare delle ricerche alla Delta credit Veneto dalle quali era emerso che il ET, presunto legale rappresentante di TS RR, non era in realtà il soggetto che aveva stipulato i contratti;
successivamente il Comune di Trieste aveva rappresentato che la carta d'identità del ET esibita a TU era contraffatta, per cui ME aveva risolto tutti i contratti, richiedendo inutilmente la restituzione dei veicoli;
che era stato avviato il procedimento penale RGNR 1736/2018, per il quale il PM aveva richiesto l'archiviazione dato che gli autori del reato erano rimasti ignoti, mentre i veicoli erano stati poi rivenuti in Spagna.
Sulla scorta di ciò deduceva la nullità dei contratti di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c., essendo stato il contratto stipulato per effetto diretto di un reato e dunque in contrasto con una norma imperativa, sia ai sensi del secondo comma per mancanza di uno degli elementi essenziali ossia l'accordo, chiedendo la condanna di RO alla restituzione dell'intero importo di euro 80.300,00. In ogni caso, stante il grave inadempimento agli obblighi assunti con la convenzione del 24-11-11 (punti 3.2, 3.8.1. e 3.8.3.) chiedeva di condannarla a corrispondere in suo favore l'importo di euro 80.300,00 o in subordine quello di euro 66.653,31.
Infine evidenziava l'esistenza, in ogni caso, quanto meno di un ingiustificato arricchimento di RO, chiedendone per l'effetto la condanna alla restituzione dell'importo percepito.
2
Si costituiva in giudizio RO automobili Due s.r.l. affermando di avere in realtà ottemperato a tutti
i propri obblighi: in ossequio a quanto previsto dall'art.
3.2. della convenzione era stata effettuata l'identificazione del legale rappresentante di TS RR mediante la richiesta di esibizione della carta d'identità e del codice fiscale. Oltretutto, la modulistica era stata compilata e fatta firmare al
ET alla presenza del responsabile di zona di ME e successivamente trasmessa a quest'ultima per un ulteriore controllo. Inoltre, ottenuto il benestare di ME, RO aveva espletato le pratiche di immatricolazione e intestazione dei veicoli a ME, e li aveva consegnati al ET. In tale occasione RO aveva provveduto altresì a consegnare al responsabile di zona di ME gli originali di tutta la documentazione raccolta.
Evidenziava di aver ricevuto da TS il pagamento di un anticipo di complessivi euro 14.587,76 per entrambi i contratti, mentre la restante parte era stata corrisposta a RO da ME, che quindi aveva versato non il prezzo fatturato di euro 80.300,00 ma la minor somma di euro
65.711,64.
Ciò premesso deduceva in primo luogo l'infondatezza della domanda di nullità ai sensi dell'art.
1418 comma 1 c.c., essendo i contratti non nulli, ma al più annullabili ex art. 1439 c.c., domanda tuttavia che ove proposta sarebbe stata inammissibile per carenza di interesse di ME e per difetto di legittimazione passiva in capo a RO;
nonché l'infondatezza della domanda di nullità ex art. 1418 comma 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12870/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: accertamento nullità contrattuale/risarcimento danni, vertente
TRA
ME Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Prato presso lo studio dell'avv. Federica Bini che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio Michele Santoro allegato all'atto di citazione;
ATTORE
E
RO automobili Due s.r.l. (già TU s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. AN Fontana e Nicola Alberti, con domicilio eletto in Firenze presso lo studio dell'avv. Marco Masieri come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: in via istruttoria, di ammettere tutte le prove dirette e le prove contrarie avanzate e rigettate, ivi compresa la controprova del teste Ranieri, e respingere le istanze di prova svolte dalla convenuta;
nel merito: in tesi accertare la nullità dei contratti di locazione finanziaria per le ragioni dedotte ed i conseguenti pagamenti senza causa effettuati da ME Banca spa in favore della
RO Automobili Due srl, e condannare quest'ultima alla restituzione dell'importo ricevuto pari ad
€ 65.711,64, o di quello maggiore o minore di giustizia, oltre interessi al tasso moratorio ex art. 1284 IV c. c.c.;
in ipotesi accertare l'inadempimento contrattuale da parte di RO Automobili Due srl, e per l'effetto condannarla a corrispondere in favore di ME Banca spa l'importo di € 65.711,64 o, in subordine, l'importo di € 66.653,31, o quello maggiore o minore di giustizia, oltre interessi al tasso moratorio ex art. 1284 IV c. c.c.;
in ulteriore ipotesi, accertato l'inadempimento contrattuale da parte di RO Automobili Due srl, condannarla al risarcimento del danno in favore dell'attrice e, per l'effetto, al pagamento dell'importo di € 65.711,64 o, in subordine, dell'importo di
€ 66.653,31, o di quello maggiore o minore di giustizia, oltre interessi al tasso moratorio;
in ipotesi
1
subordinata, di accertare l'indebito arricchimento di RO Automobili Due srl, che ha percepito gli importi pagati dalla Banca, e per l'effetto condannarla a restituire a ME Banca spa l'importo di € 65.711,64, o quello maggiore o minore di giustizia, oltre interessi al tasso moratorio.
Parte convenuta: in via principale dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o rigettare le domande attoree, anche in accoglimento dell'eccezione di cui all'art. 1227 comma 2 c.c.. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga sussistere una responsabilità della convenuta nella causazione dei danni oggetto di causa, accertare e dichiarare il concorso colposo di parte attrice e, per l'effetto, diminuire il risarcimento secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite ex art. 91 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ME banca s.p.a. ha citato in giudizio RO automobili Due s.r.l. affermando: - di avere stipulato una convenzione in data 24-11-2011 che disciplinava i finanziamenti e contratti di locazione finanziaria che la TU avesse inteso procurare ai propri clienti per l'acquisto delle autovetture commercializzate;
- che ai sensi dell'art.
3.2. della convenzione era posto a carico della concessionaria l'obbligo di controllare l'identità del cliente, titolare del finanziamento;
- che in data 20-3-2017 su richiesta di IU ET, legale rappresentante di A.T.S. RR s.r.l., la TU aveva venduto due autoveicoli, procurando a
ME la conclusione di due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto l'autovettura
Toyota targata FH039YX (contratto n. 47876) e Toyota targata FH040YX (contratto n. 47880), veicoli regolarmente acquistati da ME e consegnati dalla TU al legale rappresentante di A.T.S. RR;
- che il primo contratto prevedeva il pagamento di n. 50 canoni mensili, mentre il secondo ne prevedeva n. 47, ma TS RR aveva provveduto solo al pagamento dei primi quattro canoni, fino a quelli in scadenza in data 3-8-2017;
- che prima di procedere alla risoluzione dei contratti, ME aveva fatto effettuare delle ricerche alla Delta credit Veneto dalle quali era emerso che il ET, presunto legale rappresentante di TS RR, non era in realtà il soggetto che aveva stipulato i contratti;
successivamente il Comune di Trieste aveva rappresentato che la carta d'identità del ET esibita a TU era contraffatta, per cui ME aveva risolto tutti i contratti, richiedendo inutilmente la restituzione dei veicoli;
che era stato avviato il procedimento penale RGNR 1736/2018, per il quale il PM aveva richiesto l'archiviazione dato che gli autori del reato erano rimasti ignoti, mentre i veicoli erano stati poi rivenuti in Spagna.
Sulla scorta di ciò deduceva la nullità dei contratti di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c., essendo stato il contratto stipulato per effetto diretto di un reato e dunque in contrasto con una norma imperativa, sia ai sensi del secondo comma per mancanza di uno degli elementi essenziali ossia l'accordo, chiedendo la condanna di RO alla restituzione dell'intero importo di euro 80.300,00. In ogni caso, stante il grave inadempimento agli obblighi assunti con la convenzione del 24-11-11 (punti 3.2, 3.8.1. e 3.8.3.) chiedeva di condannarla a corrispondere in suo favore l'importo di euro 80.300,00 o in subordine quello di euro 66.653,31.
Infine evidenziava l'esistenza, in ogni caso, quanto meno di un ingiustificato arricchimento di RO, chiedendone per l'effetto la condanna alla restituzione dell'importo percepito.
2
Si costituiva in giudizio RO automobili Due s.r.l. affermando di avere in realtà ottemperato a tutti
i propri obblighi: in ossequio a quanto previsto dall'art.
3.2. della convenzione era stata effettuata l'identificazione del legale rappresentante di TS RR mediante la richiesta di esibizione della carta d'identità e del codice fiscale. Oltretutto, la modulistica era stata compilata e fatta firmare al
ET alla presenza del responsabile di zona di ME e successivamente trasmessa a quest'ultima per un ulteriore controllo. Inoltre, ottenuto il benestare di ME, RO aveva espletato le pratiche di immatricolazione e intestazione dei veicoli a ME, e li aveva consegnati al ET. In tale occasione RO aveva provveduto altresì a consegnare al responsabile di zona di ME gli originali di tutta la documentazione raccolta.
Evidenziava di aver ricevuto da TS il pagamento di un anticipo di complessivi euro 14.587,76 per entrambi i contratti, mentre la restante parte era stata corrisposta a RO da ME, che quindi aveva versato non il prezzo fatturato di euro 80.300,00 ma la minor somma di euro
65.711,64.
Ciò premesso deduceva in primo luogo l'infondatezza della domanda di nullità ai sensi dell'art.
1418 comma 1 c.c., essendo i contratti non nulli, ma al più annullabili ex art. 1439 c.c., domanda tuttavia che ove proposta sarebbe stata inammissibile per carenza di interesse di ME e per difetto di legittimazione passiva in capo a RO;
nonché l'infondatezza della domanda di nullità ex art. 1418 comma 2
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